Contratti discendenti Clausole campione

Contratti discendenti. 1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà all’Amministrazione la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
Contratti discendenti. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi “discendenti” con l’Appaltatore secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso offerto. I contratti discendenti potranno essere approvati a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con apposite disposizioni proprie della Stazione Appaltante. Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d’intervento delle operazioni cimiteriali e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi. I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi lavori, pena la risoluzione dell’Accordo e l’incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni. Non è previsto un numero minimo o massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito.
Contratti discendenti. 1. La stipula del presente rinnovo dell’Accordo Quadro (prot. gen.le n. 27435 del 10.05.2019) consentirà all’Amministrazione la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
Contratti discendenti. 1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
Contratti discendenti. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara, diminuiti del ribasso di gara. I contratti discendenti potranno essere affidati a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con apposite disposizioni proprie della Stazione Appaltante. Dal momento dell'affidamento dei contratti discendenti, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d’intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi. Non è previsto un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito. I termini di esecuzione dei singoli Contratti Discendenti saranno definiti di volta in volta, ma non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell’Accordo.

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  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. - dichiarazione attestante:

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Corrispettivo e modalità di pagamento L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento. In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento. L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per DiSCo. Il compenso è da ritenersi remunerativo per: - l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi; - tutte le attività di cui al presente affidamento; - l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento. Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara. Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento. I corrispettivi sono immodificabili. Le prestazioni professionali, di DL, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato: • agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori. • Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo. Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DISCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi. L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia. L’Amministrazione, qualora l’operatore economico sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa Xxxxx. L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con XxXXx. In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati: - Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara - CIG - Codice dell’amministrazione destinataria; - CUP In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate. L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 e smi, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva. In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e smi).

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.