Common use of CONSIDERATO Clause in Contracts

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;

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Sources: Accordi Quadro, Determination of the Sole Administrator, Accordo Quadro

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161dell’articolo 12, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 20171, il Tribunale dell’avviso pubblico la Struttura operativa di progetto - Task force dipartimentale ha ammesso la Società effettuato le verifiche di ricevibilità, le verifiche di completezza, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché le verifiche relative alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 161 commi 2 all’articolo 4, delle domande pervenute; PRESO ATTO altresì che nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui sopra è risultato necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto a quelli presentati dai soggetti proponente mediante l’invio di una comunicazione scritta via PEC ai singoli proponenti, fissando in 10 giorni il termine entro cui procedere alla integrazione e 3 Legge fall.che i soggetti proponenti hanno riscontrato con comunicazione scritta acquisita ai protocolli indicati nella seguente tabella: VISTA la nota n. 8575 del 16 marzo 2023 con la quale la Struttura operativa di progetto - Task force dipartimentale ha trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Energia le risultanze della fase di verifica della ricevibilità, di completezza delle domande e dei requisiti di ammissibilità, riportante nella seguente tabella: VISTO il verbale del 28 aprile 2023 della Commissione di valutazione nel corpo del quale si dà atto della consegna da arte del responsabile del procedimento della consegna Commissione di cui all’articolo 11, comma 1, dell’Avviso le domande di agevolazione per le quali le verifiche di cui all’articolo 12, comma 1, si sono concluse con esito positivo; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la PRESO ATTO delle risultanze delle attività istruttorie e della proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e graduatoria indicante le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiproposte progettuali ammesse a finanziamento, in via preventiva, al parere quelle ammissibili ma non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, finanziabili per la procedura saturazione delle risorse finanziarie disponibili, nonché quelle non ammissibili, trasmesse dalla suddetta Commissione al Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione cui ala verbale della stessa del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇5 maggio 2023;

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Sources: Decreto Di Concessione Delle Agevolazioni, Decreto Di Concessione Delle Agevolazioni, Decreto Di Concessione Delle Agevolazioni

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con decreto nota del 16.01.201912 maggio 2015, il Tribunale ha rilevato la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di concordato presentata disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e 178 Legge fallalla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando - che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiaziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in via preventivagestione operativa, al parere a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non vincolante è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudizialipersonale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con contestuale informativanota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche sui predetti parerila divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al Giudice Delegatovolume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; che l'attività oggetto - che, con nota del presente atto14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in quanto funzionale particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇prima;

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Sources: Regolamentazione Provvisoria, Deliberation on the Regulation of Essential Public Services During Strikes

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso l'Ufficio Tecnico Consorziale e quello Comunale hanno condiviso la necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica analiticamente indicati nell'allegato schema di accordo di programma; DATA LETTURA dell'allegato schema di accordo di programma tra il Tribunale Consorzio ed il Comune di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheMontagnana, con decreto cui vengono definite le attività da svolgere e vengono disciplinate le modalità di esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, di sostituzione e pulizia di condotte e ripristino di idonee sezioni idrauliche mediante scavi e rifilo di scarpate, oltre che di recupero delle spese che saranno sostenute dal Consorzio, forfetariamente quantificate in €.1.049,00; APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 16.01.2019Presidente ha compiutamente esposto l'attività prevista ed ha fornito i chiarimenti richiesti dal VicePresidente su interventi analoghi riguardanti altri Comuni del Comprensorio Consorziale; RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato accordo di programma con il Tribunale ha rilevato che la proposta Comune di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi Montagnana per l'esecuzione degli artt. 177 interventi di sistemazione di tratti di affossature private, sostituzione e 178 Legge fall; che pulizia di condotte, e ripristino di idonee sezioni idrauliche mediante scavi e rifilo di scarpate, con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori recupero delle spese sostenute dal Consorzio, forfetariamente quantificate in €.1.049,00 e di disposizione patrimoniale” fermo restando che autorizzare il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto Presidente del Consorzio alla relativa sottoscrizione; Tutto ciò premesso, A voti unanimi espressi nelle forme di omologazione che gli atti Legge e di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;Statuto

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Sources: Accordo Di Programma

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso che, nel Capitolo "Risorse Umane" del "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva Triennio 2019-2021", sono programmate anche le "assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 201712 marzo 1999, numero 68" CONSIDERATO che, relativamente alle predette "assunzioni", il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società"Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021" prevede, nei termini prescrittiin particolare, ha depositato la Propostache: • in "...ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 12 marzo 1999, il Piano numero 68, e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto successive modifiche ed integrazioni, ai fini della verifica del Tribunale del 27.07.2018 rispetto dei prescritti "oneri assunzionali", è stata dichiarata aperta effettuata la procedura; ricognizione annuale del personale disabile e di quello che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheappartiene alle categorie protette, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 articoli 1 e 178 18 della Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiinnanzi richiamata, in via preventivaservizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2018, tramite la compilazione del prospetto informativo previsto dall’articolo 9, comma 6, della medesima Legge, sull’apposito portale telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali..."; • dal "Riepilogo Nazionale" generato dal predetto portale telematico "...sono risultate, alla data del 31 dicembre 2018, numero 39 scoperture relative al parere non vincolante del Comitato dei Creditori personale disabile e dei Commissari Giudizialinumero 7 scoperture relative alle categorie protette, con contestuale informativarispettivamente ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”numero 68..."; che l'attività oggetto del presente atto• a "...seguito della stipula, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione data 13 maggio 2015, di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheuna apposita Convenzione con il Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 31 comma 10dell’articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" si è impegnato a realizzare un "programma assunzionale" ai fini della copertura della quota d’obbligo per l’ambito di competenza della ex Provincia di Roma ovvero della Città Metropolitana di Roma Capitale..."; • nell’ambito "...del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento predetto "programma", l’Ente ha attivato una procedura concorsuale riservata ai soggetti disabili per le Speseil reclutamento di cinque unità di personale con il Profilo di Collaboratore di Amministrazione, le Gare Settimo Livello Professionale, che è ancora in corso di espletamento, ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno ha assunto, nell’anno 2017, per la procedura una unità di che trattasipersonale con il Profilo di Operatore di Amministrazione, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ professionale, tramite avviamento a selezione..."; - • come "...chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, nelle note circolari che contengono alcune direttive in merito al reclutamento di personale, le predette assunzioni, nel solo limite della copertura della quota d’obbligo, non rientrano nel regime di limitazione delle assunzioni..."; • pertanto, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha richiesto "...ai Centri per la fase l’Impiego territorialmente competenti di svolgimento della procedurastipulare apposite convenzioni, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, sempre ai sensi dell’articolo 11 della Legge più volte citata, al fine di definire una programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili e dei soggetti appartenenti alle categorie protette da effettuare nel triennio, che tenga conto delle rilevate esigenze di personale e degli effettivi fabbisogni delle "Strutture di Ricerca"..."; • con "...riferimento alle nuove scoperture rilevate alla data del Regolamento 31 dicembre 2018, per l’ambito di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" provvederà ad integrare la Convenzione stipulata in data 13 maggio 2015..."; • per "...quanto riguarda, invece, le categorie protette di cui all’articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, numero 68, l’Ente procederà mediante richiesta di avviamento numerico ai Centri per l’impiego per i profili professionali per i quali è richiesto il possesso della scuola dell’obbligo, mentre con riferimento alle categorie per le Spesequali l’articolo 35, le Gare comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018integrazioni, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contrattoprevede l’assunzione tramite chiamata diretta nominativa, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇si procederà all’assunzione tramite una procedura riservata alle predette categorie ed indetta mediante avviso pubblico...";

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Sources: Concorso Pubblico Per Titoli Ed Esami

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC Che con deliberazione n° 1809 del 06 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha presentato presso il Tribunale adottato gli indirizzi pro- grammatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di Roma una domanda coesione 2007/13; * Che nella definizione di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161tali indirizzi la Giunta Regionale ha indicato le principali direttrici di sviluppo della Regione Campania lungo le quali concentrare l’azione programmatica regionale nel periodo 2007 - 2013; * Che la medesima deliberazione ha previsto, VI comma tra i precorsi innovativi di raccordo tra i diversi strumenti di sviluppo locale insistenti sullo stesso territorio, la stipula di “Accordi di reciprocità” per massimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie provenienti da differenti fonti di finanziamento; * Che l’Articolo 5 Comma 1 della Legge FallimentareRegionale n° 24 del 29 dicembre 2005 “Disposizioni per la forma- zione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006" stabilisce che le ri- sorse del bilancio regionale destinate al perseguimento delle finalità proprie della politica di sviluppo regionale attraverso investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali, studi di fattibilità e progettazione ed azioni di sistema, che implicano decisioni istituzionali di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, sono pro- grammate dalla Giunta regionale con modalità atte a garantire il massimo livello di integrazione e di coerenza programmatica con le risorse, comunitarie e nazionali, della politica regionale di coesione; * Che con deliberazione n° 1243 del 30 settembre 2005 la Giunta regionale ha stabilito che l’AGC Pro- grammazione, Piani e Programmi, al fine di garantire un adeguato raccordo funzionale con decreto le attività attribuite al Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione Campania dalla delibera CIPE n° 35/2005, si avvarrà del 27 settembre 2017suddetto Nucleo per la definizione di adeguati processi, metodologie e strumenti di sup- porto alle attività ricognitive, programmatiche e istruttorie, per il Tribunale ha ammesso disegno di schemi di premi e sanzioni, per le attività di valutazione della coerenza programmatica, di analisi della fattibilità tecnico-procedurale ed economi- ca finanziaria, anche in riferimento alle indicazioni, fornite dai soggetti proponenti e attuatori, circa le modalità e i costi della gestione, nonché la Società sostenibilità dei relativi oneri finanziari; Ritenuto * Che al fine di assicurare la migliore integrazione tra la Programmazione del “FAS 2005 - Programmazio- ne strategica e riparto settoriale programmatico 2005-2008" e gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale con delibera n° 1809 del 6 dicembre 2005 per la definizione della politica di coesione 2007/13 è oppor- tuno provvedere alla proceduradefinizione di ulteriori priorità e modalità per la selezione degli interventi da finanziare con il FAS 2005-2008"; * Che tali ulteriori criteri e modalità per l’individuazione degli interventi da finanziare con il FAS 2005-2008" dovranno consentire l’avvio della realizzazione degli “Accordi di reciprocità” tra strumenti che già operano sullo stesso territorio ciò allo scopo di sostenere la Società, nei termini prescritti, ha depositato Strategia di Sviluppo Regionale che tra i vari indiriz- zi si propone di rafforzare la Proposta, il Piano “coesione” regionale attraverso la lettura attenta e la documentazione messa a capitale delle diversi- tà insite nelle realtà locali che dovranno fare “rete” a partire dalla realizzazione di cui all'art. 161 commi 2 una positiva integrazione dei PIT con tutti gli altri strumenti di programmazione negoziata già presenti sul territorio regionale; * Che per favorire l’interconnessione, compatibilmente alle scadenze di programmazione, tra i sistemi di programmazione in corso Nazionali e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che Comunitari e quelli in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione per il 2007/13 risulta opportuno, anche in sede di programmazione dei vari strumenti operativi approvati, valorizzare in ambito regionale, coe- rentemente agli indirizzi programmatici adottati con delibera di Giunta regionale n° 1809 del fabbisogno06 dicembre 2005, tutti i progetti già istruiti per effetto dell’attività di programmazione svolta ma non finanziati; Preso atto * Che con proprie note indirizzate ai Presidenti delle Province di Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta il Dirigente responsabile Presidente della struttura che Giunta Regionale ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - già avviato la procedura negoziale per la fase di svolgimento della proceduraselezione degli inter- venti riguardante il settore “Sistemi Urbani - Città”del “FAS 2005 - Programmazione strategica e riparto setto- riale programmatico 2005-2008"; Tutto ciò premesso, individuazione del contraente considerato e stipulazione del contrattoritenuto la G.R., ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;a voti unanimi

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Sources: Deliberazione N. 389

CONSIDERATO. quanto previsto nel Verbale di seduta virtuale n. 2 del 1° giugno 2022, in cui: • i stato dato riscontro alle richieste di segretazione del prezzo offerto in gara da parte degli Operatori Economici che ne hanno fatto richiesta, tenuto conto anche della documentazione presente nelle buste amministrative e nella busta tecnica; • i stato richiesto agli Operatori Economici le cui offerte sono risultate sospette di anomalia, di produrre le giustificazioni relative all’offerta economica presentata per i lotti di cui al precedente schema, così come disciplinato dall’art. 97comma 2, Commi 2, 2Bis del Dlgs 50/2016; • i stata disposta apposita istruttoria al fine di valutare la congruita delle offerte il cui valore i risultato superiore al prezzo posto a base d’asta e riferito a farmaci esclusivi, secondo quanto previsto dall’art. 16 “Contenuto della Busta C – Offerta Economica” del Capitolato d’oneri Lettera di invito; PRESO ATTO del Verbale di seduta virtuale n. 3 del 13 giugno 2022, in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale cui i stata definita la graduatoria di Roma una domanda tutti i lotti posti a gara, compresi quelli per i quali i stata disposta apposita istruttoria, al fine di concordato preventivo valutare in base alla documentazione fornita dagli Operatori Economici interessati, la congruita del valore dell’offerta in quanto superiore a quello posto a base d’asta nonchi le giustificazioni relative alle offerte risultate sospette di anomalia; RILEVATO che: − coerentemente con riserva ai sensi dell'artquanto disposto dell’art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto 20 del 27 settembre 2017Capitolato d’▇▇▇▇▇/lettera, il Tribunale RUP ha ammesso richiesto con nota n. prot. 0557047 del 7 giugno 2022 all’Area Farmaci e Dispositivi - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, la Società alla proceduraverifica di conformita dei prodotti offerti dalle societa concorrenti; che la Società− l’Area Farmaci e Dispositivi - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, nei termini prescritticon nota n. prot. 0563505 del 08/06/2022, ha depositato riscontrato la Propostarichiesta valutando conformi tutte le offerte presentate; RITENUTO, pertanto di: − approvare l’operato del RUP; − approvare i verbali di seduta virtuale n. 2 del 1 giugno 2022 e n. 3 del 13 giugno 2022 che, seppur materialmente non allegati, sono parte integrante del presente atto e comunicati agli Operatori Economici interessati, tramite l’apposita funzione del portale STELLA; − approvare la graduatoria riportata nel Verbale di seduta virtuale n. 3 del 13 giugno 2022; − dichiarare le offerte il Piano cui valore i risultato superiore al prezzo posto a base d’asta e riferito a farmaci esclusivi, conformi agli atti di gara, a seguito della valutazione della documentazione presentata a giustificazione da parte degli Operatori Economici e tenuto conto degli atti di gara; − prendere atto della mancata pubblicazione del prezzo offerto da parte degli Operatori Economici che ne hanno fatto richiesta, secondo quanto riportato nel Verbale di seduta virtuale n. 2 del 1 giugno 2022; − subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai controlli per la documentazione verifica dei requisiti di cui all'artall’articolo 80 del D.lgs. 161 commi n. 50 del 2016 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 86 comma 2 bis del Codice e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto lo spirare del termine dilatorio di omologazione che gli atti cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice; − di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chenotificare, ai sensi dell’art. 31 dell’art.76, comma 105, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il presente atto agli Operatori Economici; − di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del Regolamento per le Spesecommittente, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, sul sito istituzionale ▇▇▇. .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ .▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇– sezione Bandi di Gara, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 sezione Amministrazione Trasparente e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;sul B.U.R.L.

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Sources: Deliberation of the General Director

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto DPCM del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; 14 febbraio 2002 prevede che, con decreto del 16.01.2019a conclusione delle procedure di selezione, il Tribunale ha rilevato che la proposta si possa procedere a “modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare” dei progetti selezionati dalla sopra citata Commissione di concordato presentata da ATAC valutazione ed è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la quindi possibile una fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura rimodulazione dei progetti e che ha manifestato il fabbisogno, coerentemente l’avviso ▇▇▇▇▇ prevede una attività di progettazione esecutiva precedente la stipula dei contratti; PRESO ATTO della nota prot. n. 9880 del 23 dicembre 2008 con la quale il CNIPA ha comunicato alla Regione Toscana, Ente coordinatore del progetto ALI: “CSTT Toscana”, l’esito positivo della valutazione del sopra citato Comitato unitamente alle raccomandazioni evidenziate dallo stesso ed il piano delle attività necessarie a dar seguito all’attuazione dell’iniziativa; PRESO ATTO delle note prot. n. 9888 e n. 9891 del 23 dicembre 2008 con le quali il CNIPA ha comunicato alla Regione Toscana, Ente coordinatore del progetto RIUSO: “e-Toscana Riuso” ed al ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ente coordinatore del progetto RIUSO: “GEOSIGMA”, l’esito positivo della valutazione della sopra citata Commissione unitamente alle osservazioni evidenziate dalla stessa ed il piano delle attività necessarie a dar seguito all’attuazione dell’iniziativa; - per PRESO ATTO della comunicazione del 2 marzo 2009 con la fase quale la Regione Toscana ha dato riscontro alle richieste di svolgimento precisazione e alle raccomandazioni espresse rispetto al progetto ALI “CSTT Toscana” dal Comitato di valutazione ed ha confermato l’elenco delle amministrazioni partecipanti all’aggregazione formalizzata in sede di presentazione dei progetti; PRESO ATTO della proceduradelibera del Collegio del CNIPA n. 28 del 8 aprile 2009, individuazione avente oggetto “Approvazione della ripartizione dei cofinanziamenti relativi all’iniziativa ALI” e “approvazione PRESO ATTO della delibera del contraente Collegio del CNIPA n. 29 del 8 aprile 2009, avente oggetto “approvazione dei progetti RIUSO, di cui alla deliberazione CNIPA n. 134/2008 e stipulazione del contrattodella relativa quota di cofinanziamento”, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù con la quale si individua l’ammontare della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase quota di esecuzione del contratto, cofinanziamento da assegnare ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇progetto RIUSO;

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Sources: Accordo Di Programma Quadro

CONSIDERATO. che, dato l’importo di rilevanza europea, si rende necessaria l’indizione di una gara con la forma della procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60, 122, 114 e 118 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in oggetto; che al fine di garantire una più ampia semplificazione della procedura relativa alla manifestazione di interesse, oltre alla possibilità di ottenere un maggiore efficientamento del procedimento di gara, si ritiene opportuno procedere mediante il sistema dell’e-Procurement, secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”; che essendo l’oggetto di che trattasi strettamente collegato al servizio di trasporto pubblico gestito da Atac SpA, nella procedura proposta si applicherà la normativa prevista dal D.Lgs. 50/2016 per i settori speciali; che la gara sarà disciplinata dal Bando di Gara (Allegato n. 3) e relativa modulistica agli atti della Struttura Acquisti: • Bando di gara; • Modello C; • Modello D; • Modello G; • Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); • Modello A; • Modelli Q1-RTI e Q2-RTI; • Disciplinare di gara e Norme Contrattuali; • Patto di integrità di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2022 e 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021; • Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale il 21.07.2011; che l’esecuzione dell’appalto sarà disciplinata dalla documentazione tecnica di seguito indicata: • Capitolato Speciale e relativi allegati; che dopo l’approvazione dei documenti citati, il settore preposto provvederà alla pubblicazione del Bando di gara secondo la normativa vigente; che alla gara potranno partecipare i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, i quali potranno presentare offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Bando medesimo e dai documenti di gara ad esso complementari; che, avendo il settore tecnico confermato che il servizio oggetto dell’appalto prevede prestazioni di tipo standardizzato con condizioni definite dal mercato e che i costi della manodopera sono inferiori al 50% rispetto al valore indicato posto a base di gara, si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo; che, come requisiti di partecipazione saranno richiesti: ⮚ quale requisito di ordine generale: - l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; ⮚ quali requisiti di capacità economica e finanziaria: - dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad € 1.000.000,00, compreso un fatturato relativo agli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto d'appalto non inferiore ad euro 500.000,00; ⮚ quali requisiti di capacità tecnico-professionale: - di essere iscritti presso l’albo della Banca d’Italia, avendo presentato, in data antecedente la pubblicazione della procedura di gara, la comunicazione di esercizio dell’attività secondo le disposizioni e le indicazioni espresse nel Provvedimento del 14 febbraio 2012 – “Disposizioni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo” - della Banca D’Italia e relativi allegati e s.m.i.; - di appartenere alla categoria dei gestori del contante (monete) come gli operatori professionali del contante cosi come individuati dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera c) del citato articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001; - di aver conseguito ed effettuato, e di provvedere in caso di aggiudicazione dell’appalto, controlli di idoneità ed autenticità sulle monete denominate in Euro da re-immettere in circolazione secondo le procedure stabilite dall’Unione Europea, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dell’Euro, con riferimento al Decreto MEF del 21 aprile 2015 pubblicato sulla GU serie generale n. 133 del 11/06/2015; che, ai sensi del secondo periodo dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo di fatturato richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare necessario al fine di dimostrare la capacità del concorrente di far fronte agli impegni economici derivanti dall'aggiudicazione; che in presenza di una sola offerta valida ATAC S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’aggiudicazione purché ritenuta conveniente, congrua o idonea; che le offerte potranno essere sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo; che l'aggiudicazione è sottoposta alla condizione di efficacia del buon esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi del comma 7 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016; che si procederà all’aggiudicazione, avendo particolare attenzione agli aspetti qualitativi e di rispetto delle normative comunitarie e nazionali, sugli accordi ed intese internazionali in materia di lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, non discriminazione, non adozione di procedure disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla legge, rispetto degli orari di lavoro e dei salari nonché di rispetto della normativa in materia di ambiente; che, ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento ATAC recante la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e dei contratti attivi., approvato con Determinazione dell’A.U. n. 4 del 14.01.2022, per la procedura di che trattasi vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento: che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;

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Sources: Autorizzazione Ad Indire Gara

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale che, nel rispetto di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artquanto previsto dal Punto 3.2.2. 161, VI comma "Adempimenti Preliminari e Piano Triennale dei Fabbisogni" della Legge Fallimentare; che con decreto "Circolare" del 27 settembre 23 novembre 2017, il Tribunale ha ammesso numero 3, emanata dal "Ministro per la Società alla procedura; che Semplificazione e la Società, nei termini prescritti, ha depositato la PropostaPubblica amministrazione", il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. Professore ▇▇▇▇▇▇ ▇'▇▇▇▇▇, nella sua qualità di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha predisposto, di intesa con il Direttore Generale, con il Direttore Scientifico e con i Componenti del Consiglio di Amministrazione, una "Bozza" dello "Atto Interno relativo alle procedure di stabilizzazione per il triennio 2018-2020", da sottoporre all'esame delle Organizzazioni Sindacali di Comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'incontro programmato per il 3 luglio 2018, che tiene conto: ⮚ del "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2018-2020", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 febbraio 2018, numero 12; ⮚ degli "Indirizzi operativi per l'attuazione del Piano di arruolamento del personale in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020" e degli "Indirizzi operativi per l'ampliamento del parco di unità di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle attività spaziali svolte dallo Istituto Nazionale di Astrofisica", approvati dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 23 marzo 2018, numero 31; ⮚ del "Piano di arruolamento di personale in servizio di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato per il reclutamento complessivo di duecento Ricercatori e Tecnologi di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 24 aprile 2018, numero 33; - per la fase ⮚ del "Parere" espresso dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del 28 giugno 2018, numero di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇protocollo 349176;

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Sources: Determina Di Concorso Pubblico

CONSIDERATO. che il vincolo fissato dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 risponde tanto all'obiettivo di contenere il costo del lavoro atipico, quanto alla finalità di evitare che le amministrazioni, sottoposte al regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato, ricorrano all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale e che siano violati i presupposti per il ricorso al tempo determinato da rinvenire nelle esigenze temporanee dell'amministrazione; RILEVATO che alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, le sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale sede di Roma una domanda di concordato preventivo controllo, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, si sono espresse in ordine all'interpretazione e alla portata della normativa richiamata, con riserva particolare riferimento a criteri, parametri e tipologie contrattuali da considerare ai sensi fini dell'applicazione dell'art. 1619, VI comma 28, del D.L. n. 78/2010; PRESO ATTO dei seguenti chiarimenti forniti in materia dal Dipartimento della Legge FallimentareFunzione Pubblica: • con Parere DPF 0017624 del 02.05.2012 è stato affermato che, in analogia a quanto prescritto per lo Stato, l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa sancito dalla norma può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile complessivamente intese, considerando cumulativamente le tipologie contrattuali contemplate dal primo e dal secondo periodo della norma; • con Parere DPF 0028195 dell'11.07.2012 è stato chiarito che con decreto le risorse finanziarie dell'anno 2009 da prendere in considerazione ai fini del 27 settembre 2017calcolo del 50% previsto dalla norma citata, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione devono essere calcolate al netto della somma spesa per le finalità di cui all'artall'articolo 110 co. 1 del D.Lgs. 161 commi 2 e 3 Legge fall.n. 267/2000; • con Parere DFP 0037901 del 24.09.2012 "si segnala che con decreto l'esclusione dal calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della verifica del Tribunale rispetto del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chelimite del 50% commisurato alle spese sostenute nell'anno 2009, con decreto del 16.01.2019, degli oneri derivanti da contratti o convenzioni il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata cui costo viene finanziato da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attofondi europei o privati, in quanto funzionale alla prosecuzione non comportanti alcun aggravio per il bilancio dell'Ente, è stata più volte asseverata dalla Magistratura contabile"; EVIDENZIATO che all'art. 9 dell'Accordo sottoscritto dall'INPS, e dallo stesso integrato, è stabilito che il Nucleo di Valutazione è formato da uno o più assistenti sociali, iscritti all'albo, in qualità di Case Manager che svolgono le funzioni di: ➢ coordinamento delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce Valutazione del grado di non autosufficienza nelle modalità sopra definite; ➢ definizione delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017Prestazioni Socio Assistenziali; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, ➢ redazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017Programma Socio Assistenziale Familiare; ➢ sottoscrizione, per la procedura conto del soggetto aderente del Patto Socio Assistenziale Familiare; ➢ il costante monitoraggio dell'attività fino alla loro data di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;conclusione

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Sources: Determinazione

CONSIDERATO. che le attività di valutazione previste dall’Accordo di collaborazione in materia di prodotti fitosanitari e biocidi riguardano i dossier oggetto degli atti convenzionali e contrattuali in essere al momento della sottoscrizione, come richiamati nelle premesse dell’Accordo stesso, nonché delle ulteriori convenzioni in materia di prodotti fitosanitari in via di perfezionamento al momento della sottoscrizione; che le modalità di assegnazione, monitoraggio e organizzazione delle attività di valutazione, nonché le modalità e tipologie di attività formative da realizzare sono descritte in un apposito allegato tecnico, facente parte integrante dell’accordo attuativo; che l’Istituto e l’Università, successivamente all’avvio dell’Accordo, hanno definito in maniera condivisa criteri di classificazione dei dossier e di quantificazione dei tempi standard per la loro valutazione, ivi inclusi eventuali scostamenti ammissibili (in più o in meno) in relazione alle caratteristiche specifiche degli stessi, nonché uno strumento di monitoraggio delle attività di valutazione, con relativo indicatore di risultato, atto a favorire il rispetto dei tempi previsti in relazione alla classificazione dei dossier e la gestione in collaborazione di eventuali criticità; che il contributo massimo annuale a rimborso delle spese sostenute dall’Università per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo, secondo l’articolazione in voci di costo riportata nel piano finanziario allegato all’accordo stesso (allegato 2), è pari a € 130.155,00; che i pagamenti a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività sono disposti dall’Istituto su formale richiesta da parte dell’Università, sulla base di rendiconti finanziari semestrali accompagnati da relazioni tecniche e previsa positiva valutazione delle stesse; che il sopra richiamato Accordo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fermo restando l’impegno a proseguire le attività avviate nell’ambito della durata dell’accordo fino a completamento delle attività stesse, e può essere soggetto a rinnovo ed eventuale aggiornamento in relazione alle attività di valutazione che ne costituiscono l’oggetto, previo accordo tra le parti espresso in forma scritta entro 30 giorni dalla scadenza, fino a una durata complessiva massima di 36 mesi (art. 2); che successivamente alla stipula dell’Accordo sono state sottoscritte ed avviate nel corso dell’anno 2020 le seguenti convenzioni: - Attività vs regolamento (CE) 1107/2009 e direttiva 91/414/CEE - Nuove autorizzazioni e mutuo riconoscimento di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche (linee di attività ▇▇, ▇▇, ▇▇▇, ▇▇) – Convenzione 2/2020; - Attività vs regolamento (CE) 1107/2009 e direttiva 91/414/CEE – Rinnovi prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche (linea B5 bis, C5) – Convenzione 6/2020; che il Ministero della Salute – Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, con nota 22687del 30 marzo 2021, ha comunicato l’intenzione di sottoporre all’IZSLT una nuova proposta di convenzione finalizzata a formalizzare anche per l’anno in corso l’attività di collaborazione in materia di procedimenti autorizzativi di cui al Regolamento (UE) 528/2012; che il sopra richiamato Accordo è giunto a scadenza in data 18/09/2017 ATAC 6 aprile 2021; che l’Istituto con nota prot. 1987 del 24 marzo 2021 ha presentato presso proposto all’Università il Tribunale rinnovo dell’Accordo per ulteriori 12 mesi, precisando, secondo quanto previsto dal citato art. 2 in merito alla possibilità di Roma una domanda aggiornamento delle attività di concordato preventivo valutazione contestualmente al rinnovo, che le attività di valutazione di cui all’art. 1 (Oggetto) sono modificate come segue: - Attività 1 – Fitosanitari, comprendente la valutazione di dossier inerenti le Convenzioni 1,2,3/2019, gli accordi di collaborazione 2 e 6/2020, nonché ulteriori accordi di collaborazione in materia di prodotti fitosanitari che saranno stipulati nell’anno 2021; - Attività 2 – Biocidi, comprendente la valutazione di dossier inerenti gli Accordi biocidi 1 e 2, nonché ulteriori accordi di collaborazione in materia di prodotti biocidi che saranno stipulati nell’anno 2021; che restano invariate tutte le ulteriori condizioni previste dall’accordo in relazione a durata ed eventuale rinnovo (art. 2), monitoraggio delle attività (art. 3), risorse (art. 4), responsabile scientifico (art. 5), uso di pareri e dati (art. 6), sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo (art. 7), responsabilità e foro competente (art. 8), nonché le previsioni dell’allegato tecnico e le successive disposizioni operative concordate con riserva ai sensi dell'art. 161l’Università inerenti la classificazione dei dossier ed i relativi tempi standard di valutazione, VI comma della Legge Fallimentarenonché lo strumento di monitoraggio delle attività, con relativo indicatore di risultato; che con decreto del 27 settembre 2017particolare riferimento alle risorse (art. 4), è confermato il Tribunale ha ammesso la Società contributo massimo annuale pari a € 130.155,00 a rimborso delle spese sostenute dall’Università per lo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo fino alla procedura; che la Societànuova scadenza (6 aprile 2022), nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione secondo l’articolazione in voci di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditoricosto riportata nel piano finanziario allegato all’accordo stesso (allegato 2); che, con decreto del 16.01.2019particolare riferimento all’art. 5, è confermato quale responsabile scientifico il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, dirigente sanitario dell’IZSLT; - per che l’Università ha espresso il proprio consenso in forma scritta riscontrando la fase di svolgimento della procedura, individuazione suddetta proposta (prot IZSLT n. 2406 del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇12 aprile 2021);

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Sources: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO. che le imprese richiedenti le agevolazioni di cui al Bando hanno presentato domanda per accedere al contributo con le modalità e nei termini di cui all’articolo 6 del Provvedimento attuativo; • che all’atto della presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alle imprese richiedenti è stato rilasciato il Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del Provvedimento attuativo; • che le domande presentate dai soggetti beneficiari, sono state ammesse all’istruttoria per le verifiche automatiche di cui all’articolo 8, comma 1, del Provvedimento attuativo, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 2, comma 2 del Bando, tenuto conto della priorità e delle riserve di cui alle premesse che precedono; • che all’esito delle citate verifiche Invitalia ha provveduto alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e, in data 17 luglio 2024, è stato adottato il Provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni per n. 1.964 imprese ammesse al contributo come individuate nell’”Allegato A_Bonus per l'export digitale plus - Elenco soggetti beneficiari” del Provvedimento in parola; • che è stato successivamente accertato che i COR associati alle singole imprese ammesse, fatta eccezione per n. 2 codici di domanda ICE-2_00001108, ICE-2_00002000, rappresentavano un valore del contributo registrato in RNA non coerente con quello concesso; • che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale 30 luglio 2024 sono state adottate n.5 delibere di Roma una revoca delle agevolazioni, debitamente motivate e ritualmente comunicate alle imprese interessate (G.B.C. MARMI - S.R.L. recante Codice domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161ICE-2_00005160, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017CY-LASER S.R.L. recante Codice domanda ICE-2_00000684, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàNORTH PLASTIK S.P.A. recante Codice domanda ICE-2_00001641, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della proceduraS.R.L. recante Codice domanda ICE-2_00002213, individuazione del contraente NUOVA PICAFOND S.R.L. recante Codice domanda ICE-2_00002485). Tutto ciò premesso e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;considerato

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Sources: Bonus Export Digitale Plus

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC conformemente a quanto previsto dal progetto LavoRAS “Cantieri Nuova attivazione – Annualità 2019” - approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sopra citata, l’Ente attuatore Comune di Macomer con nota protocollo n. 20234 del 13/10/2021 acquisita con protocollo ASPAL n. 85013 del 13/10/2021 ha presentato presso il Tribunale al CPI di Roma una domanda Macomer la richiesta di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato, VI comma che fa parte integrante della Legge Fallimentarepresente determinazione; che con decreto del 27 settembre 2017ACCERTATO che, conseguentemente, il Tribunale CPI di Macomer ha ammesso la Società alla procedurapredisposto lo schema di Avviso pubblico di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato per le figure in oggetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando PRESO ATTO che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiResponsabile del Procedimento, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del proponendo il presente atto, dichiara che lo stesso e i suoi presupposti sono conformi a quanto previsto in materia dalle norme e regolamenti vigenti; PRESO ATTO che il Coordinatore del Settore Servizi alla Pubblica Amministrazione erogati dai CPI, validando il presente atto, dichiara che lo stesso e i suoi presupposti sono conformi a quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione previsto in materia dalle norme e regolamenti vigenti; RITENUTO di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, dover provvedere all’approvazione dello schema di Avviso di cui all’oggetto stante la positiva verifica di regolarità dei contenuti del D.Lgs. 50/2016 presente atto e s.m.i. e della conformità dello stesso a quanto previsto in materia dalle norme di legge o regolamento vigenti svolta dal Responsabile del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇procedimento;

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Sources: Determinazione Del Direttore Del Servizio

CONSIDERATO. che che, come riferito dalla Direzione generale di Arpae, in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso 3/8/2022 è stata convocata d’urgenza per il Tribunale 4/8/22 una riunione tra le direzioni generali dell’Istituto Superiore di Roma una domanda Sanità, di concordato preventivo ISPRA e delle Agenzia Capofila dei raggruppamenti delle Agenzie ambientali avente come Ordine del giorno le regole di rendicontazione e relativo cronoprogramma delle attività PNC previste negli Accordi Attuativi e Operativi a seguito delle recenti indicazioni fornite dal MEF all'ISS; - che nella riunione, per le vie brevi, è stato ufficialmente comunicata - al fine della concessione dei finanziamenti e differentemente da quanto previsto nel cronoprogramma delle attività PNC previste negli Accordi Attuativi e Operativi ex art. 15 della L. n. 241/1990 con riserva ai sensi dell'artl’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei subinvestimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” - Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). 161Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017regionale e locale, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Societàmigliorando le infrastrutture, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano le capacità umane e tecnologiche e la documentazione ricerca applicata” - la necessità di avviare entro il 30/09/2022 gli interventi di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.agli Accordi Operativi; - che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. l’Accordo operativo tra Arpae ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-Romagna e ISS è stato sottoscritto in data 20/05/2022, assunto al protocollo n. 84938, a seguito di delibera n. 72 del 20/05/2022, e comprende gli interventi di cui alla Procedura soprarichiamata indetta con determina n. 595 del 27/07/22 relativa alla fornitura di strumentazione costituita da 1 microscopio ottico confocale con spettroscopia Raman, 1 GC-MS con autocampionatore per liquidi e iniettore a pirolizzazione e 1 GC - MS triplo quadrupolo con autocampionatore Multifunzione; - che risulta pertanto necessario procedere ad una rettifica dei termini di presentazione delle offerte della suddetta procedura, anticipando la scadenza dei termini di presentazione delle offerte al 15/09/2022, per permettere le necessarie attività di valutazione delle offerte medesime al fine di addivenire all’aggiudicazione ed all’avvio degli interventi entro il 30/09/2022; - che per quanto riguarda il Lotto 2, risulta altresì opportuno procedere ad una modifica del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, per semplificare gli oneri correlati allo svolgimento delle prove a carico delle imprese concorrenti necessarie per la fase presentazione delle offerte tecniche; - che per quanto riguarda le modifiche al capitolato tecnico, le stesse sono contenute nell’Appendice al Capitolato tecnico, di svolgimento della proceduraseguito allegata sub A), individuazione e riguardano modifiche ed aggiornamenti dei paragrafi 2.2 e 3 del contraente capitolato tecnico che, pertanto, vanno integralmente a sostituire i corrispondenti paragrafi presenti nel documento originale denominato Capitolato tecnico Lotto 2 allegato agli atti di gara; - che a seguito delle modifiche del Capitolato tecnico è necessario apportare modifiche al Disciplinare di gara, come di seguito descritto: A PRIMA MODIFICA - il 3° e stipulazione 4° capoverso del contrattopar. 10 sono sostituiti dai seguenti: “Per l’effettuazione di tali prove è richiesto vengano utilizzati standard conformi alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, ▇▇▇già in possesso e nella disponibilità delle ditte partecipanti. ▇▇▇▇In alternativa, gli standard possono essere forniti da Arpae e in questo caso, le ditte partecipanti dovranno pertanto prendere contatto con la sede del Laboratorio Multisito di Reggio ▇▇▇▇▇▇ inoltrando una richiesta all’indirizzo PEC ▇▇▇▇▇@▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;per concordarne il ritiro.

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Sources: Determinazione Dirigenziale

CONSIDERATO. che il “Bando per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili di trasporto pubblico locale in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. 1934/2014 prevede che: - entro 75 (settantacinque) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, a meno di interruzione dei termini dell’istruttoria, il Tribunale Responsabile del procedimento, con decreto, procede all’approvazione dell’elenco delle proposte ritenute ammissibili e all’assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi a contributo; - la prima quota, pari al 10% (dieci per cento) del contributo approvato, è erogata dal Responsabile del procedimento entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria; - che gli interventi siano realizzati e collaudati entro il 31 dicembre 2015; l.r. 6/2012, gli Enti beneficiari dei contributi dovranno disciplinare, nelle gare per l’affidamento dei servizi di Roma una domanda TPL, le modalità di concordato preventivo cessione dei sistemi di bigliettazione dal precedente gestore al subentrante, garantendo il rispetto degli obblighi assunti dal precedente gestore con riserva l’adesione al “Bando per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili di trasporto pubblico locale in Regione Lombardia”; • sostituire al punto 9 del Bando, il paragrafo: “Entro 75 (settantacinque) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, a conclusione dell’istruttoria di cui ai commi precedenti, il Responsabile del procedimento, con decreto, procede all’approvazione dell’elenco delle proposte ritenute ammissibili e all’assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi a contributo.” con i seguenti paragrafi: - “Entro 75 (settantacinque) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, a conclusione dell’istruttoria di cui ai commi precedenti, il Responsabile del procedimento, con decreto, procede all’approvazione dell’elenco delle proposte ritenute ammissibili. Il Responsabile del procedimento, con decreto, procede all’assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi a contributo, entro il 15 novembre 2015. Ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei termini per la realizzazione degli interventi, il requisito inerente l’impegno al cofinanziamento della spesa non coperta da contributo regionale è da considerarsi soddisfatto per i progetti per i quali gli Enti beneficiari dei contributi per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica di cui al d.d. 451/2015, abbiano in corso di svolgimento le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, nei cui atti sia previsto esplicitamente l’obbligo da parte dei soggetti affidatari di adesione ai progetti di sviluppo di sistemi di bigliettazione approvati col medesimo d.d. 451/2015 e partecipazione economica a copertura della spesa eccedente il contributo regionale. In tal caso, l’erogazione dei contributi è effettuata solo a seguito della stipula del contratto relativo ai servizi di trasporto pubblico locale, comprensivo dell’adesione da parte dell’affidatario ai progetti di sviluppo di sistemi di bigliettazione approvati col d.d. 451/2015 e della partecipazione economica a copertura della spesa eccedente il contributo regionale”; • sostituire al punto 13 del Bando, il paragrafo: − “la prima quota, pari al 10% (dieci per cento) del contributo approvato, è erogata dal Responsabile del procedimento entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria”; con il seguente paragrafo: − “la prima quota, pari al 10% (dieci per cento) del contributo approvato, è erogata dal Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dall’assegnazione e impegno dei finanziamenti”; • aggiungere al punto 13 del Bando, il paragrafo: − “Il pagamento delle quote di contributo è subordinato al rispetto degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 161dei commi dal n.463 al n. 466 della “Legge di stabilità 2015” (l. n. 190 del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii.)”; • sostituire al punto 4 del Bando, VI comma della Legge Fallimentareil paragrafo: “I singoli interventi devono essere realizzati e collaudati entro il 31 dicembre 2015.” con il paragrafo “I singoli interventi devono essere realizzati e collaudati entro il 30 giugno 2017.”; che • sostituire al punto 11 del bando, il paragrafo: “I termini contrattuali devono prevedere modalità e tempi di realizzazione dei progetti coerenti con decreto quanto dichiarato in sede di proposta e in ogni caso garantire la realizzazione e il collaudo dei sistemi entro il 31 dicembre 2015.” con il paragrafo “I termini contrattuali devono prevedere modalità e tempi di realizzazione dei progetti coerenti con quanto dichiarato in sede di proposta e in ogni caso garantire la realizzazione e il collaudo dei sistemi entro il 30 giugno 2017.”; • sostituire al punto 14 del 27 settembre Bando, il paragrafo: “Eventuali richieste di proroga del termine del 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore complessivamente a 180 giorni, legate a cause indipendenti dalla volontà degli Enti beneficiari dei contributi, possono essere inoltrate, adeguatamente motivate, non appena se ne riscontri l’esigenza e comunque entro 30 giorni precedenti alla scadenza del 31 dicembre 2015, presentando via PEC al Responsabile del procedimento apposita richiesta scritta, firmata dal responsabile del procedimento del Soggetto Beneficiario e adeguatamente motivata.” con il paragrafo “Eventuali richieste di proroga del termine del 30 giugno 2017 per un periodo non superiore complessivamente a 180 giorni, legate a cause indipendenti dalla volontà degli Enti beneficiari dei contributi, possono essere inoltrate, adeguatamente motivate, non appena se ne riscontri l’esigenza e comunque entro 30 giorni precedenti alla scadenza del 30 giugno 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedurapresentando via PEC al Responsabile del procedimento apposita richiesta scritta, firmata dal responsabile del procedimento del Soggetto Beneficiario e adeguatamente motivata.”; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione DATO ATTO che gli atti impegni finanziari a carico di straordinaria amministrazione e le transazioni al Regione Lombardia come già stabilito dalla d.g.r. 1934/2014 trovano copertura per euro 23.761.446,10 a valere sul capitolo autonomo di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pinvestimento finanziato da debito ▇▇.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇.▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - “Integrazione tariffaria e sviluppo nuove tecnologie” del Bilancio regionale per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇l’esercizio finanziario 2015;

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Sources: Fornitura Di Un Sistema Di Bigliettazione Elettronica

CONSIDERATO. che CHE lo studio in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale oggetto potrà essere intrapreso solo a seguito di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista autorizzazione mediante atto deliberativo dell’ARNAS la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇”; le condizioni e le modalità per l’esecuzione dello studio in oggetto dovranno essere regolamentate da un contratto; in base alla documentazione acquisita è stato predisposto lo schema di contratto, qui allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; RITENUTO di dover prendere atto del parere del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari espresso in merito allo studio in oggetto; di dover autorizzare lo studio indicato in oggetto e di dover approvare lo schema di contratto qui allegato; Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Per le motivazioni espresse in premessa: - di prendere atto dell'allegato n. 2.9 al verbale n. 20 della riunione del Comitato Etico del 22/07/2020, trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2020/13726, del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di sospensione dello studio; - di prendere atto dell'allegato n. 2.42 al verbale n. 03 della riunione del Comitato Etico del 30/09/2020, trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2020/16859, del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di rinvio della presa d’atto in attesa di ulteriori chiarimenti; - di prendere atto dell'allegato n. 2.37 al verbale n. 11 della riunione del Comitato Etico del 31/03/2021, trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2021/5477, del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di sospensione dello studio in attesa di ulteriori chiarimenti; - di prendere atto dell'allegato n. 2.21 al verbale n. 25 della riunione del Comitato Etico del 21/07/2021, trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2021/11290, del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di approvazione definitiva dello studio; segue deliberazione n. del - di autorizzare lo studio dal titolo: “Valutazione globale post-commercializzazione sulle protesi endovascolari aortiche Terumo”. Codice Protocollo: TiGER-001. Sperimentatore Responsabile: ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, . Promotore/Sponsor: Vascutek Limited (Terumo Aortic). U.O.: S.C. Chirurgia Vascolare. Responsabile S.C.: ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. P.O.: “San ▇▇▇▇▇▇▇” e Approvazione dello schema di contratto. - di approvare lo schema di contratto per l’esecuzione dello studio clinico con la Vascutek Limited che opera sotto il nome di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Promotore), in virtù e di provvedere con successivo atto deliberativo alla presa d’atto della Disposizione Organizzativa n. 4 stipula del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019contratto firmato dai rappresentanti legali; - per di dare atto che la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, presente Deliberazione non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio aziendale. Firmato digitalmente da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Data: 2022.03.30 15:19:54 +02'00' Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore Sanitario f.f. ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Firmato digitalmente da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Firmato digitalmente da PINNA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Data: 2022.03.29 12:59:18 +02'00' PINNA ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ MARINELLA Il Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio San ▇▇;▇▇▇▇▇, Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ SPISSU Firmato digitalmente da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ CAPPAI SARA Ass. Amm. (UR&S), Dott.ssa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Firmato digitalmente da CAPPAI Data: 2022.03.24 09:18:18 +01'00' Data: 2022.03.25 11:16:33 +01'00' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI COMITATO ETICO INDIPENDENTE Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari P.O. San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Segreteria Tecnico Scientifica tel. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – 07051092156 Web: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇_.▇▇▇▇ CAGLIARI, 22/07/2020 PROT. PG/2020/13726 ALLEGATO N° 2.9 al VERBALE N.20 della Riunione del 22 luglio 2020 COMITATO ETICO AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

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Sources: Autorizzazione Allo Studio

CONSIDERATO. che che, in data 18/09/2017 ATAC 15 dicembre 2020, si sono svolte le operazioni concorsuali e che la Commissione esaminatrice, nella medesima data, ha presentato presso rimesso all’Amministrazione il Tribunale verbale dei lavori della Commissione per il seguito di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma competenza; ACCERTATA la regolarità degli atti della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la SocietàRITENUTO, nei termini prescrittisulla scorta di quanto su esposto, ha depositato la Propostadi approvare il verbale della Commissione esaminatrice, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che predisposto in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che17 dicembre 2020, con decreto allegato in forma riservata al presente atto del 16.01.2019quale forma parte integrante e sostanziale e agli atti presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e depositaria della pratica, approvando in particolare le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, due graduatorie esitate formulate ai sensi dell’art. 31 1, comma 10547 della Legge 30.12.2018, del D.Lgs. 50/2016 n.145 e s.m.i., e riportate nella parte dispositiva del presente atto: o una 1^ graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione, alla data di scadenza del bando, e risultati idonei; o una 2^ graduatoria, relativa ai candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei; PRESO ATTO della nota prot. e n. 90049/DS del Regolamento 24.12.2020, agli atti della scrivente struttura, con la quale il Direttore Sanitario, nel ricostruire il fabbisogno di personale dirigenziale per le Spese, le Gare ed i Contratti Strutture complesse di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura Anestesia e rianimazione di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇Pordenone e San ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; al Tagliamento: - per la fase rappresenta che “Tenuto conto che dai piani di svolgimento della proceduralavoro calcolati nel 2020, individuazione del contraente il fabbisogno di anestesisti (compresi 2 direttori) era di 41.9 unità a Pordenone e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇17 a San ▇▇▇▇ al Tagliamento, a fronte di un negoziato 2020 di 58 unita (invece che 59). Tenuto altresì conto che nei piani di lavoro non era stato ricompreso il fabbisogno di personale necessario ad assicurare la copertura di 15 turni mensili di automedica pari a 1.36 unità attualmente coperti grazie all’utilizzo di Risorse aggiuntive regionali”; - chiede di tener conto di un tanto al fine di procedere all’acquisizione delle unità di personale necessarie alla copertura dei nuovi fabbisogni rideterminati in complessive 60 unità; RITENUTO necessario da parte della scrivente Struttura, valutare la richiesta del Direttore Sanitario di rinegoziazione delle unità di personale con profilo di dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione, conciliando la stessa con le necessità rappresentate da valutare in un’ottica di mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e con i principi consolidati di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, valutato e conciliato, di proporre alla Direzione aziendale l’accoglimento della richiesta di rinegoziazione delle unità di personale con profilo di dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione per le ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇di Anestesia e rianimazione di Pordenone e San ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇al Tagliamento da n. 58 a n. 60 unità; VERIFICATO d’ufficio che alla data del 31.12.2020 risultano in servizio presso le suddette strutture quarantacinque unità a tempo indeterminato e sette unità a tempo determinato fino a copertura definitiva del posto; RITENUTO conseguentemente di quantificare in n. 15 i posti vacanti alla data del 31.12.2020 presso le Strutture Complesse di Anestesia e rianimazione aziendali;

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Sources: Concorso Pubblico Per Assunzione Di Dirigenti Medici

CONSIDERATO. che le call del programma di finanziamento Horizon Europe e di altri programmi Europei (Erasmus+, Interreg, PRIMA, Life, etc) prevedono una serie di attività specifiche, in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale particolare nell’ambito della gestione e coordinamento, tra cui la quotidiana necessità di Roma una domanda interazione con i partner internazionali di concordato preventivo progetto e i referenti della Commissione Europea (Project Officer e Financial Officer), l’organizzazione di meeting periodici, verificando la disponibilità dei diversi partecipanti e comunicando aggiornamenti tramite scambio di email, sondaggi Doodle e scambi telefonici o in videoconferenza, la definizione dei workplan di ciascun Work Package, dei rispettivi report tecnici e finanziari intermedi, la validazione del raggiungimento dei milestone ed obiettivi generali, oltre alla predisposizione delle agende per i meeting e la realizzazione di minute dettagliate da validare con riserva ai sensi dell'art. 161tutti i partner del progetto, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017nonché la stesura di documenti ufficiali da presentare alla Commissione Europea, il Tribunale ha ammesso la Società alla proceduratutto da realizzarsi in lingua inglese; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione TENUTO CONTO dell’importanza di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇individuare ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - con altri progetti finanziati dalla stessa call o con topic simili e l’esigenza della messa a punto di un approccio multi- actor con gruppi esterni, previsti esplicitamente nel Grant Agreement sottoscritto tra l’Università di Foggia e la Commissione Europea (G.A. 101060905), così come riportato nel Work Package n.1 “Project management, coordination and Multi-Actor Approach” del progetto COREnet, dove il Lead partner si impegna a svolgere attività di assicurazione della qualità, pianificazione della conformità etica e approccio multi-attore dedicato al monitoraggio della qualità dell'attuazione del progetto, predisponendo regolamenti e verificandone la conformità insieme ai partner per la fase risoluzione dei conflitti, gestione del rischio, della qualità e dell’etica, oltre alla produzione di svolgimento un piano di gestione dei dati per garantire che tutti i dati siano trattati in conformità con la normativa Comunitaria e in linea con le aspettative dei partner e, inoltre, loro aggiustamenti e revisioni costanti in base alla tipologia e ai flussi generati durante il progetto; PRESO ATTO sulla scorta della procedurarichiamata delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, individuazione come rettificato dal Decreto del contraente Direttore di Dipartimento n. 535/2023, che il profilo richiesto comporta il possesso di competenze specifiche non presenti all’interno del Servizio Amministrazione, Contabilità, Ricerca, Alta formazione e stipulazione del contrattoprocessi AVA dei Dipartimenti dell’area Economica, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇né per specificità delle attività da svolgere, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase quantità e mole di esecuzione lavoro necessaria per l’attuazione delle attività di progetto, da cui provengono le risorse finanziarie che supportano l’attivazione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇presente bando;

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Sources: Concorso Pubblico Per Personale Tecnico Amministrativo

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale che, al fine di Roma una domanda predisporre la relazione illustrativa dei risultati raggiunti nel corso dell’anno 2019, di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artcui all’art. 1611, VI comma 34-bis della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017legge 23 dicembre 1996 n. 662, il Tribunale ha ammesso come novellato dall’art. 79, comma 1-quater della legge 6 agosto 2008 n. 133, è necessario acquisire la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano rendicontazione dei costi sostenuti e la documentazione relazione sull’attività svolta nell’anno 2019 da parte delle aziende destinatarie del finanziamento; Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano, - di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto recepire l’Accordo del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che28 novembre 2019 tra il Governo, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione le Regioni e le transazioni al Province autonome di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante Trento e Bolzano sulla proposta del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione Ministro della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce Regioni delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cherisorse vincolate, ai sensi dell’art. 31 dell’articolo 1, comma 1034 e 34 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spesedella legge 23 dicembre 1996, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017662, per la procedura realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2019; - di approvare il Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate per l’anno 2019, allegato al presente provvedimento, che trattasine costituisce parte integrante e sostanziale, vengono identificati composto dalle schede relative a ciascuna linea progettuale (Allegato 1 – Piano regionale di utilizzo delle risorse vincolate per l’anno 2019); - di approvare il Prospetto riepilogativo del riparto delle risorse indicato in ciascuna scheda, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo al dettaglio del riparto fondi per linea progettuale e per azienda beneficiaria (Allegato 2 – Prospetto riepilogativo riparto fondo anno 2019); - di approvare le relazioni predisposte dalle Aree regionali competenti con riferimento alle attività svolte per le linee progettuali previste per gli obiettivi di piano 2018, allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 3 – Relazioni Obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2018); - di stabilire che i seguenti Responsabili soggetti di Procedimento: - cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, destinatari della quota di fondo vincolato, trasmettano alle Aree regionali competenti, così come indicate nell’Allegato 1, la rendicontazione dei costi sostenuti nell’anno 2019 per lo svolgimento delle attività relative alle linee progettuali e la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile relazione sull’attività svolta nel 2019; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo ▇▇▇. .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ .▇▇▇▇▇.▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;

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Sources: Recepimento Dell'accordo

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC il Governo ha presentato presso posto la realizzazione dell'e-Government tra gli obiettivi primari da raggiungere; - che l’AgID ha l’obiettivo di dotare il Tribunale personale di Roma una domanda identità digitale al fine del controllo dei varchi fisici, dell’accesso alle postazioni di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161lavoro, VI comma della Legge Fallimentaresottoscrizione digitale e di autenticazione nei sistemi informatici nei servizi delle P.A.; che con decreto del 27 settembre 2017- che, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescrittialtresì, ha depositato la Propostal’esigenza di implementare il processo di dematerializzazione così come previsto dall’art.40 del Decreto Legislativo del 30 dic. 2010, il Piano e la documentazione n. 235 laddove prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione al presente codice e le transazioni regole tecniche di cui all'articolo 71», per diffondere l’utilizzo della Firma Digitale quale strumento ordinario nelle relazioni istituzionali; - che l’AgID ha l’obiettivo di dare certezza al controllo degli accessi ai luoghi di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostilavoro pubblico, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale nonché alla prosecuzione rilevazione automatica delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; chepresenze, ai sensi dell’artdelle disposizioni di cui alla legge 24 Dic. 31 2007, n. 244, che all’art. 3 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 83 prevede l’obbligo della rilevazione automatica delle presenze per l’erogazione dei compensi per lavoro straordinario; - che il Ministero della Difesa si è dotato di una struttura propria e s.m.i. e del Regolamento certificata per le Spese, le Gare ed i Contratti il rilascio dei dispositivi (ATe/CMD) rispondenti alle norme di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017cui al DPCM 24 maggio 2010, per la procedura soddisfare l’esigenza di che trattasi“identificazione” ed “autenticazione” del personale, vengono identificati garantire l’accesso sicuro ai sistemi informativi della Difesa, assicurare l’operatività e le funzionalità della firma digitale per i seguenti Responsabili documenti elettronici e quale strumento di Procedimento: - identità riconosciuto per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇legge; - per che l’AgID, nell’attuale sede, utilizza Badge non personalizzati risalenti alle strutture ora incorporate in AgID e che, quindi, ha l’obiettiva necessità di dotarsi di Badge con valore ATe, con validità di 10 anni; - che in merito AgID, pur potendo provvedere in proprio, ritiene utile, avendo la fase necessità di svolgimento della proceduradotare il proprio personale in tempi brevi del documento denominato modello ATe, individuazione del contraente e stipulazione del contrattodi fare ricorso a quanto già sviluppato dallo SMD; - che, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇quindi, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 maturata esperienza di SMD nell’utilizzo del 15.02.2019 modello ATe e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019dei compiti che la legge assegna all’AgID per la realizzazione dei progetti di e- Government, occorre stipulare un Protocollo di Intesa per una attività pilota per verificare la fattibilità in ordine alla possibilità di essere punto di riferimento per detta tipologia di fornitura per l’intera P.A.; - che l’iniziativa, da proporre come modello per un riscontro, sulla base dell’adesione volontaria, non pregiudica l'utilizzo dì carte diverse prodotte secondo i principi della libera concorrenza; - che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la fase stipula di esecuzione accordi tra Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - che l'art. 50 del contrattodecreto legislativo 7 marzo 2005, ai sensi del Regolamento per le Spesen. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale, le Gare ed i Contratti disciplina l'accessibilità dei dati di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;una Pubblica Amministrazione da parte di altre amministrazioni,

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Sources: Protocollo Di Intesa

CONSIDERATO. che, attraverso il sistema telematico STELLA: • sono pervenute numerose richieste di chiarimenti per l’elaborazione delle quali è richiesta una tempistica tale da non poter rispondere con immediatezza e che le risposte su tali richieste influiscono in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale modo significativo sulla preparazione della documentazione per la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici interessati; • sono pervenute, da parte degli operatori economici del settore, richieste di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma integrazione della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.gara anche inerenti alle planimetrie degli immobili essenziali per la corretta formulazione delle offerte; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta • unitamente a tali richieste alcuni operatori hanno richiesto una proroga dei termini di scadenza per la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che presentazione delle offerte per la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “difficoltà nella preparazione delle documentazioni occorrenti per la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione presentazione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATACofferte, anche alla luce delle indicazioni contenute della necessità per i medesimi di ulteriori informazioni non ancora presenti nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017documentazione di gara; cheRITENUTO opportuno, al fine di garantire la maggior partecipazione possibile alla procedura di gara in oggetto, prorogare i termini della scadenza, precedentemente fissati come segue: • Il termine per inviare richieste di sopralluogo, anziché 22/01/2021, leggasi 12/02/2021 • Il termine per effettuare il sopralluogo, anziché 01/02/2021, leggasi 23/02/2021 • Il termine per inviare richieste di chiarimenti, anziché 04/02/2021, leggasi 25/02/2021 • Il termine ricezione offerte, anziché il 18/02/2021 ore 16:00, leggasi 11/03/2021 ore 16:00; • Prima seduta pubblica virtuale, anziché 19/02/2021 ore 10:00, leggasi 15/03/2021 ore 10:00. RITENUTO, altresì, in considerazione di quanto sopra, di dare adeguata pubblicità ai sensi dell’art. 31 comma 10della vigente normativa in materia e, pertanto, di approvare gli avvisi, allegati alla presente determinazione, di seguito indicati: • avviso di rettifica del D.Lgs. 50/2016 bando da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e s.m.i. su due quotidiani nazionali e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti due locali • avviso di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura rettifica bando Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) RITENUTO di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contrattodover assolvere, ai sensi del Regolamento per le SpeseDecreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 8 50 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇2016” all’obbligo di pubblicazione legale del bando sulla GURI e dell’estratto del bando di gara su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

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Sources: Procedura Di Gara Per l'Affidamento Di Servizi

CONSIDERATO. che l'Accordo sottoscritto delinea una strategia di intervento che individua sia gli ambiti prioritari per la concentrazione delle risorse, con misure scelte fra quelle di maggiore efficacia nel contrasto alla crisi e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei, sia il contributo tangibile dei Programmi Operativi Regionali da destinare alle priorità dell'emergenza COVID- 19; − che l'Accordo, nel salvaguardare l'addizionalità e nel rispetto dei principi costituzionali e di legge in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale ordine alla ripartizione territoriale delle risorse per la coesione, consente di Roma una domanda preservare sia le prospettive di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161medio termine di alcune scelte di intervento importanti nell'ottica propria della coesione, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano sia quei progetti (e la documentazione relativa attività amministrativa legata alle procedure di cui all'art. 161 commi 2 attivazione), già selezionati dall'Autorità di Gestione, i quali avrebbero bisogno, proprio a causa della crisi, di tempi di attuazione più lunghi; − che l'Accordo stabilisce sia le condizioni di riprogrammazione ai fini dell'emergenza COVID-19 delle risorse dei Programmi operativi FESR e 3 Legge fall.; che con decreto FSE, sia le modalità operative per pervenire alla riprogrammazione della quota di Fondo di sviluppo e coesione (FSC) attribuita alla Regione Calabria, allo scopo di consentire alla Regione Calabria di riorientare le risorse del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; cheproprio POR FESR/FSE 2014-2020, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta non ancora oggetto di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventivarendicontazione, al parere non vincolante finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all'emergenza riconducibili alle priorità di seguito individuate; − che le risorse individuate del Comitato dei Creditori POR FESR e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017FSE della Regione Calabria, per la procedura riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19, sono per un importo, sull'attuale valore complessivo del Programma, pari a complessivi 500 milioni di che trattasieuro, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimentocui 340 milioni a valere sul PO FESR e 160 milioni a valere sul PO FSE, secondo le modalità e sottoelencate priorità: - − Emergenza sanitaria (per complessivi 140 milioni di euro): spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per l'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip, Struttura Commissariale) da utilizzare nell'ambito del territorio regionale e da Centrali di Committenza Regionali nonché da Agenzie regionali di Protezione civile e da Aziende dei Servizi sanitari regionali; Assunzione di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; aree sanitarie temporanee; rafforzamento di reti e presidi territoriali per la fase salute; realizzazione di definizione piattaforme e sistemi informatici per il contrasto all'emergenza. − Istruzione e formazione (per complessivi 45 milioni di euro): acquisto di beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari finalizzato al superamento del fabbisognodivario digitale nell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale (ad esempio laptop, software, e spazio digitale su server), adeguamento delle strutture o competenze nel mondo della scuola e delle istituzioni formative regionali; − Attività economiche (per complessivi 180 milioni di euro): istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il Dirigente responsabile finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al capitale circolante, di garanzia a sostegno della struttura che ha manifestato il fabbisognomoratoria dei debiti delle imprese, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase concessione di svolgimento della proceduraprestiti a lungo termine a tassi agevolati; di garanzia anche attraverso i Confidi regionali per l'abbattimento dei tassi di interesse, individuazione ovvero rafforzamento di strumenti finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati per sostenere soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario derivanti dall'emergenza da Covid 19, nonché strumenti previsti nell'ambito del contraente temporary framework per sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pdei lavoratori autonomi.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;

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Sources: Accordo Tra Il Ministro Per Il Sud E La Coesione Territoriale Ed Il Presidente Della Regione Calabria

CONSIDERATO. che il 31 agosto 2019 è scaduta la convenzione in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso essere tra il Tribunale Comune di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge FallimentareImola e i Gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie imolesi richiamata al punto precedente; - che con decreto deliberazione di G.C. n. 63 del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 30/08/2018 è stata dichiarata aperta disposta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, proroga della Convenzione per il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventivaperiodo 01/09/2018-31/08/2019, al parere non vincolante del Comitato fine di compiere un’attenta analisi congiunta dei Creditori cambiamenti avvenuti nel sistema nazionale di istruzione e dei Commissari Giudizialinei bisogni dell’utenza, adeguando di conseguenza i contenuti della nuova convenzione; − che i Gestori delle stesse Scuole dell'infanzia private hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a norma della legge 10 marzo 2000 n. 62, la quale implica che le scuole: • siano dotate di un progetto educativo in armonia con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i principi della Costituzione e del Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti (art. 3 del Regolamento per le Spesesull'autonomia); • dichiarino la conformità del bilancio alle regole della pubblicità legale; • dispongano di locali, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; • ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇gli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; • accettino le iscrizioni di tutti coloro che, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di legge, senza alcuna discriminazione; • applichino le norme vigenti in materia di inserimento dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio; • costituiscano corsi completi; • utilizzino personale docente fornito del titolo di abilitazione; • instaurino rapporti di lavoro con tutto il personale, conformi ai contratti collettivi nazionali di settore, fatta eccezione per il personale religioso e per il clero diocesano, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 62/2000; Valutata l’efficacia della convenzione adottata nel triennio 2007 - per la fase di svolgimento 2010 a sostegno della procedura, individuazione qualificazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.psistema locale delle scuole dell’infanzia.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;

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Sources: Convenzione Tra Il Comune Di Imola E I Gestori Delle Scuole Dell'infanzia Private Paritarie

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC a seguito della Determinazione G02594/2021, con nota protocollo 227869 del 12 marzo 2021 l’Amministrazione regionale ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma trasmesso al Polo medesimo gli esiti del monitoraggio e della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione valutazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.sopra, restando in attesa di proposte eventuali per strategie future; che con decreto DATO ATTO che: • è pervenuta dal Soggetto capofila del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; chePolo – Dirigente Scolastica dell’ITIS Galilei di Roma, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale del Polo con specifico Programma di Rete per un ulteriore triennio di attività (acquisita con protocollo regionale 709310 del 10 settembre 2021); • a seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio competente è riconducibile all’ordinaria gestione emersa la necessità di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017una integrazione documentale relativa sia alle manifestazioni di interesse e sia al Programma di Rete (nota regionale protocollo 852752 del 21 ottobre 2021); che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, • in data 9 novembre 2021 è stato acquisito agli atti (protocollo regionale 913423 del D.Lgs. 50/2016 9 novembre 2021) il revisionato e s.m.i. definitivo “Programma di Rete” del Polo Tecnico Professionale “Galileo – Informatica e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato Meccanica” con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, sede in ▇▇▇. ▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ – corredato di 25 manifestazioni di interesse a partecipare; - • il Polo proposto, che intende costituirsi per la fase seconda triennalità, recepisce integralmente quanto definito nell’Accordo di svolgimento Rete registrato nel 2017 e coinvolge nuovi soggetti; DATO ATTO che il Programma di Rete pervenuto: • si propone come obiettivo strategico prevalente (correlato alla strategia precedente) di creare un sistema formativo di istruzione e formazione ad alta specializzazione professionale e tecnologica, integrato con le filiere produttive del territorio; • intende, tra l’altro, sviluppare azioni utili a orientare i giovani dando loro competenze trasversali finalizzate alla occupazione e per una cultura di impresa innovativa; • si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze di qualificazione tecnica e professionale del mondo del lavoro e di concorrere allo sviluppo del sistema Istruzione e Formazione Professionale; • persegue gli obiettivi di Industria 4.0 che per essere tangibilmente innovativa ha bisogno di integrare i risultati dei progressi scientifici nei prodotti e nei servizi, di rimuovere i vincoli ambientali, di valorizzare il potenziale di sviluppo delle tecnologie ICT e di migliorare l’efficienza e la capacità produttiva (Industria 4.0 è una sfida per il rilancio del sistema produttivo italiano a beneficio della procedura, individuazione crescita e del contraente e stipulazione benessere del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇Paese);

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Sources: Polo Tecnico Professionale

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC l’Amministrazione ha presentato presso il Tribunale avviato le procedure volte alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di Roma accordo sui criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali 2022 e per l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2022; RITENUTO, pertanto, nelle more dell’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo sui criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali 2022 e per l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 e subordinatamente alla stessa, di indire una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheprocedura selettiva, ai sensi dell’art. 31 comma 10, 16 del D.Lgs. 50/2016 CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e s.m.i. e del Regolamento dell’Accordo di contrattazione decentrata integrativa sui criteri per la definizione delle procedure per le Speseprogressioni economiche orizzontali 2020-2022 sottoscritto in data 26 novembre 2020, come modificato dall’ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa sui criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali per l’anno 2022, sottoscritta in data 29 novembre 2022, per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale della Giunta regionale del Lazio per l’anno 2022; RITENUTO, altresì, di approvare l’Avviso interno contenente i requisiti da possedere, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase modalità di svolgimento della proceduraprocedura selettiva, individuazione nonché quelle relative all’attribuzione del contraente punteggio per i titoli culturali e stipulazione professionali valutabili, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio - sezione Bandi di concorso - e sull’Intranet regionale; DATO ATTO che la valutazione dei titoli culturali e professionali, l’attribuzione dei punteggi ai candidati e la redazione della graduatoria sarà affidata ad una Commissione di valutazione nominata con successivo atto del contrattoDirettore della Direzione regionale competente in materia di personale; DATO ATTO che le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇di cui in premessa, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 gravano sulla parte stabile del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - fondo per la fase contrattazione integrativa di esecuzione cui all’art. 67 del contrattoCCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇così come costituito nell’ambito delle previsioni dei vigenti CCNL;

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Sources: Accordo Di Contrattazione Decentrata Integrativa

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'artdella delibera n. 147/11/CIR, Allegato 1, art. 1612, VI comma 18, l’Accordo quadro deve necessariamente essere sottoscritto e rispettato da tutti i soggetti che offrono servizi di comunicazione mobili e personali, siano essi operatori di rete od operatori virtuali di qualsiasi grado di infrastrutturazione, affinché i clienti di ciascun fornitore possano correttamente fruire della Legge Fallimentareprestazione della portabilità del numero, come stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche; RITENUTO che, per effetto del suindicato meccanismo di rinvio mobile, si è creato un collegamento stabile fra la norma regolamentare e quella pattizia cui è stata riconosciuta una specifica attitudine ad integrare il complessivo quadro regolatorio siccome più idonea a meglio specificarne, anche da un punto di vista tecnico, le previsioni e le direttive generali che afferiscono ad un settore caratterizzato da un alto tasso di tecnicismo operativo; RITENUTO che i comportamenti dei soggetti che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali in difformità con decreto la delibera n. 147/11/CIR, come integrata dall’Accordo quadro allegato al presente provvedimento, comportino - in ragione del 27 settembre 2017contrasto che ne deriva con il disposto di cui all’articolo 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche - l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 98, comma 13, del medesimo Codice; RITENUTO necessario assicurare l’intrinseca coerenza dell’intero corpo normativo attraverso un preliminare vaglio di compatibilità dell’accordo quadro con il Tribunale ha ammesso tessuto regolamentare in cui esso si inserisce; CONSIDERATO, altresì, che all’Accordo quadro, così validato, debba essere data la Società alla procedura; più ampia pubblicità, affinché un soggetto che la Societàintenda iniziare l’attività di offerta di servizi mobili e personali possa conoscere, nei termini prescrittioltre al quadro normativo di riferimento generale, ha depositato la Proposta, il Piano quello specifico riveniente dagli obblighi operativi e dalle procedure di servizio a cui deve necessariamente sottostare aderendo all’Accordo stesso e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione violazione può dar luogo all’applicazione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇sanzioni suindicate;

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Sources: Valutazione Dell’accordo Quadro Per La Prestazione Della Portabilità Del Numero Mobile

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma l'importo della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno prestazione professionale può essere sottoposti, stimato in via preventiva, al parere non vincolante netto di IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, in € 27.473,60=, desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale calcolato ai sensi del Comitato regolamento recante le modalità per la determinazione dei Creditori corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da prospetto allegato. RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei Commissari Giudizialicontratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, come mo- dificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017: • l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con contestuale informativade- libera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facen- do ricorso a modalità semplificate; • l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche sui predetti pareritelematici, al Giudice Delegato”previsti dalle vigenti disposizioni in ma- teria di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000€; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’artl’art. 31 comma 108 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e responsabile unico del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasiprocedimento, vengono identificati i seguenti Responsabili conferiti secondo le procedure di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇cui al D.Lgs 50/2016 e, in virtù caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possono essere affidati in via di- retta. RICHIAMATE le seguenti disposizioni: • l'art. 26, commi 3 e 3bis, della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 legge 488/99 in materia di acquisto di servizi da parte delle ammini- strazioni pubbliche; • l’art.1, comma 450 della legge 296/2006 (come modificato dall’art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dall’art. 1, commi 495 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile comma 1 della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;legge

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Sources: Determina a Contrarre

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161dell’articolo 12, VI comma della Legge Fallimentare; 1, dell’avviso pubblico la Struttura operativa di progetto - Task force dipartimentale ha effettuato le verifiche di ricevibilità, le verifiche di PRESO ATTO altresì che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui all'art. 161 commi 2 sopra è risultato necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto a quelli presentati dai soggetti proponente mediante l’invio di una comunicazione scritta via PEC ai singoli proponenti, fissando in 10 giorni il termine entro cui procedere alla integrazione e 3 Legge fall.che i soggetti proponenti hanno riscontrato con comunicazione scritta acquisita ai protocolli indicati nella seguente tabella: VISTA la nota n. 8575 del 16 marzo 2023 con la quale la Struttura operativa di progetto - Task force dipartimentale ha trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Energia le risultanze della fase di verifica della ricevibilità, di completezza delle domande e dei requisiti di ammissibilità, riportante nella seguente tabella: VISTO il verbale del 28 aprile 2023 della Commissione di valutazione nel corpo del quale si dà atto della consegna da arte del responsabile del procedimento della consegna Commissione di cui all’articolo 11, comma 1, dell’Avviso le domande di agevolazione per le quali le verifiche di cui all’articolo 12, comma 1, si sono concluse con esito positivo; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la PRESO ATTO delle risultanze delle attività istruttorie e della proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e graduatoria indicante le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostiproposte progettuali ammesse a finanziamento, in via preventiva, al parere quelle ammissibili ma non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, finanziabili per la procedura saturazione delle risorse finanziarie disponibili, nonché quelle non ammissibili, trasmesse dalla suddetta Commissione al Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione cui ala verbale della stessa del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇5 maggio 2023;

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Sources: Decreto Di Concessione Delle Agevolazioni

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma l'importo della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno prestazione professionale può essere sottoposti, stimato in via preventiva, al parere non vincolante netto di IVA ed oneri previdenziali se dovuti, in € 27.473,60=, desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale calcolato ai sensi del Comitato regolamento recante le modalità per la determinazione dei Creditori corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da prospetto allegato. RICHIAMATI i seguenti articoli del nuovo Codice dei Commissari Giudizialicontratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, come mo- dificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017: • l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con contestuale informativade- libera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018) che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facen- do ricorso a modalità semplificate; • l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche sui predetti pareritelematici, previsti dalle vigenti disposizioni in ma- teria di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizio- ne di servizi di importo inferiore a 40.000€; • l’art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attoD.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possono essere affidati in via di- retta. STABILITO, per quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa sopra esposto ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione in considerazione del valore contenuto del contratto, di ATACprocedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; cheappunto, mediante affidamento diretto semplificato, ai sensi dell’art. 31 comma 10delle norme di legge sopra richiamate, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017utilizzando, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisognol'aggiudicazione della commessa, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione criterio del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.pminor prez- zo.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇;

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Sources: Determina a Contrarre

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019la predetta nota, il Tribunale Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", in merito all’avvio delle procedure di reclutamento innanzi specificate, ha rilevato fatto, altresì, presente che: • la "Direttiva" del "Ministro per la Pubblica Amministrazione" del 24 giugno 2019, numero 1, nel fare espresso rinvio, relativamente "....all’istituto della mobilità del personale...", alla Circolare del 21 novembre 2013, numero 5, emanata dal "Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione", che stabilisce gli "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato e il reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi", che contiene alcune indicazioni operative in materia di "Proroghe dei contratti" e che definisce le "Linee guida per la proposta corretta applicazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, numero 125, che contiene "Disposizioni urgenti per il perseguimento di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", e 178 Legge fall; che con decreto dell'articolo 35 del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165", ha, tra l'altro, chiarito che gli atti di straordinaria amministrazione adempimenti previsti sia dall'articolo 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottopostisuccessive modifiche ed integrazioni, in via preventivamateria di "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", al parere non vincolante che quelli previsti dall'articolo 34-bis del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente attomedesimo Decreto Legislativo, in quanto funzionale alla prosecuzione materia di "mobilità del personale", non trovano applicazione "...in caso di avvio di procedure di reclutamento per la copertura delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione quote d’obbligo..."; • pertanto, le procedure di ATACreclutamento preordinate alle assunzioni obbligatorie previste dalla Legge 12 marzo 1999, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017numero 68, possono essere espletate in deroga agli obblighi previsti dalle disposizioni normative innanzi richiamate in materia di mobilità del personale, sia volontaria che obbligatoria; • in ogni caso, qualora i Direttori di Struttura ritengano che sia utile espletare previamente le predette procedure di mobilità, possono farlo senza alcuna limitazione, atteso che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spesesecondo la predetta "Direttiva", le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017stesse non sono obbligatorie ma, per la procedura di che trattasicertamente, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇non sono vietate;

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Sources: Concorso Pubblico Per Titoli Ed Esami

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017Commissario ad acta n. 44/2015 sono stati fissati i volumi massimi di prestazioni di assistenza termale ed i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2015, il Tribunale ha ammesso con la Società alla proceduraprevisione di una spesa massima complessiva di euro 20,75 milioni (lordo ticket e quota ricetta); che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; - che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la proceduraCommissario ad acta n. 89/2016 i volumi massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, approvati per l’esercizio 2015 per l’assistenza termale dal DCA 44/2015, sono stati confermati anche per gli esercizi 2016 e 2017; - che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con nel medesimo decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta Commissario ad acta n. 89/2016 si richiamano le osservazioni espresse dal Tavolo di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi Verifica degli artt. 177 Adempimenti Regionali e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del dal Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, Permanente per la procedura Verifica dei Livelli Essenziali di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di ProcedimentoAssistenza Sanitaria nel verbale della riunione del 30 luglio 2015: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇“… ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇e Comitato, nell’osservare come i limiti di spesa per l’anno 2015 fissati con il provvedimento citato siano determinati entro i limiti di spesa programmati, rilevano tuttavia come la riserva di un ulteriore budget di due milioni di euro prevista in favore dello stabilimento termale di Castellammare di Stabia potrebbe comportare, a fine anno, il superamento della spesa consuntivata rispetto a quella determinata con il Programma Operativo; alla luce di quanto detto si chiede alla struttura commissariale di chiarire come la stessa intenda garantire il rispetto dell’equilibrio economico programmato nel caso della riattivazione della struttura attualmente non operativa. Non è assentibile inoltre, in linea di principio, la previsione di una disposizione che consenta il riconoscimento di prestazioni ulteriori a quelle concordate e sottoscritte dalle strutture private, pur se in presenza di economie di spesa realizzate da altre strutture. Ogni erogatore privato non può che attenersi al proprio budget assegnato indipendentemente da quanto erogato dagli altri soggetti privati. Solo in presenza di particolari accadimenti e di particolari necessità assistenziali che non potevano essere quantificate nella stima del fabbisogno, la struttura commissariale potrà, con proprio provvedimento motivato, modificare ex post i budget assegnati, individuando comunque le coperture necessarie. Non è assentibile altresì la possibilità, prevista dall’articolo 4, comma 2, dello schema di contratto allegato al Decreto in esame, di un superamento del limite di spesa assegnato agli erogatori privati per le prestazioni erogate ai residenti fuori regione, pur se subordinato alle condizioni di riconoscimento dell’addebito alle altre Regioni ed asseverate dalle strutture regionali che gestiscono gli addebiti e gli accrediti della compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni. Si ritiene pertanto che tale previsione debba essere espunta dallo schema di contratto. Inoltre, lo schema di contratto non accoglie la formulazione della clausola di - che, successivamente, Tavolo e Comitato nel verbale della riunione di verifica del Piano di Rientro del 7 aprile 2016, sia pure con riferimento ad un’altra area assistenziale, hanno precisato che: “in merito alla richiesta di avvalersi del punto 6 dell’accordo AIOP 2015 [che consente di operare a consuntivo la compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi del tetto di spesa attribuito alle singole case di cura] … ritengono possibile esclusivamente l’attribuzione di un “budget integrativo” a talune strutture, entro i limiti delle economie registrate per singolo setting assistenziale, in relazione a riconosciute e specifiche esigenze assistenziali che la gestione commissariale, tenendo in considerazione i fabbisogni assistenziali espressi nel tempo dai cittadini dei singoli territori, potrà valutare, fermo restando la necessaria individuazione ex ante del corretto budget in ordine ai fabbisogni assistenziali”; - che lo stesso decreto del Commissario ad acta n. 89/2016 rinvia a successivo decreto commissariale per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - l’adeguamento degli schemi dei contratti per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇l’assistenza termale rispetto alle indicazioni ministeriali;

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Sources: Definizione Dei Limiti Di Spesa E Dei Contratti Con Gli Erogatori Privati

CONSIDERATO. che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Speserecante la disciplina degli affidamenti di lavori, le Gare ed i Contratti forniture e servizi di ATAC S.p.A importo inferiore alle soglie comunitarie e dei contratti attivi, approvato con Determina Amministratore Determinazione dell’Amministratore Unico n. 135 n° 4 del 27 Giugno 201714.01.2022, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, che non firmerà il presente atto, in quanto non più dipendente ATAC, in seguito alla cessione del Ramo di Azienda; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi il nominativo della persona incaricata di seguire l'esecuzione contrattuale sarà indicato da Cotral in fase di stipula dell’accordo quadro e contestuale sottoscrizione del Regolamento per le Speseprimo contratto applicativo, le Gare ed i Contratti come concordato nello scambio di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018mail, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇in atti allegato 11;

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Sources: Accordo Quadro