Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione Clausole campione

Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione. Alla scadenza di ciascun anno di durata dell'Accordo Quadro verrà redatto un certificato di ultimazione delle attività e, successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata dell’Accordo Quadro verrà emesso un Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e servizi, previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici, documentazione as built ecc. In mancanza di tale consegna il Certificato non potrà essere emesso fino a quando l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione. Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dell'esecuzione, controfirmato dall'Impresa e approvato dal RUP, attesta la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni, dopo la sua sottoscrizione. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione l'appaltatore potrà presentare fattura per il pagamento delle ritenute. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni. Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, l'appaltatore infatti risponde per le difformità ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione delle attività riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Qualora la società Appaltante esercitasse la sua facoltà di rinnovo dell'Accordo Quadro, ai fini della contabilizzazione di lavori e servizi, emissione di rate in acconto ecc. ciascun rinnovo sarà valutato come appalto separato. Pertanto si provvederà per ciascun anno all'emissione di conto finale e certificato di regolare esecuzione e la contabilità ripartirà ex novo, con l'emissione del primo SAL ecc.

Related to Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).