Danni Materiali. Sono assicurati i danni alle cose che la persona assicurata porta su se stessa o con essa (vestiti, merce, ecc.) fino a un montante massimo di CHF 10'000, fintanto che il danno sia in relazione con l'incidente assicurato. Sono rimborsati: − I costi per la riparazione in caso di deteriorazione di una cosa assicurata, al massimo tuttavia i costi per il riacquisto (valore a nuovo) − I costi per il riacquisto (valore a nuovo) di una cosa assicurata in caso di distruzione della stessa. Le pretese che il lesionato può far valere contro dei terzi passano alla Basilese nella misura in cui questa ha versato delle indennità.
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Sources: Assicurazione Costruzione, Assicurazione Costruzione