Common use of Decesso del dipendente Clause in Contracts

Decesso del dipendente. In caso di decesso del dipendente si applicano le previsioni di cui all’art. 2122 c.c.. Ferme restando le suddette previsioni, in caso di morte del dipendente di una delle Aziende destinatarie del presente CSLL, viene assunto entro sei mesi dal decesso un familiare (figlia o figlio, coniuge o convivente more uxorio). La richiesta di assunzione, contenente l’indicazione del familiare da assumere, deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, esclusivamente e nell’ordine di priorità da uno dei seguenti soggetti: - il coniuge; - in assenza di coniuge, il figlio maggiorenne ovvero i figli xxxxxxxxxxx, congiuntamente; - in assenza di coniuge e di figli xxxxxxxxxxx e in presenza di figli minori, il tutore. In tal caso il termine dei 60 giorni per avanzare la domanda di assunzione decorre dalla data di nomina del tutore; - in assenza di coniuge e figli, il convivente more uxorio. In alternativa a tale assunzione, l’Azienda può avanzare al soggetto designante una proposta economica in favore della famiglia del de cuius che può essere accettata o meno dal medesimo nel termine di 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancata accettazione della proposta, l’Azienda procede comunque all’assunzione. Nei casi in cui vi siano figli minori, di età comunque non inferiore ad anni 14, il termine di decadenza di cui al terzo comma del presente articolo è sospeso, a richiesta del coniuge ovvero, in sua mancanza, di altro soggetto legittimato, fino al compimento della maggiore età del figlio designato e tale sospensione opera esclusivamente in favore dello stesso. Nei casi in cui non si possa procedere all’assunzione per impossibilità oggettiva1, l’Azienda riconosce alla famiglia un adeguato risarcimento economico, comunque non inferiore a un’annualità di retribuzione di un dipendente inquadrato nella III area, 1° livello, scatti zero. Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall’anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi. Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello Locale (Csll)

Decesso del dipendente. In caso di decesso del dipendente si applicano le previsioni di cui all’art. 2122 c.c.. Ferme restando le suddette previsioni, in caso di morte del dipendente di una delle Aziende destinatarie del presente CSLLXXXX, viene assunto entro sei mesi dal decesso un familiare (figlia o figlio, coniuge o convivente more uxorio). La richiesta di assunzione, contenente l’indicazione del familiare da assumere, deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, esclusivamente e nell’ordine di priorità da uno dei seguenti soggetti: - il coniuge; - in assenza di coniuge, il figlio maggiorenne ovvero i figli xxxxxxxxxxx, congiuntamente; - in assenza di coniuge e di figli xxxxxxxxxxx e in presenza di figli minori, il tutore. In tal caso il termine dei 60 giorni per avanzare la domanda di assunzione decorre dalla data di nomina del tutore; - in assenza di coniuge e figli, il convivente more uxorio. In alternativa a tale assunzione, l’Azienda può avanzare al soggetto designante una proposta economica in favore della famiglia del de cuius che può essere accettata o meno dal medesimo nel termine di 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancata accettazione della proposta, l’Azienda procede comunque all’assunzione. Nei casi in cui vi siano figli minori, di età comunque non inferiore ad anni 14, il termine di decadenza di cui al terzo comma del presente articolo è sospeso, a richiesta del coniuge ovvero, in sua mancanza, di altro soggetto legittimato, fino al compimento della maggiore età del figlio designato e tale sospensione opera esclusivamente in favore dello stesso. Nei casi in cui non si possa procedere all’assunzione per impossibilità oggettiva1, l’Azienda riconosce alla famiglia un adeguato risarcimento economico, comunque non inferiore a un’annualità di retribuzione di un dipendente inquadrato nella III area, 1° livello, scatti zero. Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall’anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi. Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato.

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Decesso del dipendente. In caso di decesso del dipendente si applicano le previsioni di cui all’art. 2122 c.c.. Ferme restando le suddette previsioni, in caso di morte del dipendente di una delle Aziende destinatarie del presente CSLL, viene assunto entro sei mesi dal decesso un familiare (figlia o figlio, coniuge o convivente more uxorio). La richiesta di assunzione, contenente l’indicazione del familiare da assumere, deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, esclusivamente e nell’ordine di priorità da uno dei seguenti soggetti: - ­ il coniuge; - ­ in assenza di coniuge, il figlio maggiorenne ovvero i figli xxxxxxxxxxxmaggiorenni, congiuntamente; - ­ in assenza di coniuge e di figli xxxxxxxxxxx maggiorenni e in presenza di figli minori, il tutore. In tal caso il termine dei 60 giorni per avanzare la domanda di assunzione decorre dalla data di nomina del tutore; - ­ in assenza di coniuge e figli, il convivente more uxorio. In alternativa a tale assunzione, l’Azienda può avanzare al soggetto designante una proposta economica in favore della famiglia del de cuius che può essere accettata o meno dal medesimo nel termine di 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancata accettazione della proposta, l’Azienda procede comunque all’assunzione. Nei casi in cui vi siano figli minori, di età comunque non inferiore ad anni 14, il termine di decadenza di cui al terzo comma del presente articolo è sospeso, a richiesta del coniuge ovvero, in sua mancanza, di altro soggetto legittimato, fino al compimento della maggiore età del figlio designato e tale sospensione opera esclusivamente in favore dello stesso. Nei casi in cui non si possa procedere all’assunzione per impossibilità oggettiva1, l’Azienda riconosce alla famiglia un adeguato risarcimento economico, comunque non inferiore a un’annualità di retribuzione di un dipendente inquadrato nella III area, 1° livello, scatti zero. Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall’anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi. Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato.

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Decesso del dipendente. In caso di decesso del dipendente si applicano le previsioni di cui all’art. 2122 c.c.. Ferme restando le suddette previsioni, in caso di morte del dipendente di una delle Aziende destinatarie del presente CSLL, viene assunto entro sei mesi dal decesso un familiare (figlia o figlio, coniuge o convivente more uxorio). La richiesta di assunzione, contenente l’indicazione del familiare da assumere, deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, esclusivamente e nell’ordine di priorità da uno dei seguenti soggetti: - il coniuge; - in assenza di coniuge, il figlio maggiorenne ovvero i figli xxxxxxxxxxxmaggiorenni, congiuntamente; - in assenza di coniuge e di figli xxxxxxxxxxx maggiorenni e in presenza di figli minori, il tutore. In tal caso il termine dei 60 giorni per avanzare la domanda di assunzione decorre dalla data di nomina del tutore; - in assenza di coniuge e figli, il convivente more uxorio. In alternativa a tale assunzione, l’Azienda può avanzare al soggetto designante una proposta economica in favore della famiglia del de cuius che può essere accettata o meno dal medesimo nel termine di 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancata accettazione della proposta, l’Azienda procede comunque all’assunzione. Nei casi in cui vi siano figli minori, di età comunque non inferiore ad anni 14, il termine di decadenza di cui al terzo comma del presente articolo è sospeso, a richiesta del coniuge ovvero, in sua mancanza, di altro soggetto legittimato, fino al compimento della maggiore età del figlio designato e tale sospensione opera esclusivamente in favore dello stesso. Nei casi in cui non si possa procedere all’assunzione per impossibilità oggettiva1, l’Azienda riconosce alla famiglia un adeguato risarcimento economico, comunque non inferiore a un’annualità di retribuzione di un dipendente inquadrato nella III area, 1° livello, scatti zero. Per convivente more uxorio si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall’anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi. Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato.

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