CONDUTTURE Clausole campione

CONDUTTURE. Nella scelta e nella messa in opera delle condutture devono essere rispettati i principi fondamentali di sicurezza e protezione contro i contatti accidentali e le sovratensioni di cui al capitolo 13 della Norma CEI 64-8 per la parte di applicabilità a cavi e conduttori, ai loro morsetti ed alle giunzioni, ai loro supporti e/o involucri di protezione. I tipi di posa delle condutture, in funzione del tipo di conduttore o del cavo utilizzato, devono essere in accordo con la Tab. seguente Scelta dei conduttori e dei cavi in funzione del tipo di posa Conduttori e cavi Senza fissaggi Fissagg io diretto su parete Tubi protettivi (di forma circolare) Canali (compresi i canali incassati nel pavimento Tubi protettivi (di forma non circolare) Passerell e e su mensole Su isolatori Con filo o corda di support o Conduttori nudi - - - - - - o - Cavi senza guaina - - o o o - o - Multipolari ● o o o o o ● o Unipolari ● o o o o o ● o Legenda : o permesso - non permesso ● non applicabile o non usato in genere nella pratica Per quanto concerne l’ubicazione, la Tabella 52 C della Norma CEI 64-8 prevede le tipologie installative nel seguito elencate: incassata nella struttura (sotto traccia) montaggio sporgente entro cunicolo entro cavità di strutture interrata immersa aerea. Quanto sopra ha validità generale. Tuttavia, poiché negli ospedali e nei locali ad uso medico in generale vi sono ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, la tipologia delle condutture, le modalità di posa ed i mezzi per evitare la propagazione dell’incendio, devono essere conformi a quanto indicato alla sezione 751 della Norma CEI 64-8. Qualora sia previsto un sistema di automazione dell’Edificio il cavo Bus può essere installato unitamente ai cavi di energia.
CONDUTTURE. Le prescrizioni di cui di seguito saranno applicate alle condutture installate a vista e/o a quelle incassate nelle pareti ad una profondità non superiore a 5 cm. Le condutture avranno un isolamento che soddisfi le prescrizioni indicate nelle Norme CEI 64-8 art. 413.2 e non avranno alcun rivestimento metallico. Nelle zone 0,1 e 2 le condutture saranno limitate a quelle necessarie per l’alimentazione degli apparecchi utilizzatori situati in tali zone. Quando le condizioni di cui sopra non potranno essere soddisfatte, potranno essere installate condutture a condizione che i circuiti siano protetti mediante sistema SELV o mediante separazione elettrica individuale. Non potranno essere installate cassette di derivazione e/o di giunzione nelle zone 0,1 e 2, ma potranno essere eseguite le connessioni degli apparecchi utilizzatori alle condutture che li alimentano. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – SEZIONAMENTO - COMANDO Nella zona 0 non saranno installati dispositivi di protezione, sezionamento e di comando. Nella zona 1 non saranno installati dispositivi di protezione, sezionamento e di comando, eccetto che per interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12V c.a. o 30V c.c., e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0, 1 e 2. La sorgente di sicurezza potrà essere installata a condizione che sia del tipo elettrochimica (es. una batteria) o indipendente da circuiti a tensione più elevata. Sarà possibile installare gettoniere necessarie per l’utilizzo di docce all’interno di campeggi e/o simili. Nella zona 2 non saranno installati dispositivi di protezione, sezionamento e di comando, eccetto che nei seguenti casi : • Interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12V c.a. o 30V c.c., e con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0, 1 e 2; • Prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza incorporati nelle stesse, previste per alimentare rasoi elettrici. La sorgente di sicurezza potrà essere installata a condizione che sia del tipo elettrochimica (es. una batteria) o indipendente da circuiti a tensione più elevata. Gli apparecchi utilizzatori ammessi potranno essere provvisti di un interruttore di comando se questo risulta incorporato negli stessi. Nella zona 3 potranno essere installati dispositivi di protezione, sezionamento e di comando, a condizione che : • La protezione sia ottenuta mediante separazione elettrica individuale; • La protezione ...
CONDUTTURE. 9.1. tubazioni in acciaio nero trafilato
CONDUTTURE. La corrente trasportata dai conduttori nell’esercizio ordinario non deve far superare ai conduttori stessi la temperatura limite per essi stabilita in relazione al tipo di isolamento utilizzato. Sulla superficie esterna non devono essere raggiunte, né in esercizio ordinario né in caso di guasto, temperature tali da dare origine all’innesco di incendio di eventuali vapori di sostanze combustibili. La scelta e l’installazione dei cavi elettrici in relazione alle loro condizioni d’impiego deve fare riferimento alle Norme del Comitato Tecnico 20 del CEI e alle Norme CEI 64-8. In particolare, nella realizzazione degli impianti saranno impiegati i seguenti tipi di cavi: ▪ cavi con conduttore flessibile in rame, unipolari con tensione nominale 450/750 V tipo N07-VK per posa fissa entro tubazioni sui circuiti di energia con tensione 220/380V e per correnti deboli (CEI 20-22) con isolamento e guaina di tipo non propagante l'incendio. ▪ cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari o multipolari, isolati in materiale termoplastico sotto guaina in materiale termoplastico non propagante l'incendio CEI 20-13 / 20-22II / 20-35 (EN60332-1) 20-37 pt.2 (EN50267) / 20-52, tipo FG7(O)R tensione nominale 0,6/1 kV, per posa fissa su cavidotti interrati, nei sottopavimenti sopraelevati o a vista, utilizzato per i circuiti di energia fino a tensioni 220/380V e per le linee dorsali. ▪ cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari o multipolari, isolati con mescola elastometrica (G10) non propagante l’incendio, conforme alle norme CEI 20-22 III (EN50266) / 20-35 (EN60332-1) 20-37 (EN50267) / 20-45, senza alogeni a basso sviluppo di fumi opachi, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO IEC 331 / CEI 20-36 EN 50200), tipo FTG10(O)M1, tensione nominale 0,6/1 kV, per posa fissa su cavidotti interrati, nei tubi a vista, utilizzato per i circuiti resistenti al fuoco. I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui appartengono; inoltre, i singoli conduttori saranno contrassegnati in modo da individuare la funzione. L'individuazione potrà essere effettuata con codice alfanumerico o con i colori. ▪ Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di un...
CONDUTTURE. Le condutture saranno poste in opera in modo che siano facilmente individuabili e sia possibile il loro controllo, la localizzazione di eventuali guasti e la loro riparazione. Se saranno installate in cunicoli comuni con altre canalizzazioni, non siano soggette a riscaldamenti, gocciolamenti per perdite o condense o a qualsiasi influenza dannosa. Non saranno installate nei vani corsa o nei locali macchine di ascensori o montacarichi se non appartenenti all' impianto dell' ascensore o del montacarichi stesso. Non saranno posate nelle pareti o nelle intercapedini di canne fumarie o in vicinanza di tubazioni di altri fluidi (acqua calda o fredda, gas, ecc.). Non dovranno essere fatte transitare all' interno di locali con pericolo di esplosione o incendio (centrali termiche, autorimesse, locali gruppo elettrogeno, locali batterie e simili). Per quanto possibile la posa dovrà avvenire nei corridoi o in locali ove, in caso di interventi, si intralcino il meno possibile le normali attività. I conduttori non dovranno essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche oltre al peso proprio; essi dovranno inoltre essere opportunamente ancorati in modo da non trasmettere sollecitazioni meccaniche ai morsetti delle cassette, delle prese degli interruttori e delle apparecchiature in genere. In corrispondenza ad ogni attraversamento di pareti e/o setti tagliafuoco o di ciascun piano nei cavedi verticali dovranno essere previsti opportuni sbarramenti antifiamma per evitare il propagarsi di eventuali incendi. All' inizio di ogni conduttura e, se necessario, in corrispondenza ai cambiamenti di sezione, sarà posta un' adeguata protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi secondo quanto previsto dalle Norme e dal progetto. Le canalizzazioni e gli involucri protettivi metallici, i loro accessori, nonchè tutte le parti metalliche in genere anche con funzione di sostegno o di contenimento dovranno essere elettricamente collegate fra loro. La ditta esecutrice nel posare le linee dovrà attenersi a quanto prescritto nel progetto esecutivo, ma comunque non sarà esonerata dal verificare in sede di posa delle linee la loro reale lunghezza e condizioni di posa, e quindi è sarà responsabile di: corrente di impiego trasferita dal cavo nelle normali condizioni di esercizio; portata del cavo non superiore all'80% del valore ammesso dalla tabella UNEL 3502670; temperatura ambiente di riferimento di 40 °C; coefficienti di riduzione della portata relativi alle condizioni di posa (tipo di pos...
CONDUTTURE. Le condutture dove necessarie dovranno essere realizzate in tubazione a vista in PVC, di diametro non inferiore a 20 mm con scatole di derivazione ogni 25/30m, i raccordi dovranno rispettare una classificazione IP adeguata all’ambiente. Le linee di alimentazione dovranno essere realizzata con conduttore multipolare Fg16 Om1 o equivalente con una sezione di fase non inferiore a 2,5 mmq, aumentandone la sezione in funzione del carico. Gli scavi ove presenti dovranno eseguirsi con mezzo meccanico e con sezione 200X500. Gli impianti dovranno essere realizzati secondo la buona regola dell’arte e in conformità a tutte le leggi e regolamenti in vigore.
CONDUTTURE. Per tutte le condutture interrate si devono evitare gli scavi nelle stratificazioni geologiche caratteristiche e di preminente significato scientifico. Devono inoltre essere vietate alterazioni alla morfologia del suolo quando tali condutture interessino comprensori naturalistici. Analogamente sono da evitare i tracciati con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi, parchi ed aree di pertinenza di alberature. Particolari accorgimenti atti ad evitare conseguenti movimenti franosi dei suoli instabili ed al limite della stabilità dovranno essere precisati nel progetto e posti in atto nell'esecuzione delle condotte interessate. Gli scavi per le opere di cui al primo comma del presente paragrafo 2. devono comunque rispettare il presente Regolamento.
CONDUTTURE. Sono ammesse esclusivamente condutture realizzate in conformità ad uno dei criteri seguenti: − condutture realizzate con tubazioni incassate in strutture non combustibili − condutture realizzate mediante cavi in tubi protettivi e canali metallici, con grado di protezione almeno IP4X − condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione (cioè con PE separato), contenuti in canali metallici senza particolare grado di protezione − condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari non provvisti di conduttore di protezione (cioè con PE separato), contenuti in tubi protettivi o involucri non metallici, chiusi con grado di protezione almeno IP4X. I cavi devono: essere di primaria marca e dotati di Marchio Italiano di Qualità (dove applicabile) IMQ; rispondere alle Norme tecniche e costruttive stabilite dal CEI ed alle Norme dimensionali e di codice colori stabilite dalle tabelle CEI-UNEL. SI RENDE EVIDENTE CHE TUTTI I CAVI DOVRANNO ESSERE TUTTI RISPONDENTI ALLE NORME CPR (A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE D.Lgs. 106/2017) I conduttori devono essere in rame. La scelta delle sezioni dei conduttori deve basarsi sulle seguenti considerazioni: • il valore massimo di corrente transitante nei conduttori deve essere pari al 70% della loro portata stabilita secondo le tabelle CEI UNEL per le condizioni di posa stabilite; • la massima caduta di tensione a valle del quadro generale fino all'utilizzatore più lontano deve essere del 4%, salvo i valori prescritti per impianti particolari; • la massima caduta di tensione ammessa ai morsetti di utenze motore, è pari al 5% nel funzionamento continuo a pieno carico e del 15% in fase di avviamento; • deve essere verificata la protezione delle condutture contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. • La sezione minima dei conduttori, salvo prescrizioni particolari deve essere: 1,5 mm² per i circuiti luce ed ausiliari; 2,5 mm² per i circuiti FM ed illuminazione di sicurezza; 1 mm² per i circuiti di segnalazione ed assimilabili. Il colore dell'isolamento dei conduttori con materiale termoplastico deve essere definito a seconda del servizio e del tipo di impianto. Le colorazioni dei cavi di energia, in accordo con la tabella UNEL 00722, devono essere: - fase R: nero; - fase S: grigio; - fase T: marrone; - neutro: azzurro; - terra : giallo/verde. Non è ammesso l'uso dei colori azzurro e giallo verde per nessun altro servizio, nemmeno per gli impianti ausiliari.

Related to CONDUTTURE

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;