Controlli sul possesso dei requisiti Clausole campione

Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994)
Controlli sul possesso dei requisiti. Art. 49 Avvalimento
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (110)
Controlli sul possesso dei requisiti. (art. 10, legge n. 109/1994) 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un nu- mero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del pos- sesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autori- tà dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (comma modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011 e poi dall’art. 20, comma 1, lettera f), decreto legge n. 5 del 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capaci- tà economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in se- de di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008) 2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci gior...
Controlli sul possesso dei requisiti. 1) Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del procedimento, nelle forme di legge, avvia la fase di verifica ed accertamento della sussistenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale, dichiarati in sede di partecipazione alla gara ai sensi del DPR 445/2000, e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara, ove non siano già stati oggetto di verifica nel corso dello svolgimento della procedura di gara.
Controlli sul possesso dei requisiti. (1) Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito.
Controlli sul possesso dei requisiti. Articolo 71 Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Ai fini dell'aggiudicazione deve essere verificato il possesso in capo al miglior offerente dei requisiti di carattere generale e i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara attraverso la consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016.
Controlli sul possesso dei requisiti. 1. Nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di xxxxxx. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità tramite l’Osservatorio per i provvedimenti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 163/2006.
Controlli sul possesso dei requisiti. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ASL di Cagliari, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara. Al fine di comprovare il possesso di tali requisiti, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, in copia conforme all’originale mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, la seguente documentazione: