VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
Classificazione E' istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2004. In particolare, la Commissione dovrà effettuare: ▪ l' analisi e l'eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione; ▪ l'introduzione di nuove figure professionali; ▪ la revisione delle competenze delle figure tradizionali; ▪ la revisione dei periodi di preavviso. Nel vigente sistema di classificazione è comunque inserita la seguente figura professionale: Operaio di 4° livello Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. La Commissione paritetica provvederà prioritariamente entro il 30 settembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure : Responsabile recupero archeologico e del restauro 6° livello Operatore archeologico 5° livello Operatore del restauro 5° livello Operaio in cantiere archeologico 4° livello Operatore del restauro 4° livello Operaio specializzato archeologico 3° livello Operatore del restauro 3° livello LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO Coordinatore di impianti 6° livello Capo impianto venditore 5° livello Operatore di centrale 5° livello Operatore di centrale di 4° livello Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 3°livello Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° livello Entro la medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie della figura del Rocciatore. Le parti contraenti, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l’occupazione e agevolare lo sviluppo locale, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione di incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori. A questo fine le parti nazionali si riservano entro il 31 dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compiti istituzionali delle Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolvere le nuove funzioni, con particolare riguardo: ✓ alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili ✓ all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali; ✓ all'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori; ✓ alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi; ✓ all’orientamento al settore. Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa ▇▇▇▇▇ potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro. Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature. A decorrere dal 1° ottobre 2004, è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl. Le parti si riservano di definire le modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004. ALLEGATO VENTICINQUE Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n.443/2001 (Legge obiettivo) e all'art.16 del D.Lgs. n.90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto. L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro. La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa stessa.
Tempistica ATTIVITÀ TEMPISTICA
Divieti E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.