Clausola di continuità Clausole campione

Clausola di continuità. Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue: la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore. Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
Clausola di continuità. 5.1. La garanzia si estende agli eventi che sono avvenuti durante la validità di una precedente polizza di tutela legale sottoscritta dal contraente anche con altro assicuratore e dei quali l’assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:
Clausola di continuità. La presente copertura assicurativa segue senza soluzione di continuità, le precedenti coperture assicurative di Tutela Legale con la Società, aventi le stesse garanzie assicurate nel presente contratto; le garanzie prestate dalla presente polizza si estendono, quindi, anche ai sinistri originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità della suddetta polizza precedente, purché ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
Clausola di continuità. Limitatamente agli Assicurati che alla data di effetto dell’adesione alla presente Polizza nelle modalità previste dall’Articolo 20 che precede, siano titolari di analoga copertura assicurativa che risulti: - stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società; - in scadenza alla data di adesione alla presente Polizza; la copertura assicurativa viene prestata senza soluzione di continuità.
Clausola di continuità. Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/ assicurato trova applicazione quanto segue: la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza XXXXXX e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all’art 8 (1) b). Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti: la polizza XXXXXX abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore, indicato nella polizza XXXXXX; il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata della polizza XXXXXX; l'assicuratore precedente indicato nella polizza XXXXXX abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi; l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro al precedente assicuratore. Di conseguenza, XXXXXX avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza XXXXXX, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX. Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1. I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto. Il Contraente si obbliga a fornire a XXXXXX, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni: nominativo della Compagnia precedente; numero di polizza; condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici; situazione dei sinistri denunciati/ liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia. In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all’art. 11 (1), (3) e (5).
Clausola di continuità. A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nel presente contratto, l’Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Xxxxxxx e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che:
Clausola di continuità. A parziale deroga dell’art. 8.1 RISCHI ESCLUSI lett. a), Reale Mutua si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, a garantire l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato stesso nel corso del Periodo di Assicurazione e/o Periodo di ultrattività, anche se derivante da atti, fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che: - dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta degli atti, fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro a Reale Mutua, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione emesse da Reale Mutua o dai Lloyd’s coverholder Link srl ed intermediate da Mag RS srl stipulate per i medesimi rischi coperti dalla presente Xxxxxxx;
Clausola di continuità. A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nel presente contratto, l’Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, ad indennizzare l'Assicurato a condizione che, dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta di Fatti Noti e fino al momento della notifica del Sinistro all’Assicuratore, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da altra assicurazione a copertura dei medesimi rischi assicurati dalla presente Xxxxxxx, senza interruzione di continuità, e la mancata denuncia ai precedenti assicuratori di tali Fatti Noti derivi esclusivamente dall’impossibilità di denunciarli ai sensi di polizza, impossibilità comprovata dalla documentazione fornita dall’Assicurato; oppure, purchè ricorrano entrambe le seguenti condizioni: • l’Assicurato abbia provveduto a denunciare nei termini previsti dalle polizze tali Fatti Noti ai precedenti assicuratori e gli stessi abbiano provveduto ad aprire una posizione cautelativa; • la Richiesta di Risarcimento derivante da tali Fatti Noti venga notificata all’Assicurato dopo che siano decorsi i termini entro i quali è tenuta in copertura dai precedenti assicuratori.
Clausola di continuità. Agli Assicurati che siano titolari di polizza MCO o Doctors Silver stipulata con una delle Società del Gruppo AmTrust, sono riservate le seguenti condizioni, purché non vi sia soluzione di continuità tra la presente Polizza ed il precedente contratto: • non è necessaria la compilazione di un nuovo Modulo di Proposta, in quanto l’Assicurazione sarà prestata sulla base delle dichiarazioni precedentemente rilasciate. Restano in ogni caso escluse dall’Assicurazione le Richieste di Xxxxxxxxxxxx conseguenti a fatti, circostanze e situazioni già note all’Assicurato e riportate nel Modulo di Proposta compilato precedentemente. • a parziale deroga dell’Art. 3.1 - punto 4, delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso, anche se le stesse sono conseguenza di fatti, circostanze e situazioni portate a conoscenza dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione della polizza MCO o Doctors Silver stipulata con una delle Società del Gruppo AmTrust ed a condizione che non potessero essere validamente denunciate su tale contratto. Tel: 00 0000 0000 Fax: 00 0000 0000 Email: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Compagnia iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n° I.00132 Codice IVASS Impresa n° D933R
Clausola di continuità. La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CTG 2011