Definizione di invalidità totale e permanente Clausole campione

Definizione di invalidità totale e permanente. Si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l’una come l’altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all’esercizio della professione o mestiere dichiarati a Pramerica ed abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Definizione di invalidità totale e permanente. Si precisa che ai fini della copertura per invalidità totale e permanente : • si considera invalido l'Assicurato che a causa di un’infermità, difetto fisico o mentale non dipendenti dalla sua volontà, oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo definitivo ed irrimediabile la propria capacità lavorativa confacente alle proprie attitudini in misura superiore a due terzi; • ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984, il diritto alla prestazione assicurata sussiste anche qualora la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. • fornire la documentazione con cui l'INPS abbia riconosciuto il diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità, e lo stesso sia ancora in fase di erogazione, o la pensione di inabilità. In tal caso la Società procederà al pagamento della prestazione assicurata secondo le modalità previste al successivo Art. 12 delle presenti Condizioni di assicurazioni oppure • qualora l'INPS, dodici mesi dopo la data di presentazione della domanda di invalidità da parte dell'Assicurato, non si sia ancora pronunciato in merito, oppure non sussistano in capo all'Assicurato i requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva, rilevanti ai fini della pensione INPS, l'Assicurato ha facoltà di richiedere alla Società di procedere in via diretta all'accertamento autonomo dell'invalidità totale e permanente e del relativo grado. Una volta esercitata tale facoltà, resta esclusa qualsiasi rilevanza dell'esito dell'accertamento INPS, sia esso conforme o meno all'esito della procedura diretta di accertamento tra Società ed Assicurato. oppure • richiedere alla Società di procedere in via diretta all'accertamento autonomo dell'invalidità totale e permanente e del relativo grado. Una volta esercitata tale facoltà, resta esclusa qualsiasi rilevanza dell'esito dell'accertamento INPS, sia esso conforme o meno all'esito della procedura diretta di accertamento tra Società ed Assicurato. Resta inteso tra le parti che è facoltà della Compagnia richiedere ulteriori accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza dello stato di invalidità totale e permanente qualora da rilevazioni condotte sul portafoglio assicurativo risulti un incremento dell’incidenza dei sinistri di invalidità tale da comportare uno squilibrio rispetto alle basi tecniche adottate dalla Società nella costruzione della tariffa Rest...
Definizione di invalidità totale e permanente. L’Invalidità Totale e Permanente a seguito di malattia o infortunio, indipendentemente dalla specifica professione esercitata è riconosciuta quando il grado di invalidità permanente accertato sia pari o superiore al 50%, secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l’industria allegata al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell’assicurazione, riportata in Appendice alla presente Polizza Collettiva. Poiché i Premi versati servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte e di invalidità totale e permanente, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di validità della copertura assicurativa.
Definizione di invalidità totale e permanente. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertati, abbia visto ridotta, durante il periodo di copertura, in modo permanente e a meno di un terzo del normale la propria capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. Le invalidità accertate in misura pari o superiore al 66% sono equiparate al 100%. Assimoco Vita, per la determinazione delle percentuali di invalidità, prende a riferimento le tabelle INAIL. Ai fini del presente contratto lo stato di invalidità dell’Assicurato decorre dalla data di accertamento del grado di invalidità totale permanente documentata da certificazione rilasciata da Ente preposto o medico legale. Accertata l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente o l’Assicurato stesso devono farne denuncia ad Assimoco Vita per gli opportuni accertamenti entro un anno dalla data di riconoscimento.
Definizione di invalidità totale e permanente. Si precisa che ai fini della copertura per invalidità totale e permanente : oppure oppure Resta inteso tra le parti che è facoltà della Compagnia richiedere ulteriori accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza dello stato di invalidità totale e permanente qualora da rilevazioni condotte sul portafoglio assicurativo risulti un incremento dell’incidenza dei sinistri di invalidità tale da comportare uno squilibrio rispetto alle basi tecniche adottate dalla Società nella costruzione della tariffa Resta fermo che nelle coperture caso morte e/o invalidità totale e permanente il pagamento di una prestazione estingue l’altra. In caso di controversia sulla natura dell'infortunio o della malattia, sulla conseguenza degli stessi o sul grado di invalidità totale e permanente, è data facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Le spese derivanti dall’arbitrato stesso verranno sostenute dalla parte soccombente.
Definizione di invalidità totale e permanente. Si precisa che ai fini della copertura per invalidità totale e permanente : oppure oppure Resta inteso tra le parti che è facoltà della Compagnia richiedere ulteriori accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza dello stato di invalidità totale e permanente qualora da rilevazioni condotte sul portafoglio assicurativo risulti un incremento dell’incidenza dei sinistri di invalidità tale da comportare uno squilibrio rispetto alle basi tecniche adottate dalla Società nella costruzione della tariffa Resta fermo che nelle coperture caso morte e/o invalidità totale e permanente il pagamento di una prestazione estingue l’altra.
Definizione di invalidità totale e permanente. Per Invalidità Totale e Permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, quale che fosse la professione esercitata e sempre che il grado di invalidità risulti superiore al 66%. In ogni caso l’invalidità deve essere causata da una malattia organica o lesione fisica oggettivamente accertabile e indipendente dalla volontà dell’Assicurato.
Definizione di invalidità totale e permanente. Ai sensi e per gli effetti della presente assicurazione complementare si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l’una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità dell'esercizio della professione o mestiere dichiarati alla Società ed abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO