Common use of COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Clause in Contracts

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. ANIA, Intesa San Paolo e il xxxx. Xxxxx rilevano che la materia trovi già disciplina negli articoli 21 e 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, in virtù dei quali già oggi, per le comunicazioni diverse da quelle per cui è prevista la pubblicazione nell’area web riservata, le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa scritta mediante invio cartaceo ovvero, in presenza del consenso del contraente, mediante tecniche a distanza. Chiedono, pertanto, lo stralcio dell’articolo che, peraltro, introdurrebbe un ulteriore consenso scritto da parte del cliente, rendendo più complesse le procedure esistenti. In subordine Intesa San Paolo ritiene necessario coordinare l’articolo 10 in commento con le citate disposizioni del Regolamento ISVAP n. 35, quanto meno eliminando dal primo il riferimento all’area web riservata (fattispecie già disciplinata dall’articolo 38 sexies). Sulla stessa linea lo studio legale Xxxxx. Anche altri commenti, tra cui quelli di ANAPA, dell’avv. Parenti e del xxxx. Xxxxx evidenziano che l’articolo in questione introduce l’obbligo di acquisire un consenso scritto ulteriore rispetto a quello già raccolto in attuazione della normativa vigente e che, pertanto, non raggiunge la finalità di semplificazione che il regolamento dovrebbe perseguire. Suggeriscono, pertanto, perlomeno di espungere dalla norma l’inciso “con dichiarazione scritta” o una riformulazione tesa a consentire che il consenso possa essere reso con qualsiasi modalità che ne consenta la tracciabilità (anche via e-mail e con compilazione di form nell’area riservata). Le osservazioni di ANIA, Intesa San Paolo e del xxxx. Xxxxx sono accolte e l’articolo è eliminato. E’ integrato l’articolo 7 con una disposizione (comma 5) che prevede la possibilità di prestare il consenso all’uso degli strumenti informatici anche in un momento successivo alla conclusione del contratto per tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006. Vari commentatori - tra cui l’ANIA, il xxxx. Xxxxx, lo studio Norton Rose Fulbright, Intesa San Paolo e il Gruppo Generali - propongono di estendere la modalità semplificata delle comunicazioni in corso di contratto già esistenti (pubblicazione in area web riservata), anche alle comunicazioni attualmente non comprese nell’ambito dell’articolo 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, quali quelle indicate agli artt. 16, 17, 20, 36 e 37 e 38 del medesimo regolamento, trattandosi in taluni casi di comunicazioni (come quella per il cambio di denominazione sociale o di sede sociale) che producono costi elevati senza comportare benefici rilevanti per i clienti. Intesa San Paolo, in particolare, propone di includere nell’articolo 38 sexies tutte le tipologie di comunicazioni alla clientela o, in subordine, almeno quelle ex artt. 16, 20 e 38 del medesimo regolamento, nonché, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di doverne confermare l’attuale formulazione, di seguire la stessa logica anche rispetto all’articolo 10 in commento. Propone tuttavia di prevedere che le imprese debbano informare il contraente con idonei sistemi di alert in tutti i casi in cui la comunicazione venga messa a disposizione nell’area web riservata. Altri commentatori chiedono di chiarire se la pubblicazione nell’area web riservata sia obbligatoria anche per fattispecie già coperte dall’invio via e-mail e se il consenso/dichiarazione possa essere rilasciato e registrato in modalità elettronica, soprattutto per coloro che interagiscono on-line con intermediari ed imprese (point and click, area personale per i già clienti, ecc.). L’eliminazione dell’articolo in commento e la sua formulazione più generica inserita nel nuovo comma 5 dell’articolo 7 consente di avvalersi della posta elettronica per tutte le comunicazioni in corso di contratto e non solo, quindi, per quelle per le quali è consentita la pubblicazione nell’aria web riservata ai sensi dell’articolo 38-sexies del Regolamento ISVAP n. 35. Non si ritiene al momento opportuno modificare le disposizioni in tema di area web riservata, essendo le stesse di recente adozione. In linea generale, tuttavia, si guarda con favore alla previsione di sistemi di alert che avvertano il cliente della pubblicazione di informative a lui rivolte nell’area web dell’impresa. Si chiarisce, altresì, che non sussiste un “obbligo” di effettuare le comunicazioni al cliente mediante pubblicazione nell’area web riservata. Pertanto, nel caso in cui il contraente abbia attivato entrambi i canali (area web e comunicazioni via e- mail) la scelta sulla modalità da prediligere è demandata alle parti; fermo restando che le comunicazioni diverse da quelle previste dall’articolo 38 sexies dovranno avvenire via e- mail.

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COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. ANIAItaliana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere, Intesa San Paolo entro il 31 maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: ▪ per la per la componente unit linked: - cumulo dei premi versati dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; - dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; - numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch; - numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento; - importo dei costi e delle spese, incluso il xxxxcosto della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’Assicurato nell’anno di riferimento; - numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento; - per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita. Xxxxx rilevano che Infine, la materia trovi già disciplina negli articoli 21 Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti e 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, in virtù dei quali già oggisecondo le modalità rese note sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx, per le comunicazioni diverse da quelle per cui è prevista la pubblicazione nell’area web credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le imprese possono adempiere agli obblighi proprie generalità comprensive di informativa scritta mediante invio cartaceo ovvero, in presenza del consenso del contraente, mediante tecniche a distanza. Chiedono, pertanto, lo stralcio dell’articolo che, peraltro, introdurrebbe un ulteriore consenso scritto da parte del cliente, rendendo più complesse le procedure esistenti. In subordine Intesa San Paolo ritiene necessario coordinare l’articolo 10 in commento con le citate disposizioni del Regolamento ISVAP n. 35, quanto meno eliminando dal primo il riferimento all’area web riservata (fattispecie già disciplinata dall’articolo 38 sexies). Sulla stessa linea lo studio legale Xxxxx. Anche altri commenti, tra cui quelli di ANAPA, dell’avv. Parenti e del xxxx. Xxxxx evidenziano che l’articolo in questione introduce l’obbligo di acquisire un consenso scritto ulteriore rispetto a quello già raccolto in attuazione della normativa vigente e che, pertanto, non raggiunge la finalità di semplificazione che il regolamento dovrebbe perseguire. Suggeriscono, pertanto, perlomeno di espungere dalla norma l’inciso “con dichiarazione scritta” o una riformulazione tesa a consentire che il consenso possa essere reso con qualsiasi modalità che ne consenta la tracciabilità (anche via indirizzo e-mail e con compilazione di form nell’area riservata). Le osservazioni di ANIA, Intesa San Paolo e del xxxx. Xxxxx sono accolte e l’articolo è eliminato. E’ integrato l’articolo 7 con una disposizione (comma 5) che prevede valido al quale la possibilità di prestare il consenso all’uso degli strumenti informatici anche in un momento successivo alla conclusione del contratto per tutte Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006. Vari commentatori - tra cui l’ANIA, il xxxx. Xxxxx, lo studio Norton Rose Fulbright, Intesa San Paolo e il Gruppo Generali - propongono di estendere la modalità semplificata delle comunicazioni in corso di contratto già esistenti (pubblicazione in area web riservata), anche alle comunicazioni attualmente non comprese nell’ambito dell’articolo 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, quali quelle indicate agli artt. 16, 17, 20, 36 e 37 e 38 del medesimo regolamento, trattandosi in taluni casi di comunicazioni (come quella per il cambio di denominazione sociale o di sede sociale) che producono costi elevati senza comportare benefici rilevanti per i clienti. Intesa San Paolo, in particolare, propone di includere nell’articolo 38 sexies tutte le tipologie di comunicazioni alla clientela o, in subordine, almeno quelle ex artt. 16, 20 e 38 del medesimo regolamento, nonché, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di doverne confermare l’attuale formulazione, di seguire la stessa logica anche rispetto all’articolo 10 in commento. Propone tuttavia di prevedere che le imprese debbano informare il contraente con idonei sistemi di alert in tutti i casi in cui la comunicazione venga messa a disposizione nell’area web riservata. Altri commentatori chiedono di chiarire se la pubblicazione nell’area web riservata sia obbligatoria anche per fattispecie già coperte dall’invio via e-mail e se il consenso/dichiarazione possa essere rilasciato e registrato in modalità elettronica, soprattutto per coloro che interagiscono on-line con intermediari ed imprese (point and click, area personale per i già clienti, ecc.). L’eliminazione dell’articolo in commento e la sua formulazione più generica inserita nel nuovo comma 5 dell’articolo 7 consente di avvalersi della posta elettronica per tutte le comunicazioni in corso di contratto e non solo, quindi, per quelle per le quali è consentita la pubblicazione nell’aria web riservata ai sensi dell’articolo 38-sexies del Regolamento ISVAP n. 35. Non si ritiene al momento opportuno modificare le disposizioni in tema di area web riservata, essendo le stesse di recente adozione. In linea generale, tuttavia, si guarda con favore alla previsione di sistemi di alert che avvertano il cliente della pubblicazione di informative a lui rivolte nell’area web dell’impresa. Si chiarisce, altresì, che non sussiste un “obbligo” di effettuare le comunicazioni al cliente mediante pubblicazione nell’area web riservata. Pertanto, nel caso in cui il contraente abbia attivato entrambi i canali (area web e comunicazioni via e- mail) la scelta sulla modalità da prediligere è demandata alle parti; fermo restando che le comunicazioni diverse da quelle previste dall’articolo 38 sexies dovranno avvenire via e- mail.

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Samples: Contratto Con Partecipazione Agli Utili

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. ANIAItaliana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere, Intesa San Paolo entro il 31 maggio di ogni anno, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: ▪ per la per la componente unit linked: - cumulo dei premi versati dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; - dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; - numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch; - numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il xxxxpremio relativo alle coperture di puro rischio; - numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento; - importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’Assicurato nell’anno di riferimento; - numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento; - per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita. Xxxxx rilevano che Infine, la materia trovi già disciplina negli articoli 21 Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti e 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, in virtù dei quali già oggisecondo le modalità rese note sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx, per le comunicazioni diverse da quelle per cui è prevista la pubblicazione nell’area web credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le imprese possono adempiere agli obblighi proprie generalità comprensive di informativa scritta mediante invio cartaceo ovvero, in presenza del consenso del contraente, mediante tecniche a distanza. Chiedono, pertanto, lo stralcio dell’articolo che, peraltro, introdurrebbe un ulteriore consenso scritto da parte del cliente, rendendo più complesse le procedure esistenti. In subordine Intesa San Paolo ritiene necessario coordinare l’articolo 10 in commento con le citate disposizioni del Regolamento ISVAP n. 35, quanto meno eliminando dal primo il riferimento all’area web riservata (fattispecie già disciplinata dall’articolo 38 sexies). Sulla stessa linea lo studio legale Xxxxx. Anche altri commenti, tra cui quelli di ANAPA, dell’avv. Parenti e del xxxx. Xxxxx evidenziano che l’articolo in questione introduce l’obbligo di acquisire un consenso scritto ulteriore rispetto a quello già raccolto in attuazione della normativa vigente e che, pertanto, non raggiunge la finalità di semplificazione che il regolamento dovrebbe perseguire. Suggeriscono, pertanto, perlomeno di espungere dalla norma l’inciso “con dichiarazione scritta” o una riformulazione tesa a consentire che il consenso possa essere reso con qualsiasi modalità che ne consenta la tracciabilità (anche via indirizzo e-mail e con compilazione di form nell’area riservata). Le osservazioni di ANIA, Intesa San Paolo e del xxxx. Xxxxx sono accolte e l’articolo è eliminato. E’ integrato l’articolo 7 con una disposizione (comma 5) che prevede valido al quale la possibilità di prestare il consenso all’uso degli strumenti informatici anche in un momento successivo alla conclusione del contratto per tutte Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006. Vari commentatori - tra cui l’ANIA, il xxxx. Xxxxx, lo studio Norton Rose Fulbright, Intesa San Paolo e il Gruppo Generali - propongono di estendere la modalità semplificata delle comunicazioni in corso di contratto già esistenti (pubblicazione in area web riservata), anche alle comunicazioni attualmente non comprese nell’ambito dell’articolo 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, quali quelle indicate agli artt. 16, 17, 20, 36 e 37 e 38 del medesimo regolamento, trattandosi in taluni casi di comunicazioni (come quella per il cambio di denominazione sociale o di sede sociale) che producono costi elevati senza comportare benefici rilevanti per i clienti. Intesa San Paolo, in particolare, propone di includere nell’articolo 38 sexies tutte le tipologie di comunicazioni alla clientela o, in subordine, almeno quelle ex artt. 16, 20 e 38 del medesimo regolamento, nonché, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di doverne confermare l’attuale formulazione, di seguire la stessa logica anche rispetto all’articolo 10 in commento. Propone tuttavia di prevedere che le imprese debbano informare il contraente con idonei sistemi di alert in tutti i casi in cui la comunicazione venga messa a disposizione nell’area web riservata. Altri commentatori chiedono di chiarire se la pubblicazione nell’area web riservata sia obbligatoria anche per fattispecie già coperte dall’invio via e-mail e se il consenso/dichiarazione possa essere rilasciato e registrato in modalità elettronica, soprattutto per coloro che interagiscono on-line con intermediari ed imprese (point and click, area personale per i già clienti, ecc.). L’eliminazione dell’articolo in commento e la sua formulazione più generica inserita nel nuovo comma 5 dell’articolo 7 consente di avvalersi della posta elettronica per tutte le comunicazioni in corso di contratto e non solo, quindi, per quelle per le quali è consentita la pubblicazione nell’aria web riservata ai sensi dell’articolo 38-sexies del Regolamento ISVAP n. 35. Non si ritiene al momento opportuno modificare le disposizioni in tema di area web riservata, essendo le stesse di recente adozione. In linea generale, tuttavia, si guarda con favore alla previsione di sistemi di alert che avvertano il cliente della pubblicazione di informative a lui rivolte nell’area web dell’impresa. Si chiarisce, altresì, che non sussiste un “obbligo” di effettuare le comunicazioni al cliente mediante pubblicazione nell’area web riservata. Pertanto, nel caso in cui il contraente abbia attivato entrambi i canali (area web e comunicazioni via e- mail) la scelta sulla modalità da prediligere è demandata alle parti; fermo restando che le comunicazioni diverse da quelle previste dall’articolo 38 sexies dovranno avvenire via e- mail.

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Samples: Contratto Con Partecipazione Agli Utili

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. ANIANobis Vita S.p.A. si impegna a trasmettere, Intesa San Paolo entro il 31 maggio di ogni anno, documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: - Cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; - Dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; - Numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch; - Numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il xxxxpremio relativo alle coperture di puro rischio; - Numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento; - Importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di riferimento oppure per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione; - Numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento; - Per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita. Xxxxx rilevano che Infine l’Impresa si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. E’ inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la materia trovi già disciplina negli articoli 21 e 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35facoltà di richiedere all’Impresa, in virtù dei quali già oggisecondo le modalità rese note sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, per le comunicazioni diverse da quelle per cui è prevista la pubblicazione nell’area web credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le imprese possono adempiere agli obblighi proprie generalità comprensive di informativa scritta mediante invio cartaceo ovvero, in presenza del consenso del contraente, mediante tecniche a distanza. Chiedono, pertanto, lo stralcio dell’articolo che, peraltro, introdurrebbe un ulteriore consenso scritto da parte del cliente, rendendo più complesse le procedure esistenti. In subordine Intesa San Paolo ritiene necessario coordinare l’articolo 10 in commento con le citate disposizioni del Regolamento ISVAP n. 35, quanto meno eliminando dal primo il riferimento all’area web riservata (fattispecie già disciplinata dall’articolo 38 sexies). Sulla stessa linea lo studio legale Xxxxx. Anche altri commenti, tra cui quelli di ANAPA, dell’avv. Parenti e del xxxx. Xxxxx evidenziano che l’articolo in questione introduce l’obbligo di acquisire un consenso scritto ulteriore rispetto a quello già raccolto in attuazione della normativa vigente e che, pertanto, non raggiunge la finalità di semplificazione che il regolamento dovrebbe perseguire. Suggeriscono, pertanto, perlomeno di espungere dalla norma l’inciso “con dichiarazione scritta” o una riformulazione tesa a consentire che il consenso possa essere reso con qualsiasi modalità che ne consenta la tracciabilità (anche via indirizzo e-mail e con compilazione di form nell’area riservata)valido al quale l’Impresa potrà trasmettere le opportune comunicazioni. Le osservazioni di ANIA, Intesa San Paolo e Ai sensi dell’articolo 1929 del xxxx. Xxxxx sono accolte e l’articolo è eliminato. E’ integrato l’articolo 7 con una disposizione (comma 5) che prevede la possibilità di prestare il consenso all’uso degli strumenti informatici anche in un momento successivo alla conclusione del contratto per tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006. Vari commentatori - tra cui l’ANIACodice Civile, il xxxxBeneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Xxxxx, lo studio Norton Rose Fulbright, Intesa San Paolo e il Gruppo Generali - propongono di estendere la modalità semplificata delle comunicazioni in corso di contratto già esistenti (pubblicazione in area web riservata), anche alle comunicazioni attualmente non comprese nell’ambito dell’articolo 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, quali quelle indicate agli artt. 16, 17, 20, 36 e 37 e 38 del medesimo regolamento, trattandosi in taluni casi di comunicazioni (come quella per il cambio di denominazione sociale o di sede sociale) che producono costi elevati senza comportare benefici rilevanti per i clienti. Intesa San PaoloQuesto significa, in particolare, propone di includere nell’articolo 38 sexies tutte le tipologie di comunicazioni alla clientela o, in subordine, almeno quelle ex artt. 16, 20 e 38 del medesimo regolamento, nonché, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di doverne confermare l’attuale formulazione, di seguire la stessa logica anche rispetto all’articolo 10 in commento. Propone tuttavia di prevedere che le imprese debbano informare il contraente con idonei sistemi prestazioni corrisposte a seguito di alert in tutti i casi in cui la comunicazione venga messa a disposizione nell’area web riservata. Altri commentatori chiedono di chiarire se la pubblicazione nell’area web riservata sia obbligatoria anche per fattispecie già coperte dall’invio via e-mail e se il consenso/dichiarazione possa essere rilasciato e registrato in modalità elettronica, soprattutto per coloro che interagiscono on-line con intermediari ed imprese (point and click, area personale per i già clienti, ecc.). L’eliminazione dell’articolo in commento e la sua formulazione più generica inserita nel nuovo comma 5 dell’articolo 7 consente di avvalersi della posta elettronica per tutte le comunicazioni in corso di contratto decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non solo, quindi, per quelle per le quali è consentita la pubblicazione nell’aria web riservata ai sensi dell’articolo 38-sexies del Regolamento ISVAP n. 35. Non si ritiene al momento opportuno modificare le disposizioni in tema sono soggette all’imposta di area web riservata, essendo le stesse di recente adozione. In linea generale, tuttavia, si guarda con favore alla previsione di sistemi di alert che avvertano il cliente della pubblicazione di informative a lui rivolte nell’area web dell’impresa. Si chiarisce, altresì, che non sussiste un “obbligo” di effettuare le comunicazioni al cliente mediante pubblicazione nell’area web riservata. Pertanto, nel caso in cui il contraente abbia attivato entrambi i canali (area web e comunicazioni via e- mail) la scelta sulla modalità da prediligere è demandata alle parti; fermo restando che le comunicazioni diverse da quelle previste dall’articolo 38 sexies dovranno avvenire via e- mailsuccessione.

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