Common use of Collaudi Clause in Contracts

Collaudi. 5.1 La Venditrice garantisce la rispondenza dei materiali venduti alle specifiche contenute nella Conferma d’Ordine. L’eventuale collaudo del prodotto deve essere espressamente richiesto dall’Acquirente all’atto dell’ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice nella Conferma d’Ordine; esso può avvenire soltanto negli stabilimenti della Venditrice prima della spedizione o consegna per il trasporto. Il collaudo dei materiali s’intende liberativo a tutti gli effetti. 5.2 Il collaudo può essere eseguito secondo le norme UNI o EURONORM o secondo i Capitolati degli Enti di Controllo o secondo particolari prescrizioni. Le parcelle degli enti collaudatori esterni (enti ufficiali o incaricati dal cliente) sono a totale carico dell’Acquirente, salvo indicazione contraria. 5.3 Lo stabilimento della Venditrice darà notizia all’Acquirente dell’approntamento del prodotto al collaudo, perché l’Acquirente stesso possa dare tempestive istruzioni all’Ente da lui designato. 5.4 Quando il collaudo debba essere eseguito da incaricati dell’Acquirente, ove gli stessi incaricati non inizino il collaudo stesso entro tre giorni solari dalla notifica dell’approntamento dei materiali, s’intende che l’Acquirente rinuncerà al collaudo e che i materiali saranno tacitamente dallo stesso accettati. In tal caso, la Venditrice si ritiene autorizzata ad eseguire la relativa spedizione. 5.5 Il prodotto eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per la Venditrice, il solo obbligo della sostituzione nel più breve tempo possibile senza che l’Acquirente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. 5.6 Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere dell’Acquirente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla Venditrice saranno addebitate all’Acquirente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.)

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Collaudi. 5.1 La Venditrice garantisce 32.1 Eventuali ispezioni e collaudi preliminari alla consegna saranno effettuati in conformità alle procedure standard di Cytiva. 32.2 FAT: Se inclusi nel Contratto, i collaudi FAT saranno eseguiti dall’Acquirente presso il laboratorio di Cytiva (o altro luogo specificato da Cytiva) a una data stabilita di comune accordo e saranno svolti in conformità al protocollo FAT. Il protocollo FAT ricade sotto la rispondenza dei materiali venduti alle specifiche contenute nella Conferma d’Ordine. L’eventuale collaudo del prodotto deve essere espressamente richiesto dall’Acquirente all’atto dell’ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice nella Conferma d’Ordine; esso può avvenire soltanto negli stabilimenti della Venditrice responsabilità dell’Acquirente e sarà fornito a ▇▇▇▇▇▇ per l’approvazione almeno trenta (30) giorni prima della spedizione data dei collaudi FAT concordata... L’Acquirente può richiedere di scegliere i test da inserire nei collaudi FAT da un elenco di collaudi standard di Cytiva e, se richiesto, Cytiva preparerà un modulo standard che potrà essere utilizzato dall’Acquirente per registrare i risultati di FAT. Qualora l’Acquirente ometta di fornire il protocollo FAT come qui richiesto o consegna per il trasportodi eseguire i collaudi FAT alla data concordata, i FAT saranno ritenuti completati. Il collaudo dei materiali s’intende liberativo a tutti gli effettiEventuali collaudi aggiuntivi richiesti dall’Acquirente sono soggetti alla definizione congiunta di eventuali spese aggiuntive e modifiche delle date di consegna. L’Acquirente sosterrà i propri costi collegati ai collaudi FAT. 5.2 32.3 Il completamento di ispezioni e collaudi preliminari alla consegna in base alle procedure standard di Cytiva e di qualsiasi collaudo può essere eseguito secondo le norme UNI o EURONORM o secondo i Capitolati degli Enti di Controllo o secondo particolari prescrizioni. Le parcelle degli enti collaudatori esterni (enti ufficiali o incaricati dal cliente) sono a totale carico dell’AcquirenteFAT pertinente sarà considerato come l’autorizzazione per la consegna, salvo indicazione contraria. 5.3 Lo stabilimento della Venditrice darà notizia all’Acquirente dell’approntamento del prodotto al collaudo, perché qualora l’Acquirente stesso possa dare tempestive istruzioni all’Ente da lui designato. 5.4 Quando il collaudo debba essere eseguito da incaricati dell’Acquirente, ove gli stessi incaricati informi per iscritto Cytiva di qualsiasi non inizino il collaudo stesso conformità entro tre (3) giorni solari dalla notifica dell’approntamento dei materialidal completamento di tali FAT, s’intende nel qual caso ▇▇▇▇▇▇ compirà ogni ragionevole sforzo sotto il profilo commerciale per garantire che l’Acquirente rinuncerà al collaudo e che i materiali saranno tacitamente dallo stesso accettati. In tal caso, la Venditrice si ritiene autorizzata ad eseguire la relativa spedizionele Apparecchiature siano conformi ai Criteri di Collaudo. 5.5 Il prodotto eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per la Venditrice, il solo obbligo della sostituzione nel più breve tempo possibile senza che l’Acquirente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. 5.6 Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere dell’Acquirente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla Venditrice saranno addebitate all’Acquirente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.)

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Sources: Standard Terms and Conditions for the Sale of Products and Services

Collaudi. 5.1 La Venditrice garantisce Come specificato nella tabella che collega fasi, attori e cicli di vita al par 5.2.1 per la rispondenza dei materiali venduti alle specifiche contenute nella Conferma d’Ordine. L’eventuale collaudo del prodotto deve essere espressamente richiesto dall’Acquirente all’atto dell’ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice nella Conferma d’Ordine; esso può avvenire soltanto negli stabilimenti della Venditrice prima della spedizione fase progettuale di ▇▇▇▇▇▇▇▇ l’attore responsabile è Consip o consegna per il trasportoterzi da essa delegati. Il collaudo dei materiali s’intende liberativo sarà svolto nei tempi previsti dal Piano di Lavoro, con il supporto del Fornitore. La durata del collaudo è dipendente dalle caratteristiche, dimensioni e criticità dell’intervento e sarà, di norma, non inferiore a tutti gli effetti. 5.2 Il collaudo può essere eseguito secondo le norme UNI o EURONORM o secondo i Capitolati degli Enti 15 giorni solari effettivi, cioè escludendo l’eventuale periodo di Controllo o secondo particolari prescrizioni. Le parcelle degli enti collaudatori esterni (enti ufficiali o incaricati dal cliente) sono a totale carico dell’Acquirentepredisposizione dell’ambiente, salvo indicazione contraria. 5.3 Lo stabilimento quanto diversamente specificato per singoli obiettivi. L’attività di collaudo verrà svolta negli ambienti (collaudo) Consip e/o dell’Amministrazione, secondo gli standard e gli indirizzi metodologici indicati da Consip, attuando le modalità del Piano di Collaudo. Consip predisporrà il Piano di collaudo a partire dal Piano dei test prodotto dal Fornitore cui potranno essere aggiunti ulteriori casi di test definiti da Consip e/o dall’Amministrazione. Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di verifica tutti i prodotti della Venditrice darà notizia all’Acquirente dell’approntamento fase realizzativa e la loro congruenza con i prodotti delle fasi precedenti. Durante le attività di collaudo il Fornitore è obbligato ad assicurare a Consip il supporto descritto al paragrafo 5.2.1 che costituisce parte integrante dell’intervento progettuale. Allo stesso modo costituisce parte integrante dell’intervento progettuale l’esecuzione di test di certificazione, effettuati presso il Laboratorio di certificazione RGS, a garanzia: dell’aderenza agli standard, della compatibilità alle piattaforme di riferimento delle postazioni utente, della compatibilità con le altre applicazione che condividono la stessa rete e lo stesso parco client. All’atto dell’accettazione della fornitura, in caso di esito positivo del prodotto al collaudo, perché l’Acquirente stesso possa dare tempestive istruzioni all’Ente verrà redatto e sottoscritto da lui designato. 5.4 Quando ▇▇▇▇▇▇ il verbale di collaudo ed accettazione, cui sarà allegato il documento Rapporto di collaudo in cui sono tracciate le attività svolte durante il collaudo debba essere eseguito da incaricati dell’Acquirentestesso. La presenza di anomalie che, ove gli stessi incaricati a giudizio di ▇▇▇▇▇▇, per gravità o numerosità, non inizino il consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo stesso entro tre giorni solari dalla notifica dell’approntamento dei materiali, s’intende che l’Acquirente rinuncerà al collaudo e che i materiali saranno tacitamente dallo stesso accettati. In tal caso, provocherà la Venditrice si ritiene autorizzata ad eseguire la relativa spedizione. 5.5 Il prodotto eventualmente respinto nel corso sospensione del collaudo comporta, stesso. I nuovi termini di inizio e fine collaudo decorreranno dalla consegna della versione corretta dei prodotti. La rimozione delle eventuali anomalie riscontrate durante la fase di collaudo è assoggettata ai livelli di servizio previsti all’ Appendice 5 del presente documento. Nell’Appendice 4 sono contenuti gli standard Consip da utilizzare anche per la Venditrice, il solo obbligo della sostituzione nel più breve tempo possibile senza che l’Acquirente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenutecollaudo. Nell’Appendice 6 sono descritti i contenuti di tutti i prodotti da utilizzare anche nella fase di collaudo. 5.6 Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere dell’Acquirente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla Venditrice saranno addebitate all’Acquirente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.)

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Sources: Service Agreement

Collaudi. 5.1 8.1. La Venditrice RGS garantisce la rispondenza dei materiali venduti alle specifiche contenute nella Conferma d’Ordineconferma d’ordine. I prodotti realizzati direttamente dalla RGS sono sottoposti ai collaudi interni durante la produzione secondo le norme tecniche e le procedure di qualità applicate. Se previsto espressamente nella conferma d’ordine, l’acquirente può partecipare al collaudo interno con propri collaudatori. In questo caso la RGS darà notizia all’Acquirente dell’inizio della produzione, affinché l’Acquirente stesso possa dare tempestive istruzioni all’Ente da lui designato per partecipare al collaudo interno. L’eventuale ulteriore collaudo del prodotto dei materiali successivo alla loro produzione deve essere espressamente richiesto dall’Acquirente all’atto dell’ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice RGS nella Conferma d’Ordineconferma d’ordine; esso può avvenire soltanto negli stabilimenti della Venditrice RGS prima della spedizione o consegna per il trasporto. Il , previa comunicazione della RGS di merce pronta per il collaudo dei materiali s’intende liberativo ed è a tutti gli effettitotale carico dell’acquirente. 5.2 8.2. Il collaudo può essere eseguito secondo le norme UNI tecniche nazionali, europee o EURONORM internazionali utilizzate dalla RGS per la produzione dei tubi o secondo i Capitolati degli Enti di Controllo o secondo particolari prescrizioni, come indicato nella conferma d’ordine. Il collaudo dei materiali effettuato dall’acquirente s’intende liberativo a tutti gli effetti. Le parcelle degli enti collaudatori esterni (enti ufficiali o incaricati dal clientedall’acquirente) sono a totale carico dell’Acquirente, salvo indicazione contraria. 5.3 Lo stabilimento della Venditrice darà notizia all’Acquirente dell’approntamento del prodotto al collaudo, perché l’Acquirente stesso possa dare tempestive istruzioni all’Ente da lui designato. 5.4 8.3. Quando il collaudo debba essere eseguito da incaricati dell’Acquirente, ove gli stessi incaricati non inizino il collaudo stesso entro tre nei giorni solari dalla notifica dell’approntamento dei materialiprevisti per la produzione del materiale ordinato, per cause non imputabili alla RGS, s’intende che l’Acquirente rinuncerà abbia rinunciato al collaudo e che i materiali saranno siano stati tacitamente dallo stesso accettati. In tal caso, la Venditrice RGS si ritiene riterrà autorizzata ad eseguire la relativa spedizione, e/o a proseguire l'ulteriore lavorazione e fabbricazione. 5.5 8.4. Il prodotto eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per la VenditriceRGS, il solo obbligo della sostituzione nel più breve tempo possibile senza che l’Acquirente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. 5.6 8.5. Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere dell’Acquirente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla Venditrice RGS, saranno addebitate all’Acquirente stesso tutte le maggiori spese ed i costi, diretti ed indiretti, derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, eccsospensione.)

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita