Conti in valuta estera Clausole campione

Conti in valuta estera. La Banca deposita l’equivalente degli attivi del Titolare del conto denominati in valuta estera a suo proprio nome, ma per conto e a rischio del Titolare del conto, presso corrispondenti da essa ritenuti degli di fiducia all’interno o all’esterno dell’area monetaria interessata. Il Titolare del conto, in proporzione alla sua quota, assumerà tutte le conseguenze finanziarie e giuridiche che possono interessare l’insieme degli attivi della Banca in paesi stranieri o investiti in valuta estera a seguito di misure legali, amministrative o alte misure ufficiali adottate da tali paesi. Il Titolare del conto può disporre dei suoi attivi in valuta estera per il tramite di ordini di trasferimento o assegni tratti dalla Banca sui suoi corrispondenti. Ogni altro metodo di disposizione sarà assoggettato a preventiva approvazione della Banca.
Conti in valuta estera. Gli averi in valuta estera del cliente sono depositati presso banche dei rispettivi paesi o altrove, a nome della Banca, ma a esclusivo rischio del cliente: la Banca non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impossibilità di procurarsi valuta estera in seguito a restri- zioni, trasferimenti forzati, esecuzioni di qualsiasi natura, decisioni di autorità esercitanti il loro potere o in seguito ad altri fatti analoghi che non dipendono dalla volontà della Banca. Il cliente può disporre dei suoi averi in valuta estera con ordini di bonifico o di vendita oppure mediante l’emissione o l’acquisto di assegni; in altro modo solo con il consenso della Banca. La Banca ha la facoltà di decidere se rimunera- re, e a quali condizioni, i conti in valuta estera; per versamenti o prele- vamenti in contanti ha diritto di applicare una commissione.
Conti in valuta estera. Gli averi del cliente in valuta estera sono depositati a nome della ban- ca, ma per conto e a rischio del cliente stesso, presso corrispondenti, all’interno o al di fuori del paese di emissione della relativa valuta. Gli effetti economici e giuridici conseguenti a eventuali provvedi- menti politici o di altra natura, che riguardano l’intero avere della banca nel paese della valuta o dell’investimento, ricadono pro quota direttamente in capo al cliente. II cliente può liberamente disporre dell’avere in valuta estera sola- mente mediante vendita, emissione o incasso di assegni e bonifici; per altre forme di disposizione è per contro richiesto il consenso del- la banca.
Conti in valuta estera. Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta estera sono investiti nella medesima moneta. Il cliente sopporta a proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un’incidenza sull’insieme degli attivi della Banca nel paese della moneta o nel paese in cui l’investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle autorità. La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera esclusivamente presso la sede della succursale dove sono mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad un accredito presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente nello Stato della moneta estera. Art. 10 Conti in valuta estera Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta estera sono investiti nella medesima moneta. Il cliente sopporta a proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un’incidenza sull’insieme degli attivi della Banca nel paese della moneta o nel paese in cui l’investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle autorità. La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera esclusivamente presso la sede della succursale dove sono mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad un accredito presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente nello Stato della moneta estera.
Conti in valuta estera. Il cliente può anche aprire uno o più conti in valuta estera con Solarisbank tramite la Vivid App. Un Conto in Valuta Estera può essere utilizzato per (i) acquistare e vendere la rispettiva valuta a fronte di Euro e mantenere depositati tali importi denominati in valuta estera sul conto in questione, (ii) realizzare transazioni con una Carta Vivid collegata al Portafoglio del Conto in Valuta Estera, (iii) trasferire fondi in valuta estera ad altri clienti di Vivid che detengono un Conto in Valuta Estera nella medesima valuta, ma non può essere utilizzato per realizzare o ricevere pagamenti tramite SEPA o altri trasferimenti.
Conti in valuta estera. Gli importi in valuta estera vengono accreditati o addebitati al cliente sul suo rispettivo conto in valuta estera. In assenza di un conto nella rispettiva valuta, l’accredito o l’addebito avviene su un conto in CHF. Per la conversione si applica il corso al momento del bonifico o addebito. Il cliente si assume, in misura proporzionale alla sua quota, tutte le conseguenze economiche e legali che interessano l’avere complessivo della Banca nel Paese della mo- neta o dell’investimento in seguito a provvedimenti delle rispettive autorità.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: