COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Clausole campione

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. La Compagnia trasmetterà al Contraente con ca- denza annuale l’estratto conto della posizione as- sicurativa, consistente in valorizzazioni dettagliate relative al Contratto, con indicazione, tra le altre, del Valore del Contratto alla data di rilevamento periodica nonché del numero delle quote even- tualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio relativo alle prestazioni legate al rischio di decesso dell’Assicurato. Le valorizzazioni rappresentano la situazione dell’investimento al momento della data di rile- vamento del periodo di riferimento e non sono indicative delle prestazioni future, il cui valore è soggetto a oscillazioni di mercato. Il Contraente può richiedere in ogni momento alla Compagnia una informazione relativa al valore del Contratto. In caso di Contratto a Durata Determinata, No- vis comunica al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del Contratto, il termine di scadenza e la documentazione da trasmettere per ottenere la liquidazione della prestazione caso Vita. Qualora in corso di contratto l’impresa accerti che il Valore del Contratto, costituito dalla som- ma delle quote complessivamente detenute dal contraente, si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare del premio, o di una sua parte, tenuto conto di eventuali riscatti, ne dà comuni- cazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è forni- ta in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’intermediario competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A. Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dalla normativa e dai regolamenti interni dello Stato estero di nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento dell’importo che è stata obbligata a versare alle Autorità dello Stato estero in conseguenza del trasferimento di residenza. Il Contraente si obbliga altresì a comunicare per iscritto alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. ANIA, Intesa San Paolo e il xxxx. Xxxxx rilevano che la materia trovi già disciplina negli articoli 21 e 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, in virtù dei quali già oggi, per le comunicazioni diverse da quelle per cui è prevista la pubblicazione nell’area web riservata, le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa scritta mediante invio cartaceo ovvero, in presenza del consenso del contraente, mediante tecniche a distanza. Chiedono, pertanto, lo stralcio dell’articolo che, peraltro, introdurrebbe un ulteriore consenso scritto da parte del cliente, rendendo più complesse le procedure esistenti. In subordine Intesa San Paolo ritiene necessario coordinare l’articolo 10 in commento con le citate disposizioni del Regolamento ISVAP n. 35, quanto meno eliminando dal primo il riferimento all’area web riservata (fattispecie già disciplinata dall’articolo 38 sexies). Sulla stessa linea lo studio legale Xxxxx. Anche altri commenti, tra cui quelli di ANAPA, dell’avv. Parenti e del xxxx. Xxxxx evidenziano che l’articolo in questione introduce l’obbligo di acquisire un consenso scritto ulteriore rispetto a quello già raccolto in attuazione della normativa vigente e che, pertanto, non raggiunge la finalità di semplificazione che il regolamento dovrebbe perseguire. Suggeriscono, pertanto, perlomeno di espungere dalla norma l’inciso “con dichiarazione scritta” o una riformulazione tesa a consentire che il consenso possa essere reso con qualsiasi modalità che ne consenta la tracciabilità (anche via e-mail e con compilazione di form nell’area riservata). Le osservazioni di ANIA, Intesa San Paolo e del xxxx. Xxxxx sono accolte e l’articolo è eliminato. E’ integrato l’articolo 7 con una disposizione (comma 5) che prevede la possibilità di prestare il consenso all’uso degli strumenti informatici anche in un momento successivo alla conclusione del contratto per tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4/2006. Vari commentatori - tra cui l’ANIA, il xxxx. Xxxxx, lo studio Norton Rose Fulbright, Intesa San Paolo e il Gruppo Generali - propongono di estendere la modalità semplificata delle comunicazioni in corso di contratto già esistenti (pubblicazione in area web riservata), anche alle comunicazioni attualmente non comprese nell’ambito dell’articolo 38 sexies del Regolamento ISVAP n. 35, quali quelle indicate agli artt. 16, 17, 20, 36 e 37 e 38 del medesimo regolamento, trattandosi in taluni casi di comunicazion...
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. L’Impresa invia al Contraente, entro il 31 maggio di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni: - dettaglio del Premio Unico Versato, del Premio Investito, del numero e del controvalore delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente alla fine dell’anno di riferimento e al 31 dicembre dell’anno precedente; - importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell’anno di riferimento.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. Italiana Assicurazioni si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, una comunicazione relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato e il nominativo dei Beneficiari. Italiana Assicurazioni si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni minimali: - cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto e valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione precedente; - dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento; - valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento; - valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione; - valore di riscatto maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione; - tasso annuo di rendimento finanziario riconosciuto della gestione, come specificato al precedente articolo 10, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. L’Impresa invia al Contraente, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’Estratto conto annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni: - ammontare del Premio Unico versato e del Capitale Assicurato Adeguato alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; - importo dei Riscatti parziali effettuati nell’anno di riferimento; - Capitale Assicurato Adeguato alla data di riferimento dell’estratto conto; - Valore di Riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO. 1. L’impresa comunica al contraente, almeno sessanta giorni prima dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa.