Common use of Determinazione dei danni indennizzabili Clause in Contracts

Determinazione dei danni indennizzabili. Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell’art. 1907. C.C. XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

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Determinazione dei danni indennizzabili. Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10 5.10, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, differenza ai sensi dell’art. 1907. 1907 C.C. XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.95.8 5.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

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Determinazione dei danni indennizzabili. Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10 6.8, l'ammontare del dei danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, differenza ai sensi dell’art. 1907. 1907 C.C. XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.96.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

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Determinazione dei danni indennizzabili. Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10 4.8 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ), concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo al veicolo in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell’art. 1907. C.C. 1907 C.C.. XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.94.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolodel veicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

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Samples: Assicurazione Obbligatoria Della Responsabilita’ Civile

Determinazione dei danni indennizzabili. Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10 5.7 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ), concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo al veicolo in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell’art. 1907. C.C. C.C.. XXXX, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.95.6, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolodel veicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

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