Determination Clausole campione

Determination. Any determination as to whether an Exercise Notice is duly completed and in proper form shall be made by the Programme Agent in its sole and absolute discretion and shall be conclusive and binding on the relevant Issuer, the Guarantor(s), the Programme Agent, the Calculation Agent and the Holder. Any Exercise Notice so determined to be incomplete or not in proper form shall be void. If such Exercise Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the Programme Agent, it shall be deemed to be a new Exercise Notice submitted at the time the correction is delivered. The Programme Agent will endeavour to notify the Holder of an Exercise Notice which is incomplete or not in proper form as soon as possible after it becomes aware of the improper exercise.
Determination. Any determination az to whether an Exercize Notice iz duly completed and in proper form zhall be made by the Relevant Programme Agent or, in the caze of Securitiez cleared through Monte Titoli, the Calculation Agent in itz zole and abzolute dizcretion and zhall be concluzive and binding on the relevant Izzuer, the Cuarantor(z), the Relevant Programme Agent, the Calculation Agent and the Holder. Any Exercize Notice zo determined to be incomplete or not in proper form zhall be void. If ▇▇▇▇ Exercize Notice iz zubzequently corrected to the zatizfaction of the Relevant Programme Agent or, in the caze of Italian Securitiez, the Calculation Agent, it zhall be deemed to be a new Exercize Notice zubmitted at the time the correction iz delivered. The Relevant Programme Agent or, in the caze of Italian Securitiez, the Calculation Agent, will endeavour to notify the Holder of an Exercize Notice which iz incomplete or not in proper form az zoon az pozzible after it becomez aware of the improper exercize.
Determination. Any determination as to whether an Exercise Notice is duly completed and in proper form shall be made by the Relevant Programme Agent or, in the case of Securities cleared through Monte Titoli, the Calculation Agent in its sole and absolute discretion and shall be conclusive and binding on the relevant Issuer, the Guarantor(s), the Relevant Programme Agent, the Calculation Agent and the Holder. Any Exercise Notice so determined to be incomplete or not in proper form shall be void. If such Exercise Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the Relevant Programme Agent or, in the case of Italian Securities, the Calculation Agent, it shall be deemed to be a new Exercise Notice submitted at the time the correction is delivered. The Relevant Programme Agent or, in the case of Italian Securities, the Calculation Agent, will endeavour to notify the Holder of an Exercise Notice which is incomplete or not in proper form as soon as possible after it becomes aware of the improper exercise.

Related to Determination

  • DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa:

  • Conclusione Il presente lavoro costituisce una linea guida per la regione Campania ai fini della definizione degli strumenti necessari al supporto delle imprese durante la fase di transizione verso Industria 4.0. I vantaggi connessi all’utilizzo delle tecnologie comprese nel programma nazionale Industria 4.0 rappresentano un’importante opportunità in termini di produttività e competitività non solamente per le imprese del comparto manifatturiero, tuttavia l’individuazione di un percorso virtuoso di evoluzione dei processi organizzativi verso i nuovi traguardi dell’era digitale (la cosiddetta roadmap strategica) resta ancora un punto debole per gran parte delle PMI Campane. L’esistenza dei Modelli di Maturità Digitale, complessi strumenti operativi tesi a verificare il grado di sviluppo digitale dei processi aziendali per ogni singola funzione, consentono alle imprese interessate, da un lato, di monitorare lo stato dell’arte corrente dei loro processi produttivi (interni ed esterni), dall’altro, di tracciare nel tempo una strategia individuale che consenta il raggiungimento di un più elevato e rapido sviluppo delle tecnologie afferenti al programma Industria 4.0. Il presente documento è stato inoltre inteso come strumento ausiliario non solo per la regione e gli enti regionali preposti alle politiche di incentivazione delle attività economiche ma anche per tutti gli attori e referenti di strutture produttive campane che potranno utilizzarlo per orientare e supportare interventi e progetti di acquisizione di apparecchiature, macchinari, strumenti e sistemi software per I4.0. Un ulteriore contributo della presente guida è anche la definizione di un quadro d’azione a livello regionale per il miglioramento continuo delle competenze del personale impiegato nelle PMI campane. In questo senso, in accordo con la legge regionale del 08-08-2016 n.22 (“Manifattura@Campania: Industria 4.0”), le imprese potranno essere supportate anche nella fase di elaborazione di progetti formativi di qualificazione e la riqualificazione digitale del personale, candidabili al supporto di iniziative ed azioni regionali. Sono proposti pertanto interventi mirati allo sviluppo del territorio regionale attraverso Interventi di Formazione (IF); Interventi di Trasferimento Tecnologico (ITT); Programmi e Progetti Finalizzati (PPF); Interventi di Supporto di Diffusione e Promozione (ISDP) opportunamente sviluppati. La seconda parte del documento è diretta espressione del lavoro svolto dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’università “L’Orientale”, relativo all’elaborazione di un modello statistico capace di supportare le scelte strategiche delle imprese campane nell’ambito di un maggiore efficientamento dei processi di produzione aziendali. Tale modello, particolarmente adatto nei contesti produttivi attuali caratterizzati da una vasta disponibilità di dati, consente l’individuazione rapida delle operazioni meno efficienti in termini temporali che, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione al cliente finale, possono comportare sostanziali ritardi nelle consegne dei lotti di produzione con eventuali aggravi di costi effettivi e potenziali per le imprese fornitrici (penali, perdita del cliente, etc…).

  • Conclusioni Le prospettive aperte dal dettato costituzionale orientavano, dunque, verso la considerazione degli enti ecclesiastici come un “tertium genus” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private, o se si vuole un “quartum ge- nus”, se si considerano le persone giuridiche straniere operanti in Italia. Detta categoria, dopo la legge n. 222, appare regolata da una disciplina giu- ridica peculiare sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ca- ratterizzata da un riparto di competenze tra legislatore canonico e legislato- re civile. Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciu- to, ricavabili dall’ordito originario della ricordata legge del 1985, risultano sostanzialmente in attuazione di principi costituzionali: a) innanzitutto il principio dualistico per cui, posta la distinzione fra ordina- menti indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ambito, da un lato si nega la sussistenza di una “competenza delle competenze” a favore di un ordinamento rispetto all’altro, e dall’altro lato si pone la regola della sana collaborazione per la determinazione della regolamentazione di materie di comune interesse; b) in secondo luogo il principio della libertà religiosa istituzionale, che signi- fica libertà per la Chiesa di modellare le proprie strutture interne secondo 4 E ciò similmente agli enti di fatto di cui all’art. 38 cod. civ. Inoltre, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma non registrati, non potrebbero essere oppo- ste a terzi le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti a causa della mancata iscrizione e salva prova contraria della loro conoscenza (art. 19 cod. civ.). In tal senso ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, p. 87 ss. la propria natura e le proprie finalità, vedendole così come sono ricono- scibili nell’ordinamento civile; c) in terzo luogo il principio della libertà religiosa individuale e collettiva, che se da un lato postula il riconoscimento civile delle forme aggregative e fondazionali nate per finalità religiose, con una disciplina giuridica rispet- tosa della loro identità; dall’altro lato postula quel riconoscimento come strumentale al soddisfacimento dei bisogni religiosi e alla rimozione degli ostacoli che , in concreto, possono impedire la fruizione delle libertà in materia religiosa. In sostanza il legislatore del 1985, esprimendo chiaramente il proces- so di armonizzazione delle disposizioni concordatarie sugli enti al quadro costituzionale, si è sforzato di forgiare una disciplina peculiare, riflesso della peculiarità data dal fatto insolito della sussistenza di due sovranità sullo stesso territorio e – almeno potenzialmente – sugli stessi soggetti giuridici.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.