Pozzolane Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.
Collaudi 1. Al termine di ciascun intervento PISAMO si riserverà di sottoporre, con propri tecnici incaricati, il parcometro alle seguenti prove e verifiche: a) esame tendente ad accertare l’accuratezza delle lavorazioni; b) verifica dei ricambi impiegati, allo scopo di accertare l’originalità dei materiali impiegati. 2. Per l’esecuzione dei predetti accertamenti, qualora effettuali con personale della ditta aggiudicatrice, PISAMO non riconosce alcun compenso. 3. Qualora nel corso delle verifiche saranno riscontrate anomalie di lavorazione la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese, entro i termini temporali previsti per le manutenzioni conseguenti a “guasti”, fermo restando l’applicazione delle relative penalità in caso di inadempienza. 4. Oltre ai riferimenti normativi specifici delle singole attività lavorative, la società aggiudicatrice dovrà rispettare, nell’esecuzione del servizio, sia le norme in termini di sicurezza del lavoro, di cui al TU 81/2008, DPR 303/56, L 186/68 , che le tecniche CEI e UNI. 5. In particolare viene richiesto: 6. le apparecchiature, gli utensili, gli abiti da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), impiegati dal personale della ditta aggiudicatrice dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 7. il personale della ditta aggiudicatrice dovrà portare in posizione ben visibile un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della ditta stessa, al fine di permettere la rapida identificazione del personale durante lo svolgimento dell’attività presso gli impianti. 8. Si precisa che PISAMO provvederà ad allontanare dai luoghi di intervento il personale trovato privo, durante lo svolgimento delle attività, dei DPI previsti e del tesserino di riconoscimento. 9. La ditta aggiudicatrice risponderà dei danni causati direttamente e/o indirettamente a persone e/o cose, sia dell’azienda che a terzi e terrà sollevata PISAMO da qualsiasi responsabilità riferibile alle prestazioni lavorative di cui al presente capitolato. 10. Per tale motivo sarà sollevato da ogni responsabilità, per tutte le conseguenze derivanti da qualsiasi ricorso o azione promossa, in qualsivoglia sede, per qualsiasi sinistro od evento comunque riferibile all’esecuzione dei lavori in oggetto, il responsabile dell’esecuzione del contratto. 11. In considerazione di quanto sopra si sottolinea che sarà onere della ditta aggiudicatrice: a. garantire l’impiego del personale con adeguata competenza tecnica in relazione ai lavori oggetto dell’appalto; b. garantire l’impiego di tutte le attrezzature ed utensili necessari per consentire l’esecuzione a regola d’arte ed in condizioni di sicurezza delle lavorazioni affidate; c. provvedere, prima della formulazione dell’offerta economica, a prendere visione dei luoghi di installazione dei parcometri, delle eventuali interferenze con eventuali attività specifiche di terzi, degli accessi e/o della viabilità, e di quanto altro possa influire sul regolare andamento delle attività manutentive d. fornire a PISAMO il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile Tecnico e il nominativo e le qualifiche dei dipendenti che saranno impiegati nelle attività di cui al presente capitolato.
Collaudo Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all’accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto. Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l’aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime. In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all’interno dei singoli Contratti. Fatta salva da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L’esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1. I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L’esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l’applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del Contratto. Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.
Kasko L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se prescelta l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa rimane a carico del Locatario una franchigia assoluta per sinistro di Euro 500,00; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa rimane a carico del Locatario lo Scoperto 25% con il minimo di Euro 5.000,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; - Conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; - Conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - Conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; - Subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina; - Alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; - Meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.