Danni. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato d'Appalto, Construction Contract
Danni. Sono E’ a carico dell’appaltatore della Ditta il risarcimento degli eventuali danni, che, in dipendenza del modo d’esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone compresi i dipendenti della Ditta stessa, restando sempre liberi ed indenni l’Azienda e il suo personale. L’Impresa è altresì responsabile dei danno causati dall’imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e dei suoi collaboratori, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionalirevisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino d’opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza d’adeguata copertura assicurativa. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore maggiore, l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore Direttore dei lavori Lavori entro cinque tre giorni da quello dell'eventoquelle dell’evento, a pena di decadenza dal del diritto al di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore Direttore dei lavori Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamentoall’accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale l’eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza dell’osservanza o meno delle regole dell'arte dell’arte e delle prescrizioni del direttore Direttore dei lavoriLavori;
e) dell'eventuale dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i dannie delle prescrizioni del Direttore dei Lavori. L'indennizzo L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori all’importo degli interventi necessari per l'occorrente l’occorrente riparazione valutata valutati ai prezzi e alle condizioni del contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolatomateriali non ancora posti in opera, d’utensili, di attrezzature di cantiere e mezzi d’opera. Nessun compenso indennizzo è dovuto quando a determinare il danno i danni abbia concorso la colpa dell'appaltatore dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Danni. Sono Conformemente all'articolo 11 del d.m. 49/2018 nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’appaltatore dell’esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dalle norme o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'eventodell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al risarcimento. Appena ricevuta la denunciaquale può avere diritto l’esecutore, il spetta al direttore dei lavori procederedigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, redigendone processo verbale, all'accertamentoaccertando:
a) dello lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle le cause dei danni, precisando l'eventuale causa l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) della eventuale l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) dell'osservanza l’osservanza o meno delle regole dell'arte dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore dell’esecutore o delle persone per-sone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature eccSi richiama l'art. 166 del Regolamento generale., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Danni. Sono Il risarcimento, la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo la sentenza e le transazioni che l'Assicurato è legalmente obbligato a carico dell’appaltatore tutte le misurepagare in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, comprese le opere provvisionaliuna Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete o una Richiesta di risarcimento relativa ai media, avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di garanzia postuma, per un Atto illecito coperto dal presente Capitolato di ▇▇▇▇▇▇▇. Il termine Danni non comprende: - importi che l'Assicurato non è legalmente obbligato a pagare; - fatti non assicurabili ai sensi della legge che regolamenta il presente Capitolato di Polizza; - il costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o d'accertamento o altro risarcimento non pecuniario, compresa l'esecuzione in forma specifica o qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione; - la perdita di profitti o compensi subita dall'Assicurato, la restituzione da parte dell'Assicurato di compensi, commissioni o royalties, o la ripetizione della prestazione di servizi da parte dell'Assicurato o sotto la sua supervisione; - la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali l'Assicurato non ha legalmente diritto; e tutti gli adempimenti - qualunque importo che non abbia esclusiva finalità risarcitoria per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'eventoun Atto illecito, a pena salvo ove specificamente così previsto nel presente Capitolato di decadenza dal diritto al risarcimentoPolizza. Appena ricevuta la denunciaIl termine Danni comprende, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato nella misura in cui tali importi siano assicurabili ai sensi delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) leggi della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di pienagiurisdizione applicabile, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acquapunitivi ed esemplari (punitive and exemplary damages), quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimonialele multe e le ammende.
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Sources: Capitolato Di Polizza Per L’affidamento Dei Servizi Assicurativi
Danni. Sono Il Cliente risarcirà la Ditta di ogni danno subito dal veicolo, per qualunque evento, connesso e non con l'uso di questo che derivasse o non per colpa del Cliente e ciò fino all'importo totale delle franchigie previste; inoltre sarà a carico dell’appaltatore tutte del Cliente, ove i danni siano stati da esso procurati, il costo giornaliero del veicolo fermo per riparazioni, che sarà addebitato alla tariffa giornaliera del noleggio in vigore a quella data. L'utente inoltre autorizza la Ditta per l'ipotesi del danno al veicolo ad incassare e trattenere l'intera cauzione, fino al momento del risarcimento da parte dell'Assicurazione. La cauzione, dedotto quanto non risarcito dall'Assicurazione ed effettuate le misurealtre deduzioni previste dalle Condizioni Generali, comprese le opere provvisionaliin quanto applicabili, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle operesarà restituita all'utente senza interessi, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appaltoal momento del risarcimento da parte dell'assicurazione. Nel caso di violazione delle norme di circolazione stradale e di quanto disposto agli art. 3, 5, 7, 9 e 13 il Cliente sarà responsabile per l'intero ammontare del danno e della perdita. La Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia che dovessero subire gli occupanti del proprio automezzo dopo l’affidamento al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'eventocliente e, parimenti restano a pena di decadenza dal diritto carico del cliente i danni non segnalati al risarcimentomomento dell’ affidamento dell’automezzo. Appena ricevuta la denunciaLa ditta non è responsabile in alcun modo per carenze o guasti, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di ritardi dovuti a forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di pienamancata consegna del camper per guasti o avarie o di altra natura la ditta non ha alcuna responsabilità e verrà responsabilizzato il cliente per danni alla frizione, i danni prodotti ai lavori usura dei freni e quanto altro evento causato da guida negligente o con spie di difesa allarme inosservate NON è possibile estendere l'assicurazione RCA, l'assicurazione furto e incendio, e l'assistenza stradale, al di corsi d'acquafuori dalla Regione Sicilia, quando se non siano ancora contabilizzati sono valutati dietro specifica autorizzazione scritta della Ditta. Qualora il cliente esca dai confini della Regione Sicilia senza previa autorizzazione in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi forma scritta, avrà addebitato il deposito cauzionale per l'importo di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale€ 1000,00.
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Sources: Noleggio Di Autoveicoli
Danni. Sono A. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” e 1.3 “Responsabilità derivante dai media”: il risarcimento, la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo la sentenza e le transazioni che l’Assicurato è legalmente obbligato a carico dell’appaltatore tutte le misurepagare in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, comprese le opere provvisionaliRichiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete o Richiesta di risarcimento relativa ai media, avanzata per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di garanzia postuma, per un Atto illecito coperto dalla presente ▇▇▇▇▇▇▇;
B. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.4 “Cyber-estorsione” e tutti gli adempimenti 1.6 “Interruzione d’attività”: Danni da cyber-estorsione o Perdite per evitare interruzione d’attività. Il termine Danni non comprende:
1. importi che l’Assicurato non è legalmente obbligato a pagare;
2. fatti non assicurabili ai sensi della legge che regolamenta la presente Polizza;
3. il verificarsi costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o altro risarcimento non pecuniario o provvedimento d’accertamento, compresa l’esecuzione in forma specifica o qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione;
4. la perdita di danni alle opereprofitti o compensi subita dall’Assicurato, all’ambientela restituzione da parte dell’Assicurato di compensi, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appaltocommissioni o royalty, o la ripetizione della prestazione di servizi da parte dell’Assicurato o sotto la sua supervisione;
5. Nel caso la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali l’Assicurato non ha legalmente diritto; e
6. qualunque importo che non abbia esclusiva finalità risarcitoria per danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni un Atto illecito, salvo ove specificamente così previsto nelle presente Polizza. Il termine Danni comprende, nella misura in cui tali importi siano assicurabili ai sensi delle leggi della giurisdizione applicabile, risarcimenti punitivi ed esemplari (punitive and exemplary damages), multe e ammende. In relazione agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da quello dell'evento, a pena violazioni di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta obblighi di riservatezza” e 1.2 “Responsabilità per la denunciasicurezza della rete”, il direttore dei lavori procedetermine Danni comprende inoltre il Fondo ricorso consumatori, redigendone processo verbalele Perdite derivanti da carte di pagamento e le Sanzioni, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo fermo restando il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa massimale specificato nella Scheda di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature eccPolizza., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Danni. Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P. indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbaleverbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi
f) al fine di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolatodeterminare il risarcimento al quale può avere diritto l’appaltatore. Nessun compenso indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle per le quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette cosiddette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavoridi cantiere. Mancando la misurazione misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Danni. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure41.1 Non sarà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, comprese le opere provvisionaliavarie o danni che si verificassero durante il corso dell’Attività, e tutti gli adempimenti fatta eccezione soltanto per evitare il verificarsi i danni derivanti da cause di danni forza maggiore alle opere, all’ambiente, alle persone qualora tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di prescrizioni date dal Direttore dei lavori, sempre che tali danni causati siano stati denunciati per iscritto al Direttore dei lavori entro 3 (tre) giorni dall‘evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
41.2 I danni derivanti da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'eventoche redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, a pena rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di decadenza dal diritto al risarcimentocui sopra. Appena ricevuta Il compenso per la denuncia, il direttore riparazione dei danni per forza maggiore sarà limitato all’importo dei lavori procedenecessari, redigendone processo verbalecontabilizzati ai prezzi indicati con l’Ordine (sia per i lavori “a corpo” che “a misura”) e per le quantità prevista dalla documentazione tecnica, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte anche se dovessero risultare diverse per i lavori “a misura” e alle condizioni dell’Ordine e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i presenti Condizioni Generali, con esclusione di danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi o perdite di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto per i danni di cantiere ed ai mezzi d’operaforza maggiore
41.3 L’Appaltatore con l’Accettazione dell’Ordine dovrà consegnare una polizza assicurativa a primo rischio che tenga indenne l’ABD da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dell’Attività e, quindi, di copertura, senza alcuna riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. L’onere La polizza assicurativa dovrà essere consegnata in originale o copia autentica con un massimale pari all’importo dell’Ordine maggiorato del 50% (cinquanta per il ripristino cento). La garanzia assicurativa copre contro tutti i rischi di opere o il risarcimento esecuzione dell’Attività, da qualsiasi causa determinati, la copertura di danni a luoghipersone, cose o animali che dovessero derivare dall’Attività oggetto di affidamento nonché tutti i danni subiti dall’ABD a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi determinati da mancatao cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «CONTRACTORS ALL RISKS» (C.A.R). La polizza C.A.R. dovrà espressamente prevedere che l’ABD, tardiva i propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, il Direttore dei lavori ed i loro famigliari, sono considerati terzi e deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi anche i rappresentanti della stessa ABD autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato definitivo di collaudo o inadeguata assunzione di quello tacito ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, comunque, decorsi 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dell’Attività risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.
41.4 Ove richiesto dall’Ordine, l’Appaltatore, sempre con l’Accettazione dell’Ordine, dovrà consegnare una polizza assicurativa, in originale o copia autentica, con un massimale pari al compenso previsto dallo stesso Ordine maggiorato del 50% (cinquanta per cento) a garanzia dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi vizi e rovina di cui sopra non autorizzano l'appaltatoreagli artt. 1667, 1668 e 1669 codice civile così come previsto dalla documentazione tecnica, con una copertura corrispondente al periodo indicato dall’articolo 1669 del codice civile; la data di decorrenza della decennale dovrà essere quella di emissione del certificato definitivo di collaudo o di quello tacito, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e la data di cessazione dovrà essere prevista alle ore 24 del giorno solare corrispondente all’ultimo giorno dei dieci anni solari consecutivi.
41.5 Le polizze assicurative dovranno essere prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e prevedere la validità a semplice richiesta e a primo rischio con il massimale corrispondente a quello previsto dal presente articolo. Il premio dovrà essere stabilito in misura unica e indivisibile per nessun motivole coperture di cui ai commi precedenti. In ogni caso, a sospendere la garanzia assicurativa dovrà prevedere l’efficacia anche in caso di omesso o rallentare ritardato
41.6 Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti un danno a terzi o ai beni di proprietà dell’ABD, derivante, dipendente o connesso con l’Attività, l’Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente il sinistro alla compagnia di assicurazione ed a collaborare per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimonialedefinizione dello stesso.
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Sources: Appalto
Danni. Sono L’Amministrazione contraente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati negli immobili dall’Appaltatore. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Appaltatore, saranno sempre a carico dell’appaltatore tutte le misuredello stesso. Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di o danni alle opereproprietà, all’ambientel'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Amministrazione contraente alla presenza del Referente dell’Accordo Quadro e/o suo delegato o, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appaltonella sua impossibilità, alla presenza di due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. Nel caso di In base all’accertamento dei danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia come indicato al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denunciapunto precedente, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo DEC redige apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle fatto e le presumibili cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie ed adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire i danniridurre per l’Amministrazione contraente le conseguenze dannose. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono è a totale carico dell’appaltatoredell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa; qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato, l’Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sul pagamento in acconto di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti. Le ipotesi Qualora l’Amministrazione contraente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di cui sopra qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà rimborsare all’Amministrazione contraente la spesa sostenuta. Dette somme verranno rimborsate all’Amministrazione contraente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all'Appaltatore, che con prelievo dalla garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) o altre forme adeguate. L’Appaltatore non autorizzano l'appaltatorepuò pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, per nessun motivodi qualunque entità e ragione, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavorialle opere così dette provvisionali, tranne alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in quelle parti opera. Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarle. I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell’Appaltatore effettuate nello svolgimento dei servizi, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione contraente. L’Appaltatore non può sospendere i servizi a lui affidati a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. In tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisionali, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza maggiore, non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimonialestato ripristinato.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale
Danni. Sono Il risarcimento, la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo la sentenza e le transazioni che l'Assicurato è legalmente obbligato a carico dell’appaltatore tutte le misurepagare in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, comprese le opere provvisionaliuna Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete o una Richiesta di risarcimento relativa ai media, avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di garanzia postuma, per un Atto illecito coperto dal presente Capitolato di Polizza. Il termine Danni non comprende: - importi che l'Assicurato non è legalmente obbligato a pagare; - fatti non assicurabili ai sensi della legge che regolamenta il presente Capitolato di Polizza; - il costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o d'accertamento o altro risarcimento non pecuniario, compresa l'esecuzione in forma specifica o qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione; - la perdita di profitti o compensi subita dall'Assicurato, la restituzione da parte dell'Assicurato di compensi, commissioni o royalties, o la ripetizione della prestazione di servizi da parte dell'Assicurato o sotto la sua supervisione; - la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali l'Assicurato non ha legalmente diritto; e tutti gli adempimenti - qualunque importo che non abbia esclusiva finalità risarcitoria per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'eventoun Atto illecito, a pena salvo ove specificamente così previsto nel presente Capitolato di decadenza dal diritto al risarcimentoPolizza. Appena ricevuta la denunciaIl termine Danni comprende, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato nella misura in cui tali importi siano assicurabili ai sensi delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) leggi della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di pienagiurisdizione applicabile, i danni prodotti ai lavori punitivi ed esemplari (punitive and exemplary damages), le multe e le ammende. In relazione agli articoli 3.1.1 - "Responsabilità derivante da violazioni di difesa obblighi di corsi d'acquariservatezza" e 3.1.2 - "Responsabilità derivante da violazione della sicurezza della rete", quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi il termine Danni comprende inoltre le Perdite derivanti da carte di prova più idonei ammessi dalla leggepagamento e le Sanzioni, ad eccezione fermo restando il massimale specificato nella Scheda di quella testimonialePolizza.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Danni. Sono A. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” e 1.3 “Responsabilità derivante dai media”: il risarcimento, la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo la sentenza e le transazioni che l’Assicurato è legalmente obbligato a carico dell’appaltatore tutte le misurepagare in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, comprese le opere provvisionaliuna Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete o una Richiesta di risarcimento relativa ai media, avanzata per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di garanzia postuma, per un Atto illecito coperto dalla presente Polizza;
B. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.4 “Cyber-estorsione” e tutti gli adempimenti 1.6 “Interruzione d’attività”: Danni da cyber-estorsione o Perdite per evitare interruzione d’attività. Il termine Danni non comprende:
1. importi che l’Assicurato non è legalmente obbligato a pagare;
2. fatti non assicurabili ai sensi della legge che regolamenta la presente Polizza;
3. il verificarsi costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o d’accertamento o altro risarcimento non pecuniario, compresa l’esecuzione in forma specifica o qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione;
4. la perdita di danni alle opereprofitti o compensi subita dall’Assicurato, all’ambientela restituzione da parte dell’Assicurato di compensi, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appaltocommissioni o royalties, o la ripetizione della prestazione di servizi da parte dell’Assicurato o sotto la sua supervisione;
5. Nel caso la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali l’Assicurato non ha legalmente diritto; e
6. qualunque importo che non abbia esclusiva finalità risarcitoria per danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'eventoun Atto illecito, a pena di decadenza dal diritto al risarcimentosalvo ove specificamente così previsto nelle presente Polizza. Appena ricevuta la denunciaIl termine Danni comprende, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato nella misura in cui tali importi siano assicurabili ai sensi delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) leggi della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di pienagiurisdizione applicabile, i danni prodotti ai lavori punitivi ed esemplari (punitive and exemplary damages), le multe e le ammende. In relazione agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di difesa obblighi di corsi d'acquariservatezza” e 1.2 “Responsabilità per la sicurezza della rete”, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi il termine Danni comprende inoltre il Fondo ricorso consumatori, le Perdite derivanti da carte di prova più idonei ammessi dalla leggepagamento e le Sanzioni, ad eccezione fermo restando il massimale specificato nella Scheda di quella testimonialePolizza.
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Sources: Insurance Policy
Danni. Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, denuncia il direttore dei lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’appaltatore redigendone processo verbaleverbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle per le quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette cosiddette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavoridi cantiere. Mancando la misurazione misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
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Sources: Construction Contract