Common use of CONSIDERATO Clause in Contracts

CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione

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Samples: Convenzione Finalizzata a Disciplinare La Concessione Di Finanziamenti a Pensionati Inps Da Estinguersi Dietro Cessione Fino a Un Quinto Della Pensione, Convenzione Finalizzata a Disciplinare La Concessione Di Finanziamenti a Pensionati Inps Da Estinguersi Dietro Cessione Fino a Un Quinto Della Pensione

CONSIDERATO. che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'art. 1, commi 586 e 586-bis; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 2019 al numero 2414, con l’artil quale è stata istituita la "Delegazione per la Presidenza italiana del G20"• l'art. 13-bis della 28, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 80 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; l'art. 32, comma 2, del 2005richiamato decreto legislativo 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e con l’emanazione del regolamento i criteri di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007selezione degli operatori economici e delle offerte; l'art. 51, comma 1, lettera a), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appressosub 2.1. del decreto legge 31 maggio 2021, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 200577, convertito con modificazioni dalla nella legge n. 80 108/2021, concernente la "Governance del 14 maggio 2005Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", di modifica dell'art. 1 co. 2, lett. a) del decreto legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto servizi e forniture di importo inferiore a quelle medie 139.000 euro; del Protocollo di mercato”vigilanza collaborativa sottoscritto il 17 marzo 2020 tra la Delegazione G20 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione; - che, mediante che la Delegazione ha il compito di espletare le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e attività di vigilanza, l'INPS è tenuto carattere logisticoorganizzativo volte ad assicurare l'accesso ai finanziamentiil buon esito della Presidenza Italiana del G20•, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni ragione di uno specifico accordo tra la Delegazione G20, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consip Spa, quest'ultima ha espletato una gara su delega per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione degli eventi da tenersi nell'ambito della Presidenza italiana del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, G20; che all'esito dell'espletamento della gara da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 Consip è stato stipulato con il costituito RTI Triumph Italy S.R.L./Studi0 Ega S.R.L./Studi080 S.R.L. l'accordo Accordo Quadro relativo al Lotto 1, avente ad oggetto l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del Vertice dei Capi di Stato e di Governo. in programma il 30-31 ottobre 2021 • in base all'interlocuzione avuta tra la Delegazione e gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, della necessità di organizzare uno spettacolo culturale da offrire agli illustri Ospiti in occasione del suddetto Vertice; che, in forza del citato Accordo Quadro e del dialogo intercorso con l' ANAC nell'ambito del menzionato Protocollo, per le caratteristiche di innovazione e di originalità dello spettacolo culturale si è ritenuto, al fine di conseguire il più elevato standard di prestazione, di aprire al più ampio mercato la selezione dell'operatore economico cui affidare l'ideazione dei contenuti creativi dell'evento, mediante l'istituto dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 385/93legge 76/2020, il cui oggetto sociale prevedessecome modificato dal decreto legge 77/2021, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di convertito nella legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione108/2021;

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Samples: presidenza.governo.it

CONSIDERATO. che con l’art. 13anche la Corte di Giustizia, nella causa C 216-bis della legge n. 80 del 200517, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - ha escluso che l’art. 8 1, par. 5 della direttiva 2004/18, laddove enuncia che l’accordo quadro ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del DM n. 313 caso, le quantità previste, possa essere interpretato nel senso che l’indicazione della quantità delle prestazioni che riguarderà l’accordo quadro è solo facoltativa: in primo luogo, risulta da una serie di altre disposizioni della direttiva 2004/18 che l’accordo quadro deve, sin dall’inizio, determinare le quantità massime di forniture o servizi che potranno essere oggetto degli accordi successivi; inoltre, “tanto il principio della parità di trattamento e di non discriminazione quanto quello di trasparenza che ne deriva (v., in tal senso, sentenza del 27 17 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 20052015, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005UNIS e Beaudout Père et Fils, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatoriC-25/14 e C-26/14, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoliEU:C:2015:821, rispetto a quelle medie di mercato”; - punto RILEVATO che, mediante le indicate convenzioni e nella procedura di gara in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanzaoggetto, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamentiil file denominato “Dettaglio prezzi unitari” riporta, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurandoper ciascuno degli Enti aderenti alla convenzione, la massima qualità macrocategoria di servizi (es. visite mediche, servizi complementari del servizio e la possibilità medico competente, segreteria organizzativa, servizi di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - cheformazione del personale, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93indagini ambientali ecc.), il complesso delle attività riconducibili alla singola categoria (quali, ad esempio, per le visite mediche, audiometria, elettrocardiogramma ecc.) e l’importo massimo erogabile per il triennio; tuttavia, il documento omette di indicare sia i corrispettivi unitari delle specifiche attività - su cui oggetto sociale prevedesseoperare lo sconto percentuale - sia i quantitativi stimati che hanno concorso a determinare i massimali triennali (ad esempio: n° di visite ed esami da erogare, anche congiuntamente ad altre attivitàn° di sessioni o di personale da formare in relazione alle singole tipologie di corsi di formazione, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzioneetc…);

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Samples: www.anticorruzione.it

CONSIDERATO. ALTRESI’ CHE • l’APS CIVITARTE XXXXXXX ha comunicato di aver avviato le attività progettuali in data 30.06.2021 e, contestualmente, ha richiesto l'erogazione della prima tranche di finanziamento; • l’APS CIVITARTE XXXXXXX, in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato le coordinate bancarie ove effettuare il versamen- to; DATO ATTO CHE • il servizio web INPS ha reso disponibile l’esito della verifica della regolarità con- tributiva, da cui risulta la regolarità Inps “non effettuabile”, la regolarità Inail “non effettuabile” e la regolarità Casse Edili “non effettuabile”; • il servizio web dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’esito della verifica circa l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pa- gamento, da cui risulta che l’APS CIVITARTE XXXXXXX non risulta inadem- piente; • il beneficiario ha dichiarato di non essere assoggettato alla ritenuta Irpef/Ires del 4% ex articolo 28 del DPR 600/1973; • è stata acquisita la check list interna di controllo per la convalida e la liquidazione della richiesta di pagamento; RITENUTO, pertanto, di procedere con l’art. 13-bis l’erogazione della legge n. 80 prima tranche finanziamento, pari al 30% del 2005, e budget approvato: • di procedere con l’emanazione del regolamento l’erogazione della prima tranche finanziamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 € 11.980,50 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007undicimilanocentottanta/50), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia pari al 30% del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - chebudget approvato, in adesione alle previsioni favore dell’APS CIVITARTE MANARAS; • di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto faranno carico sulle dotazioni assegnate ad ARTI per il finanziamento del progetto citato articolo 8in premessa. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio ai sensi della vigente normativa di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e sslegge., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione

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Samples: www.arti.puglia.it

CONSIDERATO. che con l’art. il Decreto del Ministro del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I in data 16/11/2021, recante “Modalità di realizzazione e di gestione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 del 14 marzo 200534, convertito con modificazioni modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 80 58” • l’articolo 2, comma 2 del 14 maggio 2005citato D.M., ha previsto che stabilisce che il Ministero del Turismo e le Regioni/P.A. sottoscrivono un protocollo d’intesa finalizzato alla definizione delle modalità di implementazione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, nonché alla definizione delle modalità di cooperazione tra tutte le amministrazioni coinvolte; • l’articolo 2, comma 4 del citato D.M., che stabilisce che la Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all’attuazione delle disposizioni di cui allo stesso D.M. • del Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni Parere su di uno schema di regolamento di disciplina delle modalità di realizzazione e gestione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi - 8 luglio 2021” acquisito dal Garante per la protezione dei dati personali con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - cheprovvedimento n. 263, in adesione alle previsioni del citato articolo 8data 8 luglio 2021, l’INPS ha attivato, recante parere favorevole con la condizione descritta nel “Ritenuto” – volta a far data dalla determinazione del Consiglio sottolineare l’esigenza di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, integrare lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed regolamento, individuando in particolare il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione titolare e il relativo regolamento disciplinano responsabile del trattamento, la tipologia dei dati personali trattati e le modalità operative ed applicative per la concessione della loro acquisizione, i modi in cui vengono fornite agli interessati le informazioni dovute e viene loro consentito l’esercizio dei diritti; i tempi di conservazione dei dati personali all’interno della banca di dati; i profili relativi alla sicurezza del trattamento e alla gestione degli accessi da parte delle Banche persone autorizzate – e degli Intermediari Finanziari nel “Considerato” – volta a suggerire di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 ponderare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Banca Dati bilanciando le esigenze di tutela del consumatore (ascritte dalla legge alla Banca Dati) e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano diritto alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzioneprotezione dei dati personali;

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Samples: www.ministeroturismo.gov.it

CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005Unicredit S.p.A. ha dato la sua disponibilità al rinnovo contrattuale, segnalando però la necessità di una revisione economica delle condizioni contrattuali, in conseguenza di una diminuzione delle commissioni sulle operazioni, in particolare quelle sui MAV, dovute al passaggio dal sistema MAV al sistema PAGOPA; DATO ATTO che, a seguito di riunioni telematiche e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)scambio di corrispondenza via mail tra l’Università e Unicredit SpA, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad stato raggiunto un quinto accordo in merito alla questione della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa revisione dei prezzi, consistente in materia e una riduzione del contributo annuo, previsto dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’artsopra menzionato art. 8 del DM n. 313 contratto, da € 62.000,00 ad € 35.000,00, mantenendo inalterate le altre condizioni contrattuali; PRESO ATTO che in ottemperanza agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, per il rinnovo del 27 dicembre 2006 – Regolamento contratto di attuazione dell’articolo 13 bis concessione è stato acquisito il seguente CIG 855058237C per un importo di € 234.000,00, definito sulla base della stima delle commissioni bancarie che, per l’anno 2020, ammontano ad € 78.000,00; DATO ATTO che la Centrale Acquisti preposta all’espletamento della procedura di rinnovo del decreto-contratto di concessione ha proceduto alla redazione dello schema di contratto (allegato 2); DATO ATTO ancora che il rinnovo del contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del d. Lgs 50/2016; DATO ATTO che ai fini della stipula del rinnovo del contratto dovranno essere ripetute le verifiche di legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. previste dall’art. 80 del 14 maggio 2005d.lgs. 50/2016 e dall’art. 91 del d.lgs. 159/2011, ha previsto fatto salvo per le attestazioni e/o certificazioni in corso di validità e nella disponibilità di questo Ufficio; Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatoriqui si intendono integralmente richiamate, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, visto lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionecontratto (Allegato 2)

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CONSIDERATO. il quadro normativo relativo al sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed il quadro normativo italiano ed europeo sull'Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell'Apprendimento Permanente; ed in particolare: -la Legge 9 maggio 1989 n. 168, che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensionecontabile degli Atenei; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercatoistruzione”; - chela Legge 15 marzo 1997, mediante le indicate convenzioni n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in accordo alle prescrizioni particolare l’art. 21 recante norme in materia di autonomia delle competenti Autorità tutorie e Istituzioni scolastiche; la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercatoarricchimento dell'offerta formativa; - cheil Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e successive modificazioni; il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in adesione alle previsioni del citato articolo materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; - il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, comma 8, l’INPS ha attivatoche prevede quanto segue: “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”; - il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l’"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni; la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; - il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l’art. 3 e l’art. 7; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a far data dalla determinazione norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”; - il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del Consiglio sistema educativo di Amministrazione istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 51 53"; la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” , ed in particolare l'articolo 2; - il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1"; - i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88- 89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei; - le Direttive ministeriali n. 57 del 15 maggio 2007, una convenzione luglio 2010 contenente Linee Guida per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 gli Istituti Tecnici; n. 65 del decreto legislativo 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 385/93, 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamentisecondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio apprendimento concernenti le attività e la possibilità gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1all'articolo 10, comma 3 e ss.3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 195015 marzo 2010, n. 180 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 20253, del medesimo regolamento”; - che il suddetto regolamento contenente le "Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il “Testo Unico dell’apprendistato”, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247; la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita”, ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziariridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare ivi compresi i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzionecorsi serali; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPSDecreto Legislativo 16 gennaio 2013, ha manifestato n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”; 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il proprio interesse al convenzionamentoriordino delle disposizioni legislative vigenti”; la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell’8 ottobre 2015, formalmente impegnandosi al rispetto predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del predetto regolamento, sistema nazionale di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutivaistruzione; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionela Nota M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 – Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; - la Nota M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 35 del 7 gennaio 2016 – la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” Art. 1 commi 121-125;

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CONSIDERATO. il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che con l’art“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 13-bis 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.” • che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della legge n. 80 del 2005spesa, possono procedere direttamente e con l’emanazione del regolamento autonomamente all’acquisizione di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; • l’art.36, comma 2, lett. a), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appressodel Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 200950, così come integrato modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, il quale dispone che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, possono effettuarsi “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici - o per i lavori in amministrazione diretta; • che si tratta di forniture standardizzate e quindi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016; • che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal successivo versamento del contributo; • che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. Del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); • che nell'ambito dell'azione 2.B “FLAG dei Giovani” del 9 febbraio 2011PdA "Reti nella Pesca 2014/2020" sono previste n.4 visite guidate della durata di max 6 ore l’una, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziarioda svolgersi in aziende ittiche con sede nel territorio del FLAG Sardegna Orientale, in corrispondenza delle sub aree nelle quali si trovano gli Istituti scolastici partecipanti all’Azione, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegatiad ognuna delle quali corrisponde un lotto di gara, nello specifico: Partenza da Istituto di Istruzione Superiore ITI – Località Rio Pramaera (Lotzorai) e Porto di Arbatax – Rientro presso Istituto di Istruzione Superiore ITI Tortolì Partenza da Istituto di Istruzione Superiore IANAS Tortolì – Stagno di Tortoli – Rientro presso Istituto di Istruzione Superiore IANAS Tortolì Partenza da Istituto di Istruzione Superiore “X.Xxxxx” sede di Muravera – Località Feraxi e Stagno di Sa Praia (Villaputzu) – Rientro presso Istituto di Istruzione Superiore “X.Xxxxx” sede di Muravera Partenza da Istituto di Istruzione Superiore “X.Xxxx” – Xxxxx Xx Xx Xxxxxxx (Xxxxxxxxx) x Xxxxxxxx Xxxxx Xx Pedrosu (Orosei) – Ritorno presso Istituto di Istruzione Superiore “X.Xxxx” • che per tale fornitura sono stati richiesti i seguenti CIG: CIG (SMART) LOTTO 1: ZF12779181; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022CIG (SMART) LOTTO 2: ZB6277914A; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzioneCIG (SMART) LOTTO 3: ZF12779181

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CONSIDERATO. altresì, che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento • stando al previsto criterio di aggiudicazione dell’OEPV di cui al DM all’ art. 95, commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 313 50/2016 i necessario procedere alla nomina dell’apposita Commissione giudicatrice; • la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del 27 dicembre 2006 (G.U. D.Lgs. n. 32 dell’8/2/2007)50/2016, è stata data ai pensionati la facoltà deve essere composta da un numero dispari di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS componenti, scelti tra esperti iscritti all’albo istituito preso l’ANAC, di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia all’art. 78 del trattamento minimomedesimo Decreto; - che l’art. 8 • l’operativita del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. albo i sospesa fino al 31 dicembre 20252021 dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020; • ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 i previsto che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui al richiamato art. 78 la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltate; • le modalita di nomina della Commissione giudicatrice sono state individuate dalla Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 28/07/2020 concernente “Modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni”; • con la suddetta D.G.R n. 512/2020 i stato inserito, all’interno del citato Regolamento Regionale, il “CAPO VII Bis - Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Istituzione dell’elenco regionale dei commissari e modalita di composizione dell’elenco”; • il presupposto dell’applicazione della disciplina prevista dalla D.G.R. 512/2020 per l’individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice i la formazione dell’elenco dei componenti di commissione giudicatrice di gara che il suddetto regolamento contenente alla data di cui al presente provvedimento i ancora in fase di predisposizione e, pertanto, non sussiste la possibilita di attingere da detto elenco le "Disposizioni risorse cui conferire l’incarico de quo; • con nota n. 853217 del 06/10/2020, la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, competente, ai sensi dell’art. 387-ter comma 3 del citato Regolamento Regionale per la cessione tenuta e l’aggiornamento del quinto" prevede medesimo, ha comunicato, nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale dei commissari di gara, di procedere, secondo la previgente normativa, alla nomina del Presidente e dei Componenti delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; • che le Banche ed Intermediari finanziaria tutt’oggi tale elenco non risulta ancora istituito; RITENUTO necessario procedere all’individuazione dei membri della commissione in maniera trasparente, previamente accreditati dall’Istitutoai sensi dell’art. 216 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, e conformandosi alle disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa richiede la nomina di soggetti esperti; TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 0163029 del 17.02.2021, i stata inoltrata formale richiesta, oltre che al Direttore Generale e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabiliall’Agenzia Regionale Protezione Civile, anche alle rimanenti Direzioni Regionali chiedendo di individuare, tra il personale a propria disposizione, uno o più soggetti ritenuti esperti nel settore della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione contrattualistica pubblica in possesso dei requisiti e delle competenze idonee a ricoprire il ruolo di membro della presente convenzioneCommissione giudicatrice;

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CONSIDERATO. che il vincolo fissato dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 risponde tanto all'obiettivo di contenere il costo del lavoro atipico, quanto alla finalità di evitare che le amministrazioni, sottoposte al regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato, ricorrano all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale e che siano violati i presupposti per il ricorso al tempo determinato da rinvenire nelle esigenze temporanee dell'amministrazione; RILEVATO che alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, le sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, si sono espresse in ordine all'interpretazione e alla portata della normativa richiamata, con l’artparticolare riferimento a criteri, parametri e tipologie contrattuali da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 13-bis 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; PRESO ATTO dei seguenti chiarimenti forniti in materia dal Dipartimento della legge n. 80 Funzione Pubblica: • con Parere DPF 0017624 del 200502.05.2012 è stato affermato che, in analogia a quanto prescritto per lo Stato, l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa sancito dalla norma può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile complessivamente intese, considerando cumulativamente le tipologie contrattuali contemplate dal primo e dal secondo periodo della norma; • con l’emanazione Parere DPF 0028195 dell'11.07.2012 è stato chiarito che le risorse finanziarie dell'anno 2009 da prendere in considerazione ai fini del regolamento calcolo del 50% previsto dalla norma citata, devono essere calcolate al netto della somma spesa per le finalità di cui al DM all'articolo 110 co. 1 del D.Lgs. n. 313 267/2000; • con Parere DFP 0037901 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)24.09.2012 "si segnala che l'esclusione dal calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% commisurato alle spese sostenute nell'anno 2009, degli oneri derivanti da contratti o convenzioni il cui costo viene finanziato da fondi europei o privati, in quanto non comportanti alcun aggravio per il bilancio dell'Ente, è stata data ai pensionati la facoltà più volte asseverata dalla Magistratura contabile"; EVIDENZIATO che all'art. 9 dell'Accordo sottoscritto dall'INPS, e dallo stesso integrato, è stabilito che il Nucleo di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appressoValutazione è formato da uno o più assistenti sociali, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - cheiscritti all'albo, in adesione alle previsioni qualità di Case Manager che svolgono le funzioni di: ➢ coordinamento delle attività di Valutazione del citato articolo 8grado di non autosufficienza nelle modalità sopra definite; ➢ definizione delle Prestazioni Socio Assistenziali; ➢ redazione del Programma Socio Assistenziale Familiare; ➢ sottoscrizione, l’INPS ha attivato, a far per conto del soggetto aderente del Patto Socio Assistenziale Familiare; ➢ il costante monitoraggio dell'attività fino alla loro data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzioneconclusione

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CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (G.U. n. 32 dell’8/2/2007euro zero,00), è stata data ai pensionati la facoltà trattandosi di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensionefornitura di servizi di noleggio biancheria e lavanderia; - PRESO ATTO che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione spesa complessiva per la concessione fornitura in parola, sulla base della spesa storica, per il periodo ottobre 2021 – dicembre 2021 è stimato in un massimo di finanziamenti ai propri pensionati€ 4.000,00 IVA esclusa; RITENUTO di procedere quindi, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93per le ragioni sopra esposte, il cui all’affidamento in oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamentiin favore della ditta Lavanderia Xxxxxxx SRL – con sede in Assisi (PG) - Partita IVA IT01546060540; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - TENUTO CONTO che la presente convenzione Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle succitate Linee Guida n. 4, espleterà, se richiesto dalle Linee Guida stesse sulla base degli importi affidati: ▪ le seguenti verifiche, volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; ▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., gli effetti del decreto Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 195028 dicembre 2000 n. 445, n. 180 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’Istituto non ha richiesto all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattandosi di semplice fornitura di derrate alimentari la fornitura stessa viene controllata per qualità e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche quantità all’atto dell’entrata in magazzino ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa eventualmente contestata e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti rifiutata in caso di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionedifformità;

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CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, il 31 agosto 2019 è scaduta la convenzione in essere tra il Comune di Imola e con l’emanazione del regolamento di cui i Gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie imolesi richiamata al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamentipunto precedente; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi deliberazione di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamentiG.C. n. 63 del 30/08/2018 è stata disposta la proroga della Convenzione per il periodo 01/09/2018-31/08/2019, estinguibili dietro cessione del quintoal fine di compiere un’attenta analisi congiunta dei cambiamenti avvenuti nel sistema nazionale di istruzione e nei bisogni dell’utenza, da parte dei pensionatiadeguando di conseguenza i contenuti della nuova convenzione; − che i Gestori delle stesse Scuole dell'infanzia private hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, assicurandoa norma della legge 10 marzo 2000 n. 62, la massima qualità quale implica che le scuole: • siano dotate di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e del servizio Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti (art. 3 del Regolamento sull'autonomia); • dichiarino la possibilità conformità del bilancio alle regole della pubblicità legale; • dispongano di poter ottenere locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; • xxxxxxxx gli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; • accettino le migliori iscrizioni di tutti coloro che, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di legge, senza alcuna discriminazione; • applichino le norme vigenti in materia di inserimento dei bambini disabili o in condizioni di mercatosvantaggio; - che • costituiscano corsi completi; • utilizzino personale docente fornito del titolo di abilitazione; • instaurino rapporti di lavoro con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti tutto il personale, conformi ai contratti collettivi nazionali di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”settore, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con fatta eccezione per il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009personale religioso e per il clero diocesano, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3 e ss5 della legge 62/2000; Valutata l’efficacia della convenzione adottata nel triennio 2007 - 2010 a sostegno della qualificazione del sistema locale delle scuole dell’infanzia., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione

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Samples: Convenzione Tra Il Comune Di Imola E I Gestori Delle Scuole Dell'infanzia Private Paritarie Imolesi Per Il Periodo 01/09/2019 – 31/08/2022

CONSIDERATO. che con in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stata constatata l’assenza di convenzioni attive per il servizio da acquisire, stipulate dalle centrali regionali di riferimento nonché di convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. VISTI: ▪ l’art. 13-bis 1, comma 1, della legge Legge n. 80 120/2020 e s.m.i., ai sensi del 2005quale “in deroga all’art. 36, e con l’emanazione comma 2, del regolamento D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui al DM comma 2, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; ▪ l’art. 1, comma 2, della medesima Xxxxx e s.m.i., ai sensi del quale, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 313 50/2016, la stazione appaltante procede all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, secondo le seguenti modalità: “lett a) affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 27 dicembre 2006 (G.U. codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 32 dell’8/2/2007)50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; ▪ il successivo comma 3, il quale dispone che: “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016”. PRESO ATTO di quanto suesposto e rilevata, tuttavia, dal RUP l’opportunità di consentire un confronto concorrenziale tra almeno due ditte operanti nel mercato di riferimento, è stata data ai pensionati la facoltà inoltrata richiesta di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa migliore offerta per l’espletamento del servizio in materia e dal Regolamento INPS di cui in appressooggetto, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatorialle seguenti due ditte: ▪ RODINI RENTAL SYSTEMS srl, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevolisede legale in xxx xxxx’Xxxxxxxxx x. 00, rispetto a quelle medie di mercato”00000 Xxxxxx (XX), P. IVA 07935120969; - che▪ BRENTA RENT srl, mediante le indicate convenzioni e con sede legale in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanzaxxx Xxxxxxx, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti0 sc. A/10, estinguibili dietro cessione del quinto00000 Xxxxxx (XX), da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - X. XXX 00000000000. DATO ATTO che con successivi provvedimenti note acquisite al protocollo dell’Istituto sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere pervenute le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte offerte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamentoditte, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutivaseguito riportate: ▪ RODINI RENTAL SYSTEMS srl: riferimento offerta n. 22PRV-00271 del 30.05.2022 prot. Ist. n. 6013 del 22.06.2022: € 7.960,00 Iva al 22% esclusa; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione▪ BRENTA RENT srl: riferimento offerta n. 22.21.52 Mf/dc del 27.05.2022 prot. Ist. n. 6033 del 22.06.2022: € 8.045,71 Iva al 22% esclusa.

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CONSIDERATO. Che la disciplina del Fondo prevede che con l’accesso ai contributi avvenga a seguito di emanazione di singoli Avvisi pubblici adottati su base trimestrale, ovvero in caso di documentata necessità anche mensile, fino ad esaurimento delle risorse; - Che tali avvisi pubblici siano emanati dall’Arlas, sentita l’Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile (ACAM) e previa approvazione da parte dell’AGC 17; - Che l’art. 13-bis 3 della legge Disciplina del Fondo individua la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le diverse misure assegnando alla misura b) incentivi all’esodo una dotazione iniziale di € 6.000.000,00; - Che lo stesso art. 3 dispone che in sede di utilizzazione delle risorse il Direttore Generale dell’Arlas, previa consultazione delle parti sindacali e previa deliberazione di Giunta, su indirizzo dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, può disporre con proprio decreto modifiche nella ripartizione interna della dotazione del fondo stesso a seguito di esigenze concrete verificatesi all’atto dell’utilizzazione delle risorse; - Che l’art. 3 dispone inoltre, che l’Arlas, al fine di consentire un equo contemperamento nella ripartizione ed erogazione delle risorse relative a tutte le misure incentivanti previste dal Fondo, in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione delle misure, provvede ad operare un riparto proporzionale in modo da consentire una equa ripartizione delle risorse sulla base di criteri territoriali, tra le province e aziendali, in proporzione agli addetti di ciascuna azienda e alle domande pervenute; - Che con DD. n. 80 106 del 20058/11/2012 – Fondo regionale per il lavoratori del trasporto pubblico locale – Impegno di € 15.000.000,00 a favore dell’Arlas, e con l’emanazione del regolamento sull’UPB 3.15.115 Capitolo 5856 dell’Esercizio finanziario Anno 2012, si è provveduto ad impegnare a favore dell’Arlas sul capitolo di spesa n. 5856, denominato “Fondo per la gestione delle crisi occupazionale dei processi di sviluppo di cui al DM agli articoli 5 e 37 della Legge n. 313 1 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)27/1/2012” della UPB 3.13.115, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurandoBilancio Regionale 2012, la massima qualità del servizio e la possibilità somma di poter ottenere le migliori condizioni Euro 15.000.000,00 al fine di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione provvedere alla necessaria copertura finanziaria per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamentil’emanazione degli avvisi; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi nota n. 937 del 9/11/2012 l’Acam, previa condivisione, ha comunicato di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, non rilevare motivi ostativi per la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercatoformale adozione degli Avvisi; - che con delibera nota n.5054 del 9/11/2012 l’Arlas, ha trasmesso, secondo quanto previsto dalla DGR n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia 192 del 12/04/2012, all’GC 17 gli “Orientamenti Avvisi relativi all’attuazione delle misure di vigilanza sulla cessione cui all’art. 5 e 6 della Disciplina del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegatiFondo per la prevista approvazione; - che con determinazione dell’Organo munito verbale sottoscritto in data 09/11/2012 gli Avvisi relativi all’attuazione delle misure di cui all’art. 5 e 6 della Disciplina del Fondo sono stati condivisi e approvati dal Coordinatore dell’AGC 17, ed è stato dato mandato all’Arlas di procedere alla pubblicazione dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022suddetti avvisi; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte nello stesso verbale, al fine di garantire una razionale attuazione delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., misure previste dalla Disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessaFondo, si impegnino è condivisa l’opportunità di rimandare ad erogare i prodotti atti successivi l’attuazione delle misure di finanziamento nel rispetto cui all’art. 4 e 7 della Disciplina del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzioneFondo

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CONSIDERATO. che il relativo avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, è stato approvato con disposizione dirigenziale n. 408 del 12 novembre 2021, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di: - n.23 istruttori direttivi amministrativi (categoria D1); - n.5 assistenti sociali (categoria D1); - n.8 istruttori direttivi informatici (categoria D1); - n.8 istruttori direttivi architetti (categoria D1); - n. 4 istruttori direttivi ingegneri (categoria D1); - n. 36 istruttori amministrativi (categoria C); che con l’artdisposizione dirigenziale dell’Organismo Intermedio n. 13 del 4 ottobre 2021, come integrata dalla disposizione dirigenziale dell’Organismo Intermedio n.2 del 17.03/2022, è stato ammesso a finanziamento il Progetto NA 8.1.1.a denominato “Rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli” – Capacity Building” per un importo di € 6.735.519,88, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 93 unità di personale di vari profili (amministrativi, informatici, architetti, ingegneri, geometri, assistenti sociali); - n. 9 Geometri (categoria C); che le prove selettive si sono svolte nello specifico nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 2021 per un totale di circa 930 persone convocabili; che i termini di presentazione delle domande sono stati fissati alle ore 12,00 del giorno 29 novembre 2021; che in data 1° dicembre 2021 e 2 dicembre 2021 sono stati trasmessi dai servizi informativi gli elenchi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, suddivisi per profilo, con la specifica delle dichiarazioni dagli stessi rese in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, nonché al possesso di ulteriori titoli professionali, culturali e di servizio per l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dall’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento 5 dell’Avviso di selezione; che sulle dichiarazioni rese dai candidati di cui al DM ai suddetti elenchi è stata effettuata l’istruttoria diretta a verificare l’ammissibilità dei titoli e dei requisiti attestati dagli aspiranti alla partecipazione esaminandone la rispondenza e la conformità alle specifiche prescrizioni contenute nell’avviso di selezione; che in data 13 dicembre 2021 è stato pubblicato, sia sul sito istituzionale dell'Ente che nella sezione “amministrazione trasparente” - bandi di concorso, il calendario delle prove d'esame; che, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso di selezione, con disposizione dirigenziale a firma del Direttore Generale n. 313 40 del 14 dicembre 2021 è stata nominata la Commissione d'esame della procedura; che in data 21, 22 e 23 dicembre 2021 si sono svolte le prove selettive di cui trattasi; che all’esito delle suddette attività con disposizione dirigenziale n. 452 del 13 dicembre 2018 il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane, nel prendere atto degli elenchi trasmessi dai servizi informativi in data 11 dicembre 2021 relativi alle domande di partecipazione registrate sul portale telematico per l’acquisizione delle istanze on line, suddivisi per profilo professionale corredati del punteggio attribuito sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati, ha ammesso alla prova scritta i candidati collocati in una posizione rientrante nel contingente pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale; che gli esiti delle suddette prove sono stati pubblicati sia sul sito istituzionale dell'Ente che nella sezione “amministrazione trasparente” a cura della Commissione Esaminatrice della procedura selettiva; Considerato, altresì che, all'esito della procedura selettiva, sulla base del punteggio minimo fissato dall'avviso di selezione per il superamento della prova scritta a 21/30, sono risultati idonei: - per il profilo di Assistente Sociale (cod. ASSTD): n. 5 candidati; - per il profilo di Geometra (cod. GEOTD): n. 5 candidati; - per il profilo di Istruttore Direttivo Ingegnere (cod. INGTD): n. 7 candidati; - per il profilo di Istruttore Direttivo Architetto (cod. ARCTD): n. 4 candidati; - per il profilo di Istruttore Direttivo Informatico (cod. INFTD): n. 7 candidati; - per il profilo di Istruttore Amministrativo (cod. AMMTD): n. 23 candidati; - per il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo (cod. IDATD): n. 41 candidati; che, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di selezione, si è proceduto a sommare il punteggio acquisito alla prova scritta con il punteggio attribuito a i titoli di cui all'art. 5 del citato avviso, nonché, a parità di punteggio, ad applicare i previsti titoli di preferenza e di precedenza, ove dichiarati; che con disposizione dirigenziale n. 487 del 27 dicembre 2006 2021, il dirigente del Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane, prendendo atto dell'operato della Commissione Esaminatrice, ha approvato le graduatorie finali della selezione pubblica di cui trattasi, da cui sono risultati n. 71 candidati vincitori; che, alla luce di quanto sopra, presso il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane si è proceduto a instaurare, previa assunzione del relativo impegno di spesa con determinazione dirigenziale n.29 del 28 dicembre 2021 del Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, a decorrere dal 31.12.2021 sino al 30.12.2023, mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, n. 60 rapporti di lavoro con i candidati vincitori - inclusi nelle graduatorie di merito; che le graduatorie di merito sono state pubblicate sia sul sito istituzionale dell'Ente che nella sezione “Amministrazione trasparente”; Attestato che non è stato soddisfatto il fabbisogno di cui alla richiamata deliberazione G.C. n. 469 del 29 settembre 2021, limitatamente ai profili professionali di: - per il profilo di Istruttore Direttivo Informatico (G.U. cod. INFTD): n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione7 idonei; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS per il profilo di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimoIstruttore Direttivo Architetto (cod. ARCTD): n. 4 idonei; - che l’artper il profilo di Geometra (cod. 8 del DM GEOTD): n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”5 idonei; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e per il profilo di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ssIstruttore Amministrativo (cod. AMMTD): n.23 idonei., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione

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CONSIDERATO. che ai sensi della suddetta ordinanza n.110/2020, come modificata con l’art. 13-bis della legge n. 80 ordinanza n.114 del 20059 aprile 2021, e con l’emanazione del regolamento è stabilito che: - “tramite le ordinanze in deroga di cui al DM n. 313 comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell’intervento da parte del 27 dicembre 2006 soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza” (G.U. n. 32 dell’8/2/2007articolo 1, comma 4): - “ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e avrà una propria numerazione” (articolo 1, comma 2), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso“fermo restando quanto previsto all’articolo 11, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis comma 2, del decreto-legge n. 35 n.76 del 14 marzo 20052020, convertito il Commissario straordinario, d’intesa con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - chepuò disporre, mediante le indicate convenzioni ordinanze di cui all’articolo 1, ulteriori semplificazioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie accelerazioni nelle procedure di affidamento e di vigilanzaesecuzione di lavori, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamentiservizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, estinguibili dietro cessione anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del quintodecreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da parte quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, delle disposizioni del codice dei pensionati assicurandobeni culturali e del paesaggio, la massima qualità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE” (articolo 2, comma 1); - “le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del servizio codice dei - “le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e la autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di poter ottenere le migliori condizioni impiegare i lavoratori su più turni al fine di mercatoassicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all’articolo 1, che hanno carattere di specialità” (articolo 2, comma 3); - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, “al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dalla determinazione dal 24 agosto 2016, individuati dall’ordinanza n.101 del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/932020, il Commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza di cui oggetto sociale prevedesseall’articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche congiuntamente ad altre attivitàai sensi dell’articolo 2, l'esercizio dell'attività commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n.107, le procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dei centri storici, o di concessione parti di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamentiessi, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte e dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza nuclei urbani identificati dai comuni con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio programma straordinario di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quintoricostruzione …la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1(articolo 3, comma 3 e ss.1), [ndr. in coerenza con quanto stabilito dall’art.11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, legge n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano 76/2020 in merito alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionericostruzione unitaria dei centri storici];

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CONSIDERATO. che con l’artla presente acquisizione non è stata inserita nella Programmazione biennale degli acquisti 2022/2023; la sottoscritta, in seno al procedimento in oggetto e preso atto dei documenti allegati alla presente, • che si rende necessario acquistare prodotti infungibili Life Technologies; • che l’acquisto del materiale di cui al sottostante elenco (Allegato 05) possa essere effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sussistendo i presupposti di cui all’art. 1363, co. 2, lett. B, punto 2) del D.lgs. 50/2016 e smi. e ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; • che il Referente scientifico del contratto è individuato nella persona della prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; • che il materiale è acquistabile direttamente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso la piattaforma telematica MEPA; • che la copertura finanziaria della spesa, è garantita dai seguenti fondi: PAFFETTILIFESySTEMIC19 per l’importo di Euro 69.551,61= COAN 47679 del 02/05/2022; • che il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante per l’importo di € 30,00= graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali; • che la verifica di Conformità/Regolare Esecuzione secondo la normativa è attribuita alla Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; • che l’acquisto in oggetto non è stato inserito nella programmazione acquisti e che per la presente fornitura non sono attive convenzioni CONSIP; • che per la suddetta procedura non è richiesta all’operatore economico la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016; • che per la suddetta procedura non sono previsti oneri di sicurezza in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera e pertanto non si ravvisa la necessità di elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze. Con riferimento alle funzioni di Responsabile Unico svolte in seno al Procedimento indicato in epigrafe ed ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge Legge n. 80 241/1990 e dell’art. 7 del 2005Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e emanato con l’emanazione del regolamento di cui al DM DPR n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando62/2013, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionesottoscritta inoltre dichiara:

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CONSIDERATO. che la Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha altresì provveduto, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, a registrare l’Avviso (ID Bando 88018) nell’ambito del predetto regime di aiuti e ad accreditare il Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana quale soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso; CONSIDERATO che il Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana, in qualità di soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso, è tenuto a registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato i singoli aiuti individuali prima della concessione degli stessi e che la registrazione di ciascun aiuto individuale è certificata dal predetto Registro attraverso l’attribuzione del«Codice Concessione RNA - COR»; PRESO ATTO dei citati esiti degli adempimenti di cui all’articolo 14, comma 1, dell’Avviso; ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; - il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), prot. n. INPS_39423505 del 26/12/2024, attualmente in corso di validità e regolare, con l’artscadenza 25/05/2024 che evidenzia la regolarità rispetto ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da parte del soggetto beneficiario; DATO ATTO che la concessione delle agevolazioni è adottata all’esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 13-bis della legge n. 80 del 20054 nonché degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), e con l’emanazione d) del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)comma 1 dell’art. 14 dell’Avviso, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto fatto salvo il ricorso a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti quanto autodichiarato dalle imprese oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia finanziamento, ai sensi degli articoli 88 e 89 del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.iid.lgs. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione159/2011;

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CONSIDERATO. che, dato l’importo di rilevanza europea, si rende necessaria l’indizione di una gara con la forma della procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60, 122, 114 e 118 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in oggetto; che con l’art. 13al fine di garantire una più ampia semplificazione della procedura relativa alla manifestazione di interesse, oltre alla possibilità di ottenere un maggiore efficientamento del procedimento di gara, si ritiene opportuno procedere mediante il sistema dell’e-bis della legge n. 80 del 2005Procurement, secondo le modalità e con l’emanazione del regolamento le prescrizioni di cui alla “Istruzioni operative per l’iscrizione al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)portale ATAC, è stata data ai pensionati la facoltà presentazione dell’offerta e la firma digitale”; che essendo l’oggetto di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensioneche trattasi strettamente collegato al servizio di trasporto pubblico gestito da Atac SpA, nella procedura proposta si applicherà la normativa prevista dal D.Lgs. 50/2016 per i settori speciali; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011gara sarà disciplinata dai sotto elencati documenti, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come in atti (all. n. 4) facenti parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente disposizione: • Bando di gara; • Modello C; • Modello D; • Modello G; • Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); • Modello A; • Modelli Q1-RTI e Q2-RTI; • Disciplinare di gara e Norme Contrattuali; • Patto di integrità di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2022 e 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021; • Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale il 21.07.2011; che l’esecuzione dell’appalto sarà disciplinata dalla documentazione tecnica di seguito indicata: • Capitolato Speciale e relativi allegati; - che dopo l’approvazione dei documenti citati, il settore preposto provvederà alla pubblicazione del Bando di gara secondo la normativa vigente; che alla gara potranno partecipare i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, i quali potranno presentare offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Bando medesimo e dai documenti di gara ad esso complementari; che l’aggiudicazione è prevista con determinazione dell’Organo munito dei poteri il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 lettera a) (contratti ad alta intensità di manodopera) dell’art 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del concorrente con il maggior punteggio su un totale massimo complessivo di 100 punti suddiviso in 70/100 punti offerta tecnica e ss.30/100 punti offerta economica, come meglio precisato nel Capitolato; che, come requisiti di partecipazione saranno richiesti: ⮚ quale requisito di ordine generale: - l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950D.Lgs 50/2016; ⮚ quali requisiti di capacità economica e finanziaria: - dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025non inferiore ad € 1.140.0000, compreso un fatturato relativo agli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto d'appalto non inferiore ad € 760.000; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti ⮚ quali requisiti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e capacità tecnico-professionale: Dichiarazione di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi impegno al rispetto di tutto quanto richiesto all’art. 3.1 del predetto regolamentocapitolato, ovvero: - impiego per l’espletamento del servizio di tutte le norme risorse in possesso di legge una specifica esperienza nella sorveglianza e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionelotta agli incendi non inferiore ai 2 (due) anni costituita al minimo dalla:

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CONSIDERATO. che, dato l’importo di rilevanza europea, si rende necessaria l’indizione di una gara con la forma della procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60, 122, 114 e 118 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in oggetto; che con l’artal fine di garantire una più ampia semplificazione della procedura relativa alla manifestazione di interesse, oltre alla possibilità di ottenere un maggiore efficientamento del procedimento di gara, si ritiene opportuno procedere mediante il sistema dell’e-Procurement, secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”; che essendo l’oggetto di che trattasi strettamente collegato al servizio di trasporto pubblico gestito da Atac SpA, nella procedura proposta si applicherà la normativa prevista dal D.Lgs. 1350/2016 per i settori speciali; che la gara sarà disciplinata dal Bando di Gara (Allegato n. 3) e relativa modulistica agli atti della Struttura Acquisti: • Bando di gara; • Modello C; • Modello D; • Modello G; • Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); • Modello A; • Modelli Q1-bis della legge n. 80 del 2005, RTI e con l’emanazione del regolamento Q2-RTI; • Disciplinare di gara e Norme Contrattuali; • Patto di integrità di cui al DM Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2022 e 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 313 34 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)19 febbraio 2021; • Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale il 21.07.2011; che l’esecuzione dell’appalto sarà disciplinata dalla documentazione tecnica di seguito indicata: • Capitolato Speciale e relativi allegati; che dopo l’approvazione dei documenti citati, è stata il settore preposto provvederà alla pubblicazione del Bando di gara secondo la normativa vigente; che alla gara potranno partecipare i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, i quali potranno presentare offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Bando medesimo e dai documenti di gara ad esso complementari; che, avendo il settore tecnico confermato che il servizio oggetto dell’appalto prevede prestazioni di tipo standardizzato con condizioni definite dal mercato e che i costi della manodopera sono inferiori al 50% rispetto al valore indicato posto a base di gara, si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo; che, come requisiti di partecipazione saranno richiesti: ⮚ quale requisito di ordine generale: - l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; ⮚ quali requisiti di capacità economica e finanziaria: - dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad € 1.000.000,00, compreso un fatturato relativo agli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto d'appalto non inferiore ad euro 500.000,00; ⮚ quali requisiti di capacità tecnico-professionale: - di essere iscritti presso l’albo della Banca d’Italia, avendo presentato, in data ai pensionati antecedente la facoltà pubblicazione della procedura di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto gara, la comunicazione di esercizio dell’attività secondo le disposizioni e le indicazioni espresse nel Provvedimento del 14 febbraio 2012 – “Disposizioni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo” - della pensioneBanca D’Italia e relativi allegati e s.m.i.; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di appartenere alla categoria dei gestori del contante (monete) come gli operatori professionali del contante cosi come individuati dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, ad eccezione dei soggetti di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia alla lettera c) del trattamento minimo; - che l’art. citato articolo 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 350/2001; - di aver conseguito ed effettuato, e di provvedere in caso di aggiudicazione dell’appalto, controlli di idoneità ed autenticità sulle monete denominate in Euro da re-immettere in circolazione secondo le procedure stabilite dall’Unione Europea, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dell’Euro, con riferimento al Decreto MEF del 14 marzo 200521 aprile 2015 pubblicato sulla GU serie generale n. 133 del 11/06/2015; che, convertito ai sensi del secondo periodo dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo di fatturato richiesto, oltre ad essere coerente con modificazioni i criteri normativi, appare necessario al fine di dimostrare la capacità del concorrente di far fronte agli impegni economici derivanti dall'aggiudicazione; che in presenza di una sola offerta valida ATAC S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’aggiudicazione purché ritenuta conveniente, congrua o idonea; che le offerte potranno essere sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo; che l'aggiudicazione è sottoposta alla condizione di efficacia del buon esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi del comma 7 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016; che si procederà all’aggiudicazione, avendo particolare attenzione agli aspetti qualitativi e di rispetto delle normative comunitarie e nazionali, sugli accordi ed intese internazionali in materia di lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, non discriminazione, non adozione di procedure disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla legge legge, rispetto degli orari di lavoro e dei salari nonché di rispetto della normativa in materia di ambiente; che, ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento ATAC recante la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e dei contratti attivi., approvato con Determinazione dell’A.U. n. 80 4 del 14 maggio 200514.01.2022, per la procedura di che trattasi vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento: che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha previsto depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatoridecreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con l’obiettivo decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di assicurare concordato presentata da ATAC è stata approvata ai pensionati condizioni contrattuali più favorevolisensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, rispetto a quelle medie di mercatoin via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione che l'attività oggetto del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - chepresente atto, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesseATAC, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione212/2017;

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CONSIDERATO. ALTRESI’ CHE • l’APS Fattoria Pugliese Diffusa ha comunicato di aver avviato le attività proget- tuali in data 02.05.2022 e, contestualmente, ha richiesto l'erogazione della prima tranche di finanziamento; • l’APS Fattoria Pugliese Diffusa, in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato le coordinate bancarie ove effettuare il versamen- to; DATO ATTO CHE • il servizio web INPS ha reso disponibile l’esito della verifica della regolarità con- tributiva, da cui risulta la regolarità Inps e la regolarità Inail; • il servizio web dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’esito della verifica circa l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pa- gamento, da cui risulta che l’APS Fattoria Pugliese Diffusa non risulta inadem- piente; • il beneficiario ha dichiarato di non essere assoggettato alla ritenuta Irpef/Ires del 4% ex articolo 28 del DPR 600/1973; • è stata acquisita la check list interna di controllo per la convalida e la liquidazione della richiesta di pagamento; RITENUTO, pertanto, di procedere con l’art. 13-bis l’erogazione della legge n. 80 prima tranche finanziamento, pari al 30% del 2005, e budget approvato: • di procedere con l’emanazione del regolamento l’erogazione della prima tranche finanziamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 € 12.000,00 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007dodicimila/00), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia pari al 30% del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - chebudget approvato, in adesione alle previsioni favore dell’APS Fattoria Pugliese Diffusa; • di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto faranno carico sulle dotazioni assegnate ad ARTI per il finanziamento del progetto citato articolo 8in premessa. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio ai sensi della vigente normativa di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e sslegge., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione

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CONSIDERATO. che con l’artche, ai sensi dell’art. 13-bis 1, comma 2, lett. a) della legge n. 80 del 2005146/1990, l’approvvigionamento di risorse naturali e con l’emanazione del regolamento beni di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)prima necessità, è stata data ai pensionati nonché la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, costituiscono servizi pubblici essenziali volti a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla tutela della pensionevita, alla salute e alla sicurezza dell’ambiente; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante fra le indicate convenzioni attività svolte dai Consorzi di Bonifica, rientrano la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio dei relativi impianti comprese le dighe, alcune attività di scolo dei terreni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e l’attività di vigilanzairrigazione, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione rientrano fra i servizi pubblici essenziali secondo l’orientamento consolidato della Commissione (v. delibera n. 8.51 del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato7 luglio 1994); - che, in adesione alle previsioni data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161 del citato articolo 8, l’INPS ha attivato20 dicembre 2001; che le parti avevano convenuto che l'accordo potesse essere riesaminato, a far data dalla determinazione del Consiglio richiesta di Amministrazione n. 51 una delle parti stipulanti dopo quattro anni di vigenza; che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 15 maggio 2007dicembre 2003, una convenzione il riesame dell'accordo del 18 giugno 2001 presentando in data 28 ottobre 2005, un documento di richieste di modifica delle clausole dell'accordo medesimo; che, in data 26 settembre 2006, le parti stipularono un accordo di revisione dell'ACNL 18 giugno 2006; che, con I'ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi, dopo la chiusura del rinnovo contrattuale successivo, per opportune verifiche dell'accordo 18 giugno 2001; che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, il riesame dell'accordo 18 giugno 2001 ed hanno presentato, successivamente, tre documenti distinti di richieste di modifica; che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha più volte invitato a riformulare le ipotesi di accordo sottoscritto in relazione ad alcune modifiche apportate, inerenti la mancata erogazione di mensilità di retribuzione. che al testo dell'accordo 18 giugno 2001 sono apportate le seguenti modifiche: All'art. 3 è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori". All’art. 4 nell'ultimo periodo la parola "firmatarie" è sostituita dalla parola "stipulanti"; All’art 6 nell'ultimo comma si riduce il periodo di preavviso sostituendo al numero "15" il numero “13”; All’art. 7 al quarto comma si sostituisce la parola "tre" con "due"; All’art. 9 gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente comma: “Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere note all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, cosi come indicato nella proclamazione dello sciopero, e i dipendenti devono assicurare il servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale"; All’art. 11 al primo comma dopo la parola "effettuazione" viene aggiunta la seguente frase: "cosi come definite al comma successivo"; Il secondo comma dovrà essere sostituito con la seguente frase: "II Consorzio a tal fine dovrà aggiornare il piano dei servizi e delle prestazioni indispensabili"; Al secondo comma, dopo le parole "...e le relative quote di personale" viene aggiunta la seguente frase "nei limiti previsti dall’art. 13, lett. A), della L. 146/1990 in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto canto delle condizioni tecniche e della sicurezza”. Al penultimo comma la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022"26 settembre 2006" viene sostituita dalla data "12 ottobre 2020", dopodiché viene aggiunto un comma "I piani di servizio indispensabili, aggiornati all'accordo 12 ottobre 2020, saranno inviati per conoscenza alle parti stipulanti l'accordo medesimo". All' ultimo comma si aggiorna il riferimento all'articolo del CCNL sostituendo "38" con "35; - che la All’art. 13 nell'ultima parte si sostituiscono le parole "9 giorni" con le parole "16 giorni'; All’art. 14 viene aggiunto un secondo comma: "In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessaaccordo, si impegnino ad erogare applica ai lavoratori e ai sindacati e ai Consorzi quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990". Dichiarazione a verbale Le parole "i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso suoi effetti" sono sostituite dalle parole "la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionesue efficacia".

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CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis della legge n. 80 L’attuale periodo di emergenza epidemiologica COVID – 19, nel quale è emersa la necessità di supportare i soci del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 FLAG SO (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie generale i pescatori e gli acquacoltori della Sardegna) per la vendita diretta del proprio pescato attraverso canali di vigilanzavendita alternativi a quelli tradizionali, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione attualmente in crisi in seguito all’emergenza sanitaria; • Che l’azione 2.E “La Vetrina del quinto, Pescatore” prevede la realizzazione di un sito internet per la vendita diretta e la promozione diretta del proprio pescato da parte dei pensionati assicurandopescatori e deli acquacoltori e lo stesso ben si adatta alle necessità di supporto dei pescatori durante l’emergenza in corso; • il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, la massima qualità del servizio servizi e la possibilità forniture di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - cheimporto inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in adesione alle previsioni conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016”; • che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del citato articolo 8d.lgs 50/2016, l’INPS ha attivatoai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi • che si tratta di forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e quindi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016; • che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a far data dalla determinazione base di gara inferiore a 40.000 euro, sono esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale contributo; • che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 132, comma 3 e ss.10. Del d.lgs 50/2016, del decreto del Presidente poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); • che l’importo della Repubblica 5 gennaio 1950fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in economia ed in particolare per l’affidamento diretto, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto, tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, individuando un operatore per l’esecuzione della fornitura; - che per tale fornitura è stato richiesto il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzioneseguente CIG: 82907585EF

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CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis nell’ambito della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), piattaforma MEPA è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e prevista la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni espletare procedure telematiche di mercatobeni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO); - cheDATO ATTO che nonostante quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente il ricorso all’affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, si intende procedere alla fornitura del servizio mediante RdO sul MEPA mediante consultazione di almeno n. 5 operatori economici abilitati alla fornitura di che trattasi; RILEVATO CHE in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limitidi seguito indicati; RILEVATO CHE in particolare, in adesione alle previsioni caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal pagamento del citato articolo 8contributo, l’INPS ha attivatomentre nel caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, a far data dalla determinazione va chiesto il CIG e va fatto il versamento del Consiglio contributo, negli importi prescritti; ATTESO CHE è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 9100726CAA; RITENUTO, pertanto, di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007procedere all’affidamento, una convenzione mediante Richiesta di Offerta (RDO) da espletare sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità fornitura del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione predisposizione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni invio delle Certificazioni Uniche per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione2021;

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CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis la Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della legge n. 80 sicurezza energetica ha altresì provveduto, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, a registrare l’Avviso (ID Bando 88694) nell’ambito del 2005predetto regime di aiuti e ad accreditare la Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale quale soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso; ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e con l’emanazione nell’articolo 22 del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)UE) 2021/241, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in particolare in materia e dal Regolamento INPS di cui in appressoprevenzione dei conflitti di interessi, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005delle frodi, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005comprese le frodi sospette, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie della corruzione e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte recupero e restituzione dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - fondi che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi indebitamente assegnati nonché di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai finanziamentisensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; ATTESO che in data 12 giugno 2023 sono state pubblicate sul sito del Ministero le Linee guida per i Soggetti attuatori delegati ove, estinguibili dietro cessione del quintotra l’altro, da parte si prevede all’allegato n. 5 il “Template per il censimento dei pensionatisoggetti attuatori” con cui richiedere l’assegnazione delle utenze per l’accesso alle applicazioni PNRR e che pertanto in data 19 giugno 2023 si è provveduto a trasmettere il citato “Template” all’indirizzo di posta elettronica dedicato, assicurando, la massima qualità del servizio richiedendo l’attivazione delle utenze REGIS e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari odierna si è in attesa di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionedetta attivazione;

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CONSIDERATO. che ai sensi della suddetta ordinanza n.110/2020, come modificata con l’art. 13-bis della legge n. 80 ordinanza n.114 del 20059 aprile 2021, e con l’emanazione del regolamento è stabilito che: - “tramite le ordinanze in deroga di cui al DM n. 313 comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell’intervento da parte del 27 dicembre 2006 soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza” (G.U. n. 32 dell’8/2/2007articolo 1, comma 4): - “ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e avrà una propria numerazione” (articolo 1, comma 2), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso“fermo restando quanto previsto all’articolo 11, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis comma 2, del decreto-legge n. 35 n.76 del 14 marzo 20052020, convertito il Commissario straordinario, d’intesa con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - chepuò disporre, mediante le indicate convenzioni ordinanze di cui all’articolo 1, ulteriori semplificazioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie accelerazioni nelle procedure di affidamento e di vigilanzaesecuzione di lavori, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamentiservizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, estinguibili dietro cessione anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del quintodecreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da parte quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, delle disposizioni del codice dei pensionati assicurandobeni culturali e del paesaggio, la massima qualità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE” (articolo 2, comma 1); - “le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di - “le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del servizio diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e la tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di poter ottenere le migliori condizioni impiegare i lavoratori su più turni al fine di mercatoassicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all’articolo 1, che hanno carattere di specialità” (articolo 2, comma 3); - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, “al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dalla determinazione dal 24 agosto 2016, individuati dall’ordinanza n.101 del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/932020, il Commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza di cui oggetto sociale prevedesseall’articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche congiuntamente ad altre attivitàai sensi dell’articolo 2, l'esercizio dell'attività commi 1 e 3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n.107, le procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dei centri storici, o di concessione parti di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamentiessi, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte e dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza nuclei urbani identificati dai comuni con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio programma straordinario di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quintoricostruzione …la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1(articolo 3, comma 3 e ss.1), [ndr. in coerenza con quanto stabilito dall’art.11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano legge n.76/2020 in merito alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionericostruzione unitaria dei centri storici];

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CONSIDERATO. che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con l’artmodificazioni, dall'art. 131, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio del Ministri possa avvalersi dell’Agenzia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis della del citato decreto-legge n. 80 1 del 2005, e con l’emanazione 24 gennaio 2012; − che il comma 14-bis del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’artmedesimo art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis 10 del decreto-legge n. 35 101 del 14 marzo 20052013 stabilisce che l’Agenzia possa assumere, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005in casi eccezionali, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo le funzioni dirette di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie autorità di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie gestione e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità soggetto responsabile per l'attuazione di poter ottenere programmi ed interventi speciali; − che si rende necessario avviare le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione attività istruttorie per la concessione dei contributi previsti dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di finanziamenti ai propri pensionatiinvestimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di cui all’art. 1 del medesimo decreto-legge; − che, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 con nota prot. 0325027 del decreto legislativo n. 385/9314/11/2019, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto Ministero dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni Sviluppo Economico- Direzione Generale per la cessione vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII – Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del quinto” la cui validità è fissata alla data punto 4.2.2. della direttiva del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo dell'articolo 1, comma 3 e ss.1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018; − che l’Agenzia, n. 180 e ss.mm.iiai sensi di quanto previsto dall’art. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la “Nota metodologica per la cessione determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota percentuale rispetto al totale dei costi sostenuti” – annualità 2016, validata dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. N. 157322 del quinto" prevede 10 maggio 2018; − che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti attività di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme supporto tecnico-specialistico oggetto della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPSConvenzione sono finalizzate a garantire l’implementazione e l’attuazione di quanto previsto dall’ordinanza n.98 del 9 maggio 2020. − che, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte per quanto riguarda le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze; − che è necessario far riferimento alle procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare per quanto attiene le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile disciplinate dall’art. 67 e ss. del medesimo Regolamento; − che, alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario e l’Agenzia (di seguito, congiuntamente, le Parti) intendono disciplinare con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 9, del D.L. n. 189/2016, i termini e le modalità con le quali l’Agenzia fornirà il supporto alla esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione, liquidazione dei contributi ai sensi dell’Ordinanza n.98 del 9 maggio 2020 Il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA convengono quanto segue:

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Samples: Convenzione Per Le Attivita’ Di Supporto Nell’esecuzione Delle Procedure Di “Istruttoria Di Concessione Ed Erogazioneliquidazione” Di Cui All’ordinanza N. 98 Del Commissario Straordinario Di Governo Sisma 2016 Del 9 Maggio 2020

CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la regolare copertura assicurativa infortuni e RCT per gli alunni e gli operatori scolastici di questa istituzione scolastica; DATO ATTO della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento non esistenza di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà Convenzioni Consip attive in merito a tale tipologia di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensioneservizi; - PRESO ATTO che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa spesa complessiva per il servizio in materia e dal Regolamento INPS di cui in appressoparola, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimoammonta ad € 5106,00 IVA esente; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - TENUTO CONTO che la presente convenzione Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., gli effetti del decreto Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 195028 dicembre 2000 n. 445, n. 180 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionenei limiti dell’utilità ricevuta;

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Samples: majoranamaitani.edu.it

CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente, prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 80 146 del 20051990, e con l’emanazione come modificata dalla legge n. 83 del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)2000, è stata definita dalle parti nell’articolo 11 del CCNL per il personale dipendente di Enav S.p.A., relativo al triennio 2012-2014 (di seguito XXXX 0000-0000), sottoscritto in data 23 marzo 2013 e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 13/295 del 30 settembre 2013; che il testo dell’articolo 10 del CCNL Enav 2014-2016 riproduce integralmente le disposizioni contenute nel predetto articolo 11 del XXXX 0000-0000, valutato idoneo dalla Commissione, con la citata delibera 13/295; di valutare idonea, ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 146 del 14 marzo 20051990, convertito con modificazioni come modificata dalla legge n. 80 83 del 14 maggio 20052000, ha la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all’articolo 10 del CCNL del settore del trasporto aereo – Servizi ATM diretti e complementari – triennio 2014/2016 – riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.; che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato articolo 10, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (deliberazione n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014); di richiamare fermamente i contenuti della delibera n. 00/210-4.1, adottata dalla Commissione in data 21 settembre 2000, nel senso che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatoriai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), con l’obiettivo anche a seguito della valutazione di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoliidoneità della Commissione, non potranno comunque essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui all'art. 39, comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a quelle medie soggetti sindacali non firmatari obblighi di mercato”; - comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro autonomia organizzativa” e che, mediante conseguentemente, nel caso in cui le indicate convenzioni Organizzazioni sindacali non firmatarie non ritengano di assoggettarsi volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'Accordo valutato idoneo dalla Commissione, non sono vincolate al rispetto della disciplina negoziale e, pertanto, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa, prevista dalla fonte legislativa (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanzasuccessive modificazioni), l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione come definita dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con trasporto aereo (delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione 14/387 del quinto dello stipendio o della pensione”13 ottobre 2014, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia pubblicata in G.U. n. 250 del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzione27 ottobre 2014);

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Samples: www.cgsse.it

CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis della legge n. 80 tali riprogrammazioni interesserà sia risorse del 2005FSC già assegnate alla Regione Calabria, e con l’emanazione del regolamento sottoposte alla valutazione di cui al DM n. 313 comma 7 dell'articolo 44 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007)decreto legge 34/2019, è stata data ai pensionati e s.m.i., o comunque libere da impegni. che il Comitato Interministeriale per la facoltà di contrarre prestiti estinguibili Programmazione economica ha recepito ed emanato informativa dell'accordo sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Ministro per il Sud e la Coesione nella seduta del 28 luglio 2020. PRESO ATTO che per i nuovi interventi finanziati con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS il FSC attraverso le riprogrammazioni di cui in appressoai punti precedenti il Governo si impegna, ferma restando la salvaguardia nella delibera CIPE di istituzione del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento nuovo Piano di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni Sviluppo e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivatoCoesione regionale, a far data dalla determinazione del Consiglio prevedere come termine per l'assunzione di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, obbligazioni giuridicamente vincolanti il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - PRESO ATTO che con la sottoscrizione dell'Accordo, il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni Governo si impegna a: − adottare la delibera CIPE di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la cessione del quinto" prevede il complesso delle risorse che le Banche ed Intermediari finanziarivi confluiranno. Nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) saranno previste sezioni in cui confluiranno l'ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR, previamente accreditati dall’Istitutononché eventuali ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che abbiano interesse economica e sociale a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabilivalere sul FSC, anche considerate le più ampie tipologie previste dall'art. 241 del decreto legge 34/2020; − Il Governo si impegna, nell'ambito delle assegnazioni da effettuare a favore del territorio regionale nel nuovo ciclo di programmazione FSC 2021-2027, a destinare prioritariamente tali risorse per un importo pari a 288,3 Meuro, su richiesta motivata della Banca d’ItaliaRegione, nonché reso anche in via addizionale, a copertura delle risorse riprogrammate dalla Programmazione regionale FSC per consentire la dichiarazione sostitutivacopertura degli interventi emergenziali attraverso il POR 2014-2020 e il FSC attualmente disponibile. − garantire alla Regione Calabria, in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, una assegnazione addizionale di risorse equivalente alla quota delle risorse del POR FESR/FSE 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato fino ad un massimo di 10 milioni di euro, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 del decreto legge 34/2020; - che − a esito delle procedure di chiusura del POR FESR Calabria 2007-2013 attualmente in corso secondo le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione disposizioni approvate con decisione sugli orientamenti di chiusura 2007-2013 della presente convenzioneCommissione Europea, tale importo potrà essere incrementato della quota eventualmente non ammessa al POR nel limite di 100 Meuro. La quota eventualmente ammessa dovrà essere obbligatoriamente riprogrammata nel Piano Sviluppo e Coesione regionale.

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Samples: www.consiglioregionale.calabria.it

CONSIDERATO. che con ai fini delle condizioni di legittimità inerenti all’accordo di collaborazione oggetto della presente determina, che: - l’art. 13-bis 15 della legge 7 agosto 1990, n. 80 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge; - l’art. 5, comma 6, del 2005D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’emanazione del regolamento l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo comma 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionelettera

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CONSIDERATO. che con il quadro normativo relativo al sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed il quadro normativo italiano ed europeo sull'Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell'Apprendimento Permanente; 🟃 la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012; 🟃 il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 🟃 la Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa 21 recante norme in materia e dal Regolamento INPS di cui autonomia delle Istituzioni scolastiche; 🟃 la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimomateria di arricchimento dell'offerta formativa; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie e di vigilanza, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, 🟃 il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 195024 giugno 1998, n. 180 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo “Statuto delle studentesse e ss.mm.iidegli studenti della scuola secondaria”, e successive modificazioni; 🟃 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. fino al 31 dicembre 202521 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; - che 🟃 il suddetto regolamento contenente le Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l’"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"Disposizioni , e successive integrazioni e modificazioni; 🟃 la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la cessione definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 🟃 il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”; 🟃 il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del quinto" prevede che sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53"; 🟃 la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Banche università” , ed Intermediari finanziariin particolare l'articolo 2; 🟃 il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, previamente accreditati dall’Istituton. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1"; 🟃 i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87- 88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili, anche della Banca d’Italia, nonché reso la dichiarazione sostitutiva; - che le Parti possono pertanto procedere alla sottoscrizione della presente convenzionedei Licei;

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CONSIDERATO. che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione; - che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento INPS di cui in appresso, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo; - che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 – Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che “Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato”; - che, mediante le indicate convenzioni e in accordo alle prescrizioni delle competenti Autorità tutorie sopra richiamate linee guida nr. 4 di ANAC "Per lavori, servizi e forniture di vigilanzaimporto fino a 5.000,00 euro, l'INPS è tenuto ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurandoin caso di affidamento diretto, la massima qualità stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del servizio contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che, in adesione alle previsioni per gli effetti del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, a far data dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti; - che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato; - che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d’Italia gli “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione”, già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, tutti ben conosciuti alla Banca/Intermediario finanziario, e considerati come parte integrante della presente convenzione ancorché non materialmente allegati; - che con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022; - che la presente convenzione e il relativo regolamento disciplinano le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 195028 dicembre 2000, n. 180 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025; - che il suddetto regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" prevede che le Banche ed Intermediari finanziari, previamente accreditati dall’Istituto, che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiscano alla stessa, si impegnino ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto del regolamento stesso e di tutte le norme della presente convenzione; - che il soggetto convenzionato ha conseguito l’accreditamento INPS, ha manifestato il proprio interesse al convenzionamento, formalmente impegnandosi al rispetto del predetto regolamento, di tutte le norme di legge e provvedimenti applicabili445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della Banca d’Italiastipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché reso della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”; che in osservanza delle predette linee guida è stato acquisito tramite il sistema "Durc On line" il DURC della ditta al numero di protocollo 201900035918 del 17/05/2019 ; che è stata acquisita al numero di protocollo 201900037091 del 22/05/2019 l’autorichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; che è stata acquisita dalla ditta la dichiarazione sostitutiva; - relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed s.m.i. al numero di protocollo 201900037664 del 24/05/2019 che è stato consultato il servizio online ANAC per le Parti possono pertanto procedere annotazioni sugli operatori economici relativamente alla sottoscrizione della ditta tramite ANAC al protocollo 201900037094 del 22/05/2019 da cui non risultano motivi ostativi al presente convenzioneaffidamento;

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