Audit e controlli Clausole campione

Audit e controlli. L'osservanza della presente direttiva e della normativa sulla protezione dati applicabile viene verificata a livello di Gruppo con cadenza regolare, almeno una volta all'anno, mediante controlli basati sui rischi. Tali controlli sono eseguiti tramite una valutazione interna del rischio legato alla compliance, audit che riguardano argomenti specifici di protezione dati e altre verifiche. Il Responsabile della protezione dati del Gruppo ha il diritto di esigere altre verifiche. I risultati devono essere comunicati al Responsabile della protezione dati del Gruppo, alla società del Gruppo responsabile e al suo responsabile della protezione dei dati, qualora sia stato nominato. Il Consiglio direttivo di Mercedes-Benz Group AG deve essere informato dei risultati nell'ambito degli obblighi di notifica esistenti. Su richiesta, i risultati delle verifiche sono messi a disposizione dell'autorità di controllo per la protezione dati competente. Quest'ultima, nei limiti dei poteri ad essa conferiti ai sensi del GDPR e dalla legislazione nazionale, può sottoporre ogni società del Gruppo a un audit sulla protezione dati per accertare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
Audit e controlli. L'osservanza della presente direttiva e della normativa sulla protezione dati applicabile viene verificata a livello di Gruppo mediante regolari processi di auditing e ulteriori controlli. I risultati dei controlli devono essere comunicati al Responsabile per la protezione dati del Gruppo, alla società del Gruppo responsabile e al suo responsabile per la protezione dati, qualora sia stato nominato. Inoltre, i risultati di questi audit devono essere forniti ai titolari del trattamento terzi, in conformità alle disposizioni contrattuali dell'accordo sul trattamento per conto del titolare del trattamento. Inoltre, i titolari del trattamento terzi hanno il diritto di effettuare audit di protezione dati su titolari del trattamento interni, in conformità alle disposizioni contrattuali dell'accordo sul trattamento per conto del titolare. Le società del Gruppo devono effettuare ve- rifiche ed esami propri per accertare il rispetto della presente direttiva, qualora venga richiesto dal Responsabile per la protezione dati del Gruppo. La commissione di vigilanza di Daimler AG deve essere informata di risultati significativi, nell'ambito degli obblighi di notifica esistenti. Su richiesta, i risultati delle verifiche vengono messi a disposizione dell'autorità di controllo per la protezione dati competente, la quale può eseguire controlli indipendenti per accertare il rispetto delle disposizioni della presente diretti- va, nel rispetto della normativa nazionale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).