Categorie dei lavori Clausole campione

Categorie dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG» - 1.
Categorie dei lavori. Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie.
Categorie dei lavori. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali. - Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e del combinato disposti dagli articoli 60, 61, 90, 107, 108, 109 del DPR 207/2010 le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. - Sono implicitamente comprese nell’importo a base d’asta tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte, perfettamente funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicate nella descrizione dei prezzi o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili. - La categoria di cui al comma 3 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, lettera d).
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane…».
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.
Categorie dei lavori. Ai fini dell'art.61 del d.P.R. n.207 del 2010 sono state individuate le le seguenti categorie.
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere o o-bis) e o o-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al D.M. n. 248 del 2016 e all’allegato «A» al citato regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria «OS33–Coperture speciali».
Categorie dei lavori. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti e del Regolamento generale, i lavori che formano oggetto dell’appalto, appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:
Categorie dei lavori. (Articolo valido solo per appalto a CORPO) pag. 5
Categorie dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 61 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG2» - Opere di Restauro.