CODICE PRIVACY Clausole campione

CODICE PRIVACY. (Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - il "Regolamento Privacy") Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, protezione, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione) o comunque errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e include le conseguenze degli ERRORI commessi dall’ASSICURATO nell’ambito dello svolgimento di incarichi di Data Protection Officer per conto dei propri clienti. La presente garanzia opera a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla POLIZZA, compresi i contratti assicurativi Cyber, a copertura dagli attacchi informatici.
CODICE PRIVACY. La garanzia è operante per eventuali PERDITE causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento; Regolamento UE 679/2016) o comunque ricollegabili all’errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. Si intende comunque esclusa l’attività di Data Protection Officer. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
CODICE PRIVACY. (D.Lgs. 196/2003) errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.
CODICE PRIVACY responsabilità civile derivante all’Assicurato in applicazione del D.Lgs. 196/2003 in materia di Privacy (Codice della Privacy) per Danni causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione)l sospensione e/o interruzione di attività di terzi che sia conseguenza diretta dell’attività professionale oggetto della presente polizza.
CODICE PRIVACY. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) di dati personali di terzi Dlgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.) semprechè l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia è operante a condizione che l’attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività assicurata, rimanendo escluso il trattamento di dati aventi finalità commerciali.
CODICE PRIVACY. Il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice di protezione in materia di dati personali), e successive modifiche, entrato in vigore il 1° Gennaio 2004, e disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/16 (consultabile anche sul sito xxx.xxxxxxx.xx)

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  • INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a cor- redo dell’offerta di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vi- gente. L’informativa completa di cui all’art. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx– “Regole e documentazione”.

  • INFORMATIVA PRIVACY Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx/ contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a: • soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; • Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; - XxxxXxx; - Guernsey;- Isola di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay. • Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). • Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali. Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato; La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

  • Tutela della privacy Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi dell’art. 13, comma 1 D. Lgs 196 del 30/06/2003 e xx.xx.: - che i dati personali forniti dallo stesso saranno raccolti presso le strutture organizzative della committenza per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata, anche successivamente per finalità inerenti la gestione del rapporto con il professionista. - che le medesime informazioni potranno essere indicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate. - di godere dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196 tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, ovvero di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze. L’aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell’esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti. Il professionista si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e xx.xx.). Ferme restando le sanzioni previste dal citato D.lgs. 196/2003 e xx.xx., il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capoverso può essere valutato dall’Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 15.

  • Privacy Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A.1. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 alla convenzione tra Azienda e l’Istituto di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

  • Codice Etico 1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Resta inteso che: La mancata presentazione di un documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto previsto dall’art. n. 9 del Capitolato Speciale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente bando; in ogni caso la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di detto termine per il tempo necessario alla conclusione della procedura; All’apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale dell’Impresa o chiunque vi abbia interesse; Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 29, comma 1 e n. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno effettuate dall'Amministrazione via posta elettronica certificata o mezzo analogo; A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni; In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo; In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all’operatore economico mandatario capogruppo. Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC, già indicato nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, al quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante via PEC all'indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx;  Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente;  In assenza dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario o in caso di rinuncia del medesimo all’aggiudicazione dell’appalto l’esecuzione del servizio, previa escussione della cauzione provvisoria, verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria;  Se l’appaltatore fallisse, o risultasse gravemente inadempiente nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare il secondo classificato e stipulare un nuovo contratto, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede di gara;  L’aggiudicazione non sarà vincolante per l’AOB, la quale si riserva di non addivenire alla stipula del contratto per qualsiasi legittima motivazione.  All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:  Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  Trasmissione del proprio DUVRI, sottoscritto dal Legale Rappresentante;  Il contratto verrà stipulato nei tempi e modi di cui all’art. n. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di antimafia, e fatte salve altresì le norme vigenti in materia di autotutela;  Al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata nel modello denominato “Accreditamento Impresa” disponibile online unitamente a tutta la documentazione di gara;  Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” xxx.xxxxxxxx.xx e sulla piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxxxx.xx;  Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx (Telefono 070/539446, dal lunedì al venerdì – PEC: xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx).

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicu- razione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 25 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del deces- so, al netto di eventuali rate insolute che residuano dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Contraente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 31.000,00 per Sinistro come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il premio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni a misura necessari per garantire la conservazione in sicurezza della rete stradale e ciclo-pedonale, dei marciapiedi ed in generale delle aree esterne soggette a passaggio pubblico (a titolo esemplificativo piazze, parcheggi, viabilità interna parchi- cimiteri - sagrati) di competenza del Comune di Giussano. L’accordo quadro in oggetto è un appalto misto di lavori, servizi e forniture, secondo quanto descritto negli articoli seguenti. La natura dei lavori previsti è di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di ripetitività e serialità, ovvero lavori di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, secondo le necessità evidenziate dall’Amministrazione Comunale, attraverso apposito Contratto applicativo e successivi Ordini esecutivi impartiti dalla Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice. Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell’arte, con la massima diligenza da parte dell’appaltatore. Sarà richiesto inoltre di garantire un servizio di pronta reperibilità, come meglio descritto all’art. 3. Infine una minima quota potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti quali ad esempio asfalto del tipo “invernale”, calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino, secondo le necessità evidenziate dalla D.L.