CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo, l'azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo del 24% di cui il 14,335% a proprio carico e il 9,665% a carico di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Collettivo Nazionale
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE. 1. A favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che prestano la loro attività ai sensi del presente Accordo, Accordo dal 1 gennaio 2004 l'azienda versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista cui si riferiscono, un contributo del 24% di cui il 14,33514,19% a proprio carico e il 9,6659,81% a carico di ogni singolo specialista ambulatoriale o professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo, ad esclusione dei rimborsi spese.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale