Exercise by Holders Clausole campione

Exercise by Holders. 4.2.1 Exercise Notice (a) specifying the number of Securities of each Series or Tranche being exercised; (b) specifying the number of the Participant ID and Member Account at the Relevant Settlement System to be debited with the Securities being exercised and credited with the Settlement Amount or (in any case) any other amount payable by the relevant Issuer to the Holder in connection with the exercise of such Securities; (c) irrevocably agreeing to input a properly authenticated dematerialised instruction through the Relevant Settlement System to effect the delivery of the number of Securities being exercised to the Programme Agent on behalf of the relevant Issuer to the account specified in the Exercise Notice against payment by such Issuer of the Settlement Amount for settlement on the Settlement Date; (d) authorising the relevant Issuer to deduct any Expenses from the Settlement Amount; and (e) certifying that the Securities are not being exercised by or on behalf of a U.S. person or person within the United States and that the Securities are not beneficially owned by a U.S. person or person within the United States.
Exercise by Holders. 4.2.l Exercise Notice Securitiez may be exercized by delivery of a duly completed Exercize Notice by the Holder to (i) in the caze of Securitiez held in Euroclear France, the Euroclear France Account Holder through which their Securitiez are held (ii) in the caze of Securitiez held in Monte Titoli, the Calculation Agent or (iii) in the caze of Securitiez held through CREST, the CREST Programme Agent (l) (in the caze of American Style and Bermudan Style Securitiez) not later than l0.00 a.m. (Local Time) on any Exercize Date during the Exercize Period or (2) (in the caze of European Style Securitiez) at any time after l0.00 a.m. (Local Time) on the Buzinezz Day immediately preceding the relevant Exercize Date but not later than l0.00 a.m. (Local Time) on the relevant Exercize Date: (a) zpecifying the number of Securitiez of each Seriez or Tranche being exercized; (b) zpecifying the number of the Participant ID and Member Account at the Relevant Settlement Syztem or in the caze of Securitiez held through Euroclear France, the number of the Euroclear France Account Holder to be debited with the Securitiez being exercized and credited with the Settlement Amount or (in any caze) any other amount payable by the relevant Izzuer to the Holder in connection with the exercize of ▇▇▇▇ Securitiez; (c) irrevocably agreeing to input a properly authenticated dematerialized inztruction through the Relevant Settlement Syztem or inztruct the relevant Euroclear France Account Holder to effect the delivery of the number of Securitiez being exercized to the Relevant Programme Agent on behalf of the relevant Izzuer to the account zpecified in the Exercize Notice againzt payment by ▇▇▇▇ Izzuer of the Settlement Amount for zettlement on the Settlement Date; (d) authorizing the relevant Izzuer to deduct any Expenzez from the Settlement Amount; and (e) certifying that the Securitiez are not being exercized by or on behalf of a U.S. perzon or perzon within the United Statez and that the Securitiez are not beneficially owned by a U.S. perzon or perzon within the United Statez.
Exercise by Holders. 4.2.1 Exercise Notice (a) specifying the number of Securities of each Series or Tranche being exercised; (b) specifying the number of the Participant ID and Member Account at the Relevant Settlement System or in the case of Securities held through Euroclear France, the number of the Euroclear France Account Holder to be debited with the Securities being exercised and credited with the Settlement Amount or (in any case) any other amount payable by the relevant Issuer to the Holder in connection with the exercise of such Securities; (c) irrevocably agreeing to input a properly authenticated dematerialised instruction through the Relevant Settlement System or instruct the relevant Euroclear France Account Holder to effect the delivery of the number of Securities being exercised to the Relevant Programme Agent on behalf of the relevant Issuer to the account specified in the Exercise Notice against payment by such Issuer of the Settlement Amount for settlement on the Settlement Date; (d) authorising the relevant Issuer to deduct any Expenses from the Settlement Amount; and (e) certifying that the Securities are not being exercised by or on behalf of a U.S. person or person within the United States and that the Securities are not beneficially owned by a U.S. person or person within the United States.
Exercise by Holders. Exexcise Notice Securitiez may be exercized by delivery of a duly completed Exercize Notice by the Holder to (i) in the caze of Securitiez held in Euroclear France, the Euroclear France Account Holder through which their Securitiez are held (ii) in the caze of Securitiez held in Monte Titoli, the Calculation Agent or (iii) in the caze of Securitiez held through CREST, the CREST Programme Agent (l) (in the caze of American Style and Bermudan Style Securitiez) not later than l0.00 a.m. (Local Time) on any Exercize Date during the Exercize Period or (2) (in the caze of European Style Securitiez) at any time after l0.00 a.m. (Local Time) on the Buzinezz Day immediately preceding the relevant Exercize Date but not later than l0.00 a.m. (Local Time) on the relevant Exercize Date:
Exercise by Holders. 4.2.1 Exercise Notice

Related to Exercise by Holders

  • Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria è svolto dal Tesoriere presso la propria Filiale di Lastra a Signa in Via 2. Lo sportello di Tesoreria ( punto operativo con operatore ) dovrà essere accessibile a persone diversamente abili. 3. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 20, viene svolto in conformità alla legge, agli statutie ai regolamentidell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della normativa vigente in materia, alle modalità di espletamento del servizio saranno apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; 5. Il servizio di Tesoreria e cassa dovrà essere effettuato con l'utilizzo di ordinativo informatico con firma digitale e collegamento telematico diretto con i Servizi Finanziaridell'Ente. 6. Il costo del collegamento telematico, la gestione informatizzata degli ordinativi informatici con firma digitale, l'archiviazione e conservazione sostitutiva degli ordinativi elettronici sono a totale carico del Tesoriere. 7. Il personale addetto alla gestione del servizio di tesoreria dovrà essere in numero sufficiente e possedere un'adeguata preparazione professionale atta a garantire il regolare funzionamento delservizio stesso.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga: - la denominazione della Società; - il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell’assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo senza ritrovamento. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • Disposizione transitoria Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».