Common use of Depositi cauzionali Clause in Contracts

Depositi cauzionali. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 120/2020, non è richiesta. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta affidataria.

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Samples: Bando Servizi Sociali

Depositi cauzionali. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 120/2020, non è richiesta. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseche lo recepisce, la Ditta affidataria dovrà Aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia definitiva cauzione mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio del credito o polizza assicurativa rilasciata da primaria impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari riportato nel disciplinare di gara, equivalente al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo. La Tale garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, all’art 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Salvo Per tutti i concorrenti è necessaria la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo d’appalto iva esclusa, corrispondente a € 85.448,51 da versare in sede di gara, con le modalità indicate nell’art. 1 del disciplinare di gara. Gli importi della cauzione provvisoria e definitiva sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001 e/o UNI CEI ISO 14001, in corso di validità, secondo quanto stabilito dall’art. 40 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, i soggetti interessati devono allegare la certificazione in originale o copia autenticata da autorità amministrativa o notaio. Inoltre tale certificazione deve essere esibita aggiornata alla Stazione Appaltante ogni anno, pena la decadenza del beneficio della riduzione della cauzione del 50%. Nel caso di inadempienze contrattuali, ovvero per l’eventuale risarcimento di danni o rimborsi delle somme che l’Amministrazione dovesse sostenere durante il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori dannirapporto per fatto imputabile all’Aggiudicatario, a ragione di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi, il Comune di Venezia ha il avrà diritto di valersi avvalersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, e qualora dovesse avvalersi in tutto o in parte di essa, la Ditta Aggiudicataria dovrà reintegrare la stessa nei limiti dell'importo massimo garantitotermini che le verranno prefissati. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese della Ditta, nei modi previsti all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016prelevandone l’importo dal canone corrispettivo d’appalto. La fideiussione o la polizza cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta presentata, verrà svincolata al termine in fase di sottoscrizione del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e del servizio in argomento. La stessa verrà trattenuta dall’Amministrazione Comunale qualora la Ditta affidatariaaffidataria del servizio, per qualsiasi motivo, non provveda alla sottoscrizione del contratto d’appalto inerente il servizio in oggetto. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la misura della cauzione risultasse insufficiente. Al termine della concessione, liquidata ogni competenza, sarà deliberato dalla Stazione Appaltante lo svincolo del deposito cauzionale, salvo il caso di decadenza dell’appalto.

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Samples: garetelematiche.cittametropolitana.rc.it

Depositi cauzionali. La cauzione provvisoria Ciascuna Ditta, per la partecipazione alla presente proceduragara, dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara per i quali presenterà offerta, o in denaro o in titoli dello stato o da esso garantiti o ancora mediante fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, che dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, con beneficiario la UMVB, nel caso in cui l’offerente risultasse aggiudicataria. Tale polizza dovrà prevedere espressamente che il pagamento della somma garantita in caso di inadempimento della Ditta, sarà eseguito dal fideiussore entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Presidente della UMVB, e che, ai sensi dell’art. 1 1944, 1° comma 4 del DL 16/07/2020 n. 76C.C., convertito in L. 120/2020, il fideiussore non è richiesta. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni godrà del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledell’impresa appaltatrice e che non godrà della eccezione di cui all’art. 1957/2° comma C.C.. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la rinuncia garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di cui all'arttanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 1957Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della la garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantefideiussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune Ulteriori specifiche sono illustrate nel Bando-disciplinare di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta affidatariagara.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Depositi cauzionali. La Ad avvenuta aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la cooperativa prescelta dovrà costituire cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente proceduradefinitiva nella misura del 10% dell’appalto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una Compagnia autorizzata ai sensi dell’artdella Legge 10.6.1982 n. 348. 1 comma 4 del DL 16/07/2020 n. 76Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata dell’appalto, convertito in L. 120/2020, non è richiesta. A a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni nei confronti del Comune derivanti dall'eventuale inadempimento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la Ditta affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’artcauzione risultasse insufficiente. 103 del D. LgsL’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione. n. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui all'artl’Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro 20 gg. 93, comma 3 dall’invito del R.U.P. La cauzione verrà restituita dopo che le parti avranno regolato definitivamente ogni conto dipendente dall’esecuzione del contratto e deve prevedere espressamente la dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Le suddette fideiussioni e polizze devono riportare espressamente: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia principale di cui all'artall’art. 1957, secondo comma, 1944 del Codice CivileCivile e impegno, nonché l'operatività della garanzia medesima senza opporre eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile ad effettuare entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori dannidel Comune di Mascalucia, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi versamento della cauzionesomma garantita; - validità della cauzione anche dopo la scadenza del contratto, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione o la polizza verrà svincolata fino al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta affidatariacompleto soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

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Samples: www.comunemascalucia.it

Depositi cauzionali. La Fermo restando quanto previsto dall’ART. 19 - e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici della garanzia ivi disciplinata il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto una cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, definitiva ai sensi dell’art. 1 comma 4 103 del DL 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 120/2020, non è richiesta. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, Codice la Ditta affidataria dovrà è obbligata a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’artfideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve Codice dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi Qualora la Stazione Appaltante si dovesse avvalere della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'artpotrà richiedere all’appaltatore il suo reintegro e qualora questi non ottemperi la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 103 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro ai sensi dell’ART. 25 - del D. Lgs. n. 50/2016presente Capitolato. La fideiussione o la polizza verrà svincolata cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione dell’accordo il Fornitore incorre nella perdita del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la Ditta affidataria.rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. Ai sensi dell’Art. 235 del Regolamento degli Appalti (D.P.R. 05/10/2010 n. 207) si procederà allo svincolo della cauzione definitiva in seguito all’approvazione del C.R.E. di cui all’ART. 14 - PARTE II

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Relativo Alla Fornitura Di Materiale Elettrico Per Manutenzione Degli Immobili E Impianti Di i.p. Per Il Quadriennio 2019 2022

Depositi cauzionali. La Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria per la provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta , da presentare al momento della partecipazione alla presente proceduragara. Inoltre, ai sensi dell’art. 113, comma 1 comma 4 del DL 16/07/2020 n. 76D. Lgs 163/2006, convertito in L. 120/2020a garanzia dei patti stabiliti con il presente atto, non è richiesta. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del nonché dell’eventuale risarcimento dei per i danni derivanti dall'eventuale inadempimento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta affidataria dovrà costituire l’appaltatore verserà, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 cauzione definitiva, prevista nel bando di gara, nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedi contratto. Tale cauzione potrà essere depositata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, fatte salve e sarà progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell’importo originariamente garantito, e comunque secondo le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolomodalità indicate all’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia è presentata di cui al comma 1 del citato art. 113 del D.Lgs 163/2006 cesserà di avere effetto solo alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione data di emissione del contrattoCertificato di Regolare Esecuzione. La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell’aggiudicazione e la possibilità, comma 3 e deve prevedere espressamente per la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Salvo , di affidare il diritto servizio al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta affidatariaconcorrente che segue in graduatoria.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Depositi cauzionali. La In sede di gara è necessaria la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2 (due) per cento dell’importo complessivo a base d’asta, compresi oneri per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 16/07/2020 n. 76, convertito in L. 120/2020, non è richiestasicurezza. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedegli obblighi assunti, la Ditta affidataria dovrà è tenuta a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari un deposito a titolo di cauzione, equivalente al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedel valore dell’affidamento, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve mediante polizza Assicurativa o fideiussione bancaria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957all'art.1957, secondo commacomma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Amministrazione Comunale, ogni contraria eccezione rimossa. Salvo Nel caso di inadempienze contrattuali, ovvero per l’eventuale risarcimento di danni o rimborsi delle somme che l’Amministrazione dovesse sostenere durante il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori dannirapporto per fatto imputabile all’Appaltatore, a ragione di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi, il Comune di Venezia ha il avrà diritto di valersi avvalersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, e qualora dovesse valersi in tutto o in parte di essa, la Ditta appaltatrice dovrà reintegrare la stessa nei limiti dell'importo massimo garantitotermini che le verranno prefissati. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese della Ditta, nei modi previsti all'artprelevandone l’importo del canone corrispettivo d’appalto. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione o la polizza verrà svincolata al Al termine del contratto solamente ad avvenuto contratto, liquidata e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione saldata ogni pendenza e la Ditta affidatariasentiti i pareri dei competenti uffici sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale.

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Samples: www.comune.zogno.bg.it