Common use of DANNI PARZIALI Clause in Contracts

DANNI PARZIALI. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l’avvenuto accadimento del Sini- stro. L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione. In caso di danno da grandine e’ previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Societa: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura. Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

DANNI PARZIALI. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l’avvenuto accadimento del Sini- stro. L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Nel caso di Danno parzialesinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il danno è determinato loro ammontare in base al costo delle riparazioni tenuto conto o sostituzioni necessarie al ripristino del Valore Commerciale veicolo stesso al netto del Veicolo degrado delle parti sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo Assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Se, al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che sinistro, non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione trascorsi più di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione. In caso di danno da grandine e’ previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Societa: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura. Non si terrà conto del degrado qualora, cinque anni dalla data di prima immatricolazioneimma- tricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’esterol’indennizzo verrà determinato: - relativamente alle garanzie Furto, Incendio ed Eventi Sociopolitici e Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - relativamente alle garanzie Danni accidentali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali so- stituzioni o riparazioni non siano trascorsi i seguenti termini:interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni. A deroga di quanto previsto dal paragrafo precedente “Determinazione dell’ammontare del danno”, l’indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite del veicolo assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

DANNI PARZIALI. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l’avvenuto accadimento del Sini- stro. L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Nel caso di Danno parzialesinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il danno è determinato loro ammontare in base al costo delle riparazioni tenuto conto o sostituzioni necessarie al ripristino del Valore Commerciale veicolo stesso al netto del Veicolo degrado delle parti sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Se, al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che sinistro, non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione trascorsi più di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione. In caso di danno da grandine e’ previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Societa: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura. Non si terrà conto del degrado qualora, cinque anni dalla data di prima immatricolazioneim- matricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’esterol’indennizzo verrà determinato: - relativamente alle garanzie Furto, Incendio ed Eventi Sociopolitici e Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - relativamente alle garanzie “Kasko Basic Comprehensive”, “Kasko Comprehensive”, “Ka- sko All Inclusive”, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non siano trascorsi i seguenti termini:interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

DANNI PARZIALI. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l’avvenuto accadimento del Sini- stro. L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Nel caso di Danno parzialesinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il danno è determinato loro ammontare in base al costo delle riparazioni tenuto conto o sostituzioni necessarie al ripristino del Valore Commerciale veicolo stesso al netto del Veicolo degrado delle parti sostituite. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Se, al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che sinistro, non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione trascorsi più di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione. In caso di danno da grandine e’ previsto indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo o con tecnica mista presso i riparatori convenzionati con la Societa: in tal caso non si applicheranno scoperti e/o franchigie. Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura. Non si terrà conto del degrado qualora, cinque anni dalla data di prima immatricolazioneim- matricolazione del veicolo, anche se avvenuta all’esterol’indennizzo verrà determinato: - relativamente alle garanzie Furto, Incendio ed Eventi Sociopolitici e Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. - relativamente alle garanzie “Kasko Basic Comprehensive”, “Kasko Comprehensive”, “Ka- sko All Inclusive”, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non siano trascorsi i seguenti termini:interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, gli apparecchi audiofonovisivi. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni