Danni Materiali Clausole campione

Danni Materiali. Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Materiali. Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Danni Materiali. Sono assicurati i danni alle cose che la persona assicurata porta su se stessa o con essa (vestiti, merce, ecc.) fino a un montante massimo di CHF 10'000, fintanto che il danno sia in relazione con l'incidente assicurato. Sono rimborsati: − I costi per la riparazione in caso di deteriorazione di una cosa assicurata, al massimo tuttavia i costi per il riacquisto (valore a nuovo) − I costi per il riacquisto (valore a nuovo) di una cosa assicurata in caso di distruzione della stessa. Le pretese che il lesionato può far valere contro dei terzi passano alla Basilese nella misura in cui questa ha versato delle indennità.
Danni Materiali. Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i COSE gli oggetti materiali e gli animali.
Danni Materiali. Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.
Danni Materiali il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza.
Danni Materiali. La distruzione o il deterioramento di cose. La perdita di dati non è considerata danno materiale.
Danni Materiali. La distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato. nell’istruzione o nella presentazione), oppure allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell’obbligo di diligenza o errori). Perturbamenti durevoli dello stato dell’aria, delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile defini- sce come danno all’ambiente. Tutti gli stati confederati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d’America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giuri- sdizione di tali paesi. Danni pecuniari che non sono conseguenti né a un dan- no corporale né a un danno materiale subito dal dan- neggiato stesso.
Danni Materiali. Ogni distruzione, deterioramento, alterazione,danneggiamento totale o parziale di una cosa
Danni Materiali la perdita, il danno fisico, la distruzione o il deterioramento di beni materiali di Terzi, da cui risulti una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dalla conseguente perdita d’uso dei beni e/o dall’interruzione di attività, risarcibile anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti, oppure (nel caso in cui le misure compensative e quelle complementari non abbiano eliminato il Danno Ambientale e l’Assicurato sia stato condannato al risarcimento del Danno Ambientale cagionato) l’ammontare quantificato dal provvedimento amministrativo o giudiziale di condanna.