CORDAMI Clausole campione

CORDAMI. Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

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  • BAGAGLIO In caso di sinistro l’Assicurato deve dare avviso scritto a Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del broker, o alla Società, entro 30 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, recapito e numero della presente polizza, indicando, inoltre: 1. in caso di furto, scippo, rapina, incendio: a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore; b) per il caso di ▇▇▇▇▇, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio. 2. In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto: a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; c) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza; d) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore.

  • Antiriciclaggio OLT dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Venditore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Venditore costituisce inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a OLT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Venditore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT il diritto di addebitare al Venditore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Clausola salvatoria Salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Norme AAA, se una qualsiasi parte di questa disposizione arbitrale è ritenuta non valida o inefficace per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità o l’applicabilità del resto di questa disposizione arbitrale e l’arbitro ha l’autorità di modificare le disposizioni ritenute non valide o inefficaci per rendere le stesse valide ed applicabili.