Contributi. 1. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 12, non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti dagli Accordi tempo per tempo vigenti sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, quali parti istitutive. 2. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione co- munque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decreto, delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 3. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFR, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigenti. 4. I termini entro i quali devono essere versati i contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione del singolo dirigente cui accreditare i contributi stessi, sono stabiliti dal Regolamento. 5. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.
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Contributi. I contributi relativi alle spese per la costruzione delle derivazioni o prese (incluse colonne montanti o salenti e loro diramazioni) saranno conteggiati secondo i criteri stabiliti dal Gestore ed in vigore al momento della presentazione della domanda di allaccio. Detti criteri prevederanno:
1. I contributi L'ammontare del contributo di allaccio per ogni contatore da installare fino ad una lunghezza massima di metri come stabilito nel tariffario;
2. Il costo dell'ulteriore contributo per ogni metro lineare La misurazione delle tubazioni impiegate negli allacciamenti verrà effettuata partendo dal centro della strada. Le opere di scavo e ripristino sino al contatore saranno eseguite dal Gestore mentre resterà a carico degli utenti la realizzazione del contenitore per l'alloggiamento del misuratore nell'ubicazione stabilita con i tecnici del Gestore. Per gli allacciamenti con particolari caratteristiche, a giudizio insindacabile del Gestore, il contributo di allacciamento può essere conteggiato sulla base dei prezzi pro-tempore in vigore, computando materiali, spese generali e manodopera a preventivo di spesa. Gli importi complessivi dovuti dagli utenti per la realizzazione dei suddetti allacci, determinati dai Servizi Tecnici del Gestore dopo la presentazione delle relative richieste di fornitura ed in base ai criteri di cui alla lettera a) dell'articolo 12ai precedenti commi, non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFRdovranno essere versati anticipatamente e comunque prima dell'esecuzione dei lavori, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti modalità indicate dal Gestore. Per l'esecuzione dei lavori di spostamento contatori, rifacimento impianti, ecc. richiesti dagli Accordi tempo Utenti, il Gestore esigerà un rimborso spese pari al costo totale dei lavori preventivati secondo un elenco Prezzi in vigore presso il Gestore con riferimento al prezziario regionale. Il Gestore può stanziare finanziamenti in conto capitale per tempo vigenti sottoscritti dalle parti contraenti contributi di cui all’articolo 1allacciamento alle reti, comma 1, quali parti istitutive.
2. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, (da concedere con esclusione co- munque dei compensi modalità e/o indennizzi percepiti con finalità da stabilirsi da parte dell’AATOUmbria3) anche a seguito di specifiche ricerche di mercato, al fine dello sviluppo di località turistiche, complessi industriali e commerciali, strutture ricettive, privati, utenze di assistenza, ospedali, cliniche, di particolare interesse per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decreto, delle somme corrisposte a titolo il territorio. Per tutte le tipologie di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFR, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigenti.
4. I termini entro i quali devono essere versati i contributi costi di cui all’articolo 12sopra di realizzazione della fornitura dell’acqua il Gestore trasmette entro 3 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, comma 1un elenco dettagliato, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione del singolo dirigente cui accreditare i contributi stessi, sono stabiliti dal Regolamentoall’AATO Umbria 3.
5. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.
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Sources: Regolamento Per La Fornitura Di Acqua E Gli Scarichi in Pubblica Fognatura
Contributi. 18.1 A regime e fatto salvo quanto previsto al punto 8.4, la contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali coinvolte dalle parti istitutive, in misura pari e con la medesima decorrenza se a data fissa, ovvero con decorrenza dall’autorizzazione all’esercizio del FOPADIVA se risulta incerta la data di decorrenza dell’obbligazione contributiva a livello nazionale, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori sia per la quota di T.F.R., a quella stabilita e operante dagli accordi collettivi nazionali, dai CCNL, e dai CCL delle corrispondenti categorie.
8.2 La misura del contributo a carico dei datori di lavoro del settore pubblico operanti sul territorio con autonomia contrattuale collettiva e quella a carico dei datori di lavoro privati, le cui ▇▇.▇▇. I contributi sottoscrittrici del presente accordo si avvalgono, secondo l’attuale prassi di autorità contrattuale a livello territoriale, è stabilita dagli accordi collettivi definiti o che saranno definiti ; nell’ipotesi in cui alla lettera a) dell'articolo 12non sia ancora stata definita la misura dell’obbligazione contributiva, l’effetto costitutivo della facoltà di adesione del lavoratore e l’insorgenza dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro si verificano per il fatto stesso della sopraggiunta conclusione dei relativi accordi..
8.3 Per i lavoratori appartenenti a categorie per le quali la contrattazione collettiva nazionale non abbia ancora previsto l’istituzione di forme pensionistiche complementari, o comunque non abbia ancora fissato la misura della contribuzione dovuta, ovvero, ancorché fissata la misura, non consistenti nella destinazione sia ancora operante l’obbligazione contributiva, l’effetto costitutivo della facoltà di quota o dell'intero TFR, sono calcolati adesione del lavoratore e l’insorgenza dell’obbligazione in percentuale sull'ammontare capo al datore di lavoro si verifica per il fatto stesso della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste sopraggiunta operatività delle clausole contrattuali in materia a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti dagli Accordi tempo per tempo vigenti sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, quali parti istitutivelivello nazionale.
2. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili8.4 L’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori associati al Fondo, per disposizioni e pertanto la corrispondente contribuzione non è dovuta, né si converte in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di legge e di contrattodiversa natura, per il calcolo del trattamento di fine rapportosia collettivo che individuale, con esclusione co- munque a favore dei compensi e/o indennizzi percepiti lavoratori che per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decreto, delle somme corrisposte a titolo mancata adesione non conseguano la qualifica di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFR, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigenti.
4. I termini entro i quali devono essere versati i contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione del singolo dirigente cui accreditare i contributi stessi, sono stabiliti dal Regolamento.
5. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti soci del Fondo, a decorrere dalla data ovvero la perdano successivamente.
8.5 Con separata dichiarazione le parti che sottoscrivono il presente accordo dichiarano se intendono avvalersi, per i datori di invio lavoro da loro rappresentati e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.8 comma 2.1 335/95, della facoltà di versamento ridotto del predetto invito.T.F.R..
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Sources: Accordo Per La Costituzione Di Un Fondo Pensione Complementare
Contributi. 1Per la riscossione dei contributi personali degli iscritti alla Cassa Forense tramite bollettino di conto corrente postale, viene utilizzato l’apposito conto corrente postale n° 26866004 intestato a - "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense –servizio Tesoreria" con traenza delegata alla Banca, dal quale, quest’ultima, preleverà tutte le somme ivi affluite ed esigibili per versarle, con valuta nello stesso giorno, sul conto corrente bancario di tesoreria. I contributi La frequenza del prelievo è giornaliera. Nei periodi di cui minor afflusso, stabiliti di comune accordo con la Cassa Forense, le somme vengono prelevate settimanalmente. L’importo prelevato da parte della Banca sul c/c postale dovrà tener conto del saldo disponibile per valuta alla lettera a) dell'articolo 12data di stacco del relativo assegno. La banca accrediterà sul conto di tesoreria l’importo dell’assegno prelevato comprensivo delle eventuali spese e tasse postali relativi, non consistenti nella destinazione al fine di quota o dell'intero TFRpermettere alla Cassa la contabilizzazione dell’intero contributo incassato ▇▇▇ ▇/▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Con periodicità almeno quindicinale la Banca trasmetterà al servizio informatico e al servizio contabilità e finanza della Cassa Forense, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e flussi telematici compatibili con le decorrenze stabiliti dagli Accordi tempo per tempo vigenti sottoscritti dalle parti contraenti esigenze meccanografiche del centro elaborazione dati della Cassa Forense, dai quali dovranno risultare almeno i seguenti elementi identificativi dei versamenti:
1) cognome e nome del versante;
2) numero di cui all’articolo 1, comma 1, quali parti istitutivecodice meccanografico del versante;
3) importo;
4) data del versamento;
5) causale;
6) valuta di accreditamento in c/c bancario.
27) numero del documento provvisorio di accredito sul c/c di tesoreria.
8) data di emissione del provvisorio;
9) anno di tassazione. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utiliInoltre, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione co- munque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decreto, delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFR, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigenti.
4. I termini entro i quali devono essere versati i contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione del singolo dirigente cui accreditare i contributi stessi, sono stabiliti dal Regolamento.
5. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione riscossione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento personali degli iscritti alla Cassa Forense incassati tramite conto corrente bancario la Banca si impegna a fornire almeno i medesimi elementi identificativi suindicati. Ulteriori specifiche saranno definite e concordate in funzione del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invitoprogetto presentato.
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Sources: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Contributi. 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti iscritti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Scheda informativa, l’iscritto determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico secondo i criteri stabiliti dalle fonti istitutive e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 12, previsti dalle fonti istitutive non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti stabilite dagli Accordi tempo per tempo vigenti sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, quali parti istitutive.
25. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione co- munque comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decretoalla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993, delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
36. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFRE’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigentiad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Scheda informativa.
47. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. I termini entro i quali devono essere versati i contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione del singolo dirigente cui accreditare i contributi stessi, sono stabiliti dal Regolamento.
59. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.
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Contributi. 1. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 12, non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti dagli Accordi tempo per tempo vigenti sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’articolo 1, comma 1, quali parti istitutivevigenti.
2. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione co- munque comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decreto, delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFR, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigenti.
4. I termini entro i quali devono essere versati i contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione del singolo dirigente cui accreditare i contributi stessi, sono stabiliti dal Regolamento.
5. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.
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Sources: Fondo Di Previdenza