Cooperazione con le autorità Clausole campione

Cooperazione con le autorità. Le società del Gruppo che eseguono il trattamento in Paesi terzi o vi partecipano sono obbligate a cooperare con le autorità di controllo per questioni relative a problemi, indagini o altre procedure connesse al trattamento di dati personali nel contesto summenzionato. È compreso l'obbligo di accettare audit da parte delle autorità di controllo, nella misura in cui ciò sia consentito ai sensi del GDPR e del rispettivo diritto nazionale. Inoltre si devono rispettare tutte le istruzioni conformi al GDPR impartite dalle autorità di controllo responsabili sulla base di procedure di trattamento in Paesi terzi o disposizioni della presente direttiva. Le disposizioni di cui al paragrafo 14.2 sulla cooperazione con le autorità sono diritti del terzo beneficiario per l'interessato. L'obbligo di cooperazione con le autorità comprende: • l'accettazione degli audit • il rispetto di istruzioni legittime.
Cooperazione con le autorità. Le società del Gruppo che eseguono il trattamento in Paesi terzi o vi partecipano sono obbligate a cooperare con le autorità di controllo responsabili per questioni relative a problemi, indagini o altre procedure connesse al trattamento di dati personali nel contesto summenzionato. È compre- so l'obbligo di accettare audit legittimi da parte dalle autorità di controllo e di rispettare tutte le istruzioni legittime impartite dalle autorità di controllo responsabili sulla base di procedure di trattamento in Paesi terzi o disposizioni della presente direttiva. Se le società del Gruppo fanno parte di un sistema di certificazione internazionale per norme vin- colanti d'impresa in tema di protezione dei dati, devono assicurare la cooperazione con le società e le agenzie di audit responsabili. La partecipazione a detti sistemi di certificazione deve essere concordata con il Responsabile per la protezione dati del Gruppo. Le disposizioni di cui al paragrafo 14.2 sulla cooperazione con le autorità sono diritti del terzo beneficiario per l'interessato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).