Condizioni particolari di assicurazione (CPA) Clausole campione

Condizioni particolari di assicurazione (CPA). IV.) A Assicurazione contro gli infortuni di viaggio
Condizioni particolari di assicurazione (CPA). IV.) A. Assicurazione annullamento e interruzione di viaggi
Condizioni particolari di assicurazione (CPA). IV.) A Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto • altro dito 5% • gamba • oltre la metà della coscia 70% 1 Che cosa è assicurato e quando? – fino a metà della coscia 60%
Condizioni particolari di assicurazione (CPA). ESCLUSIONI [E]

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  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0113/28 e 0113/29 Data ultimo aggiornamento 01/01/2019

  • Fatturazione e pagamenti Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. - dichiarazione attestante:

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.