Common use of Casi particolari Clause in Contracts

Casi particolari. In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza in vita è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi la Banca accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da Enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza in vita; non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempio, certificati di residenza). In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell’attestazione è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato dal pensionato. Tuttavia, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l’utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse. Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l’identificazione del funzionario e dell’Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l’attestazione autenticata dal “testimone accettabile” con l’indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l’identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l’Istituzione e/o il pubblico ufficiale che ha effettuato l’autenticazione. Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da xxxxxx, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome xxxxxx. Anche in questo caso, peraltro, è necessaria l’attestazione da parte del “testimone accettabile”.

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Casi particolari. In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza in vita vita, è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi la Banca Citibank accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da Enti enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza in vita; : non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempio, esempio certificati di residenza). In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell’attestazione dell’attestazione, è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato dal pensionato. TuttaviaAd ogni modo, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l’utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene può essere esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse. Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l’identificazione del funzionario e dell’Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l’attestazione autenticata dal “testimone accettabile” con l’indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l’identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l’Istituzione e/o il pubblico ufficiale che ha effettuato l’autenticazione. Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da xxxxxx, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome xxxxxx. Anche in questo caso, peraltro, è necessaria l’attestazione da parte del “testimone accettabile”.

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Casi particolari. In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza in vita è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionatiLaddove, in tali casi fase di attivazione, venissero rilevati dei disallineamenti tra i dati utilizzati per il calcolo della Rata Fissa (Consumo annuo, Tipologia d’Uso, residenza, potenza impegnata) come forniti dal Cliente e quelli nella disponibilità del Sistema Informativo Integrato, prevarranno questi ultimi e pertanto PostePay si riserva la Banca accetterà le certificazioni facoltà di esistenza ricalcolare la Rata Fissa, dandone comunicazione al Cliente. In fase di sottoscrizione, in vita emesse mancanza del dato sul Consumo Annuo all’interno della bolletta fornita dal Cliente ai fini del calcolo dell’importo mensile della Rata Fissa (o in presenza di dati riferiti ad un periodo inferiore a 12 mesi), PostePay determinerà il Consumo annuo del Cliente rispetto alla miglior stima effettuata in base ai dati nel proprio possesso, tra cui l’eventuale disponibilità dei profili tipo di consumo forniti da Enti pubblici localiARERA. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza in vita; Alla scadenza della Rata Fissa, qualora non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempiofosse possibile provvedere all’aggiornamento della rata entro i termini riportati al punto ii, certificati l’importo della Rata Fissa si intende confermato oltre la scadenza dei primi 12 mesi e fino alla comunicazione di aggiornamento da parte di PostePay. In caso di modifiche alle caratteristiche della fornitura richieste dal Cliente, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni di potenza o variazione di residenza), l’importo della Rata Fissa potrà essere soggetto a variazioni al fine di adeguarlo alle nuove caratteristiche tecniche della fornitura. In tali casiogni caso il Cliente sarà preventivamente informato delle eventuali modifiche relative all’importo della Rata Fissa. In caso di scelta della Rata Fissa, per facilitare PostePay emetterà le bollette di periodo con frequenza mensile nel corso del mese stesso di competenza della rata, a partire dal mese di attivazione della fornitura. L’emissione della prima bolletta contenente l’importo della rata avrà luogo nel corso del primo mese di attivazione della fornitura con PostePay. Il Cliente corrisponderà a PostePay, entro la gestione scadenza indicata in bolletta, un importo pari alla Rata Fissa, a prescindere dall’importo derivante dall’applicazione delle procedure Condizioni Economiche di validazione dell’attestazione è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate cui all’art. 2 ai consumi effettuati dal cliente, comunque riportati in bolletta e puntualmente aggiornati con i dati di misura messi a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato disposizione dal pensionato. Tuttavia, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l’utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse. Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l’identificazione del funzionario e dell’Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l’attestazione autenticata dal “testimone accettabile” con l’indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l’identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l’Istituzione e/o il pubblico ufficiale che ha effettuato l’autenticazione. Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da xxxxxx, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome xxxxxx. Anche in questo caso, peraltro, è necessaria l’attestazione da parte del “testimone accettabile”Distributore.

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Casi particolari. Nell’ambito del dibattito sulle entità conferibili si danno casi rispetto ai quali maggiori sono state le divergenze interpretative in passato e recenti ed incisive le novità legislative di settore. In occasione talune ipotesi, alla luce delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza riforma e dell’apertura offerta dall’ampia previsione dell’art. 2464, co. 2 non sembrano esservi più dubbi quanto alla conferibilità in vita sé, potendo piuttosto porsi problemi di qualificazione della fattispecie e, conseguentemente, di regole da applicare; si tratta di ipotesi di difficile o comunque incerta riconducibilità all’una o altra di quelle espressamente previste e disciplinate all’art. 2464 e rispetto alle quali, come accennato (n. 24) si pone l’interrogativo se si possa attingere alle soluzioni previste per i conferimenti d’opera e servizi (la polizza di assicurazione o la fideiussione). Tra i casi rispetto ai quali per un certo periodo vi è emerso chestata incertezza circa la conferibilità in sé e rispetto ai quali sono intervenute modifiche legislative decisive vi è certamente quello dei diritti di proprietà intellettuale, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibankdel know-how e del diritto al nome e all’immagine. Per evitare quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale ed il know-how non sembrano ormai esservi dubbi sulla loro conferibilità in società quali beni in natura. Le incertezze ⎪24 ⎪25 ⎪26 27⎪ 28⎪ interpretative in merito a tali entità derivavano sia dalla difficoltà ai pensionatidi valutazione economica legata all’innovatività (e conseguente imprevedibilità del successo commerciale) dei risul- tati, sia, in particolare, dalla considerazione della suscettibilità di valutazione economica come espropriabilità. Il rilievo crescente di tali casi beni nella c.d. “economia della conoscenza” ha accelerato la Banca accetterà le certificazioni necessità di esistenza individuare criteri di misurazione del valore certi ed obiettivi sia in vita emesse sede di conferimento, che di costituzione di garanzie (CIAN [2009], 40), come pure in sede di liquidazione dei danni da Enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza in vita; non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità violazione (ad esempio, certificati di residenzaRENOLDI [2007]). In tal senso le indicazioni più innovative rispetto alla misurazione del valore vengono dagli studi messi a punto nell’am- bito del diritto della concorrenza per determinare la quota di mercato che tali casibeni possono garantire al loro titolare (RENOLDI [2007], per facilitare 18). Rispetto al tema della valutazione economica e quindi della conferibilità di tali beni la gestione delle procedure riforma del Codice della Proprietà Industriale del 2005 (d.lgs. 10.2.2005, n. 30 e poi d.lgs. 13.8.2010 n. 131 c.d “correttivo”) ha introdotto una categoria del tutto nuova, quella dei diritti di validazione dell’attestazione è necessario proprietà industriale non titolati (art. 2, art. 98 CPI). Nel panorama dei diritti di proprietà industriale si distingue oggi tra diritti titolati, che si ottengono a seguito di una procedura amministrativa di rilascio di un titolo attraverso la registrazione o brevettazione e diritti non titolati, ossia situazioni giuridiche di fatto, tutelate però, anch’esse – ed in ciò consiste la novità – attraverso la tecnica del diritto esclusivo. Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice i marchi non registrati, le inven- zioni non brevettate, le conoscenze tecniche aziendali alle quali è, almeno in parte, riconducibile il know-how, erano tutelate attraverso la disciplina della concorrenza sleale, che offriva una tutela di carattere personale ed obbligatoria, ovverosia una tutela solo rispetto a comportamenti contrari alla lealtà e correttezza professionale. Con l’entrata in vigore del nuovo codice sia i marchi non registrati, che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo invenzioni non brevettate sono state equiparate dal punto di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Bancavista della tecnica di tutela alle invenzioni brevettate e ai marchi registrati; anch’essi sono, compilato dal pensionato. Tuttaviainfatti, al oggi, tutelati attraverso la tecnica del diritto esclusivo che permette di fuori dei casi di effettiva impossibilitàagire giudizialmente verso chiunque utilizzi o sfrutti il medesimo trovato, è auspicabile l’utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel salvo il caso in cui pervengano certificazioni diverse– opportuna correzione introdotta dal d.lgs. 13.8.2010 n. 131 – “esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo” (art. 99 CPI). In altri termini, sarà necessario verificare pur dandosi differenti condizioni di accesso alla protezione (con o senza proce- dimento amministrativo) la sussistenza tecnica di tutela utilizzata è in entrambi i casi quella del diritto esclusivo. Da parte le critiche che tale opzione legislativa sollecita sulle ricadute concorrenziali (ROMANO [2010], 599), dal punto di vista della conferibilità di tali entità e segnatamente dei requisiti formali diritti non titolati, certamente si assiste ad un incremento decisivo del grado di certezza soprattutto in termini in circolazione e sostanziali conseguentemente in termini di valutazione eco- nomica di tali diritti (SPOLIDORO [2006], 498). La tutela tramite il diritto esclusivo anche di situazioni di fatto ne agevola, infatti, la circolazione, offrendo maggiore protezione soprat- tutto nelle vicende traslative, che rendono accettabile in passato esponevano il titolare del diritto ai rischi legati alla divulgazione del segreto; oggi questi rischi sono in larga parte ridimensionati e ciò senz’altro incide sulla suscettibilità di valutazione economica di tali diritti (XXXXXXXX [2009], 2993), offrendo così argomenti a supporto di quelle interpretazioni che già in passato ne sostenevano la certificazioneconferibilità (XXXXXXXX [1989]; XXXXXXXXX [1988]). Alcune argomentazioni sostenute per i diritti di proprietà intellettuale e alcune delle ricadute della riforma del CPI accennata (§ 27) valgono anche rispetto al tema della conferibilità del know-how, con discussa già all’epoca dell’entrata in vigore della II direttiva, soprattutto in ragione della eterogeneità di contributi che vengono ricondotti alla nozione di saper fare. Incertezze si davano allora sulla qualificabilità del know-how, ora come bene in natura, qualora esso consistesse prevalentemente in conoscenze tecniche segrete, ora come servizio qualora esso consistesse prevalentemente in abilità oggettivamente identi- ficabili, rimesse tuttavia alla capacità personale del conferente. Certamente, i problemi di qualificazione in parte persistono, potendo ricondursi al termine know-how un insieme non sempre facilmente districabile di conoscenze e abilità, ma oggi le “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali” sono discipli- nate agli artt. 98 e 99 CPI e sono tutelate attraverso un diritto esclusivo non titolato di proprietà industriale (art. 2 CPI); tale soluzione offre margini più ampi di certezza rispetto ad eventuali rischi di violazione del segreto e conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vitadispersione dell’innovazione. Inoltre, qualora per quanto riguarda il certificato non risulti idoneosaper fare considerato come capacità o abilità personale nello svolgere determinate attività esso può, il processo dal punto di produzione vista della prova disciplina applicabile, essere ricondotto alla prestazione di esistenza un servizio, così come già in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverseparte proposto nell’am- bito del dibattito sull’argomento (SPOLIDORO [1988], 24) assistito, oggi, dalle relative “assicu- razioni”. Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino Tema connesso a quello dello sfruttamento dei diritti di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l’identificazione del funzionario e dell’Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l’attestazione autenticata dal “testimone accettabile” con l’indicazione dell'Istituzione proprietà intellettuale e del know-how è poi quello della conferibilità del diritto all’uso del nome civile (XXXXXX XXXXXXX xx [2008], 287; SPADA [2009], 11) o dell’immagine di personaggi noti e cognome del funzionario che ha verificato l’identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l’Istituzione e/o il pubblico ufficiale che ha effettuato l’autenticazione. Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da xxxxxx, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome xxxxxxparticolarmente accreditati. Anche in questo casotal caso si tratta di entità certamente riconducibili alla nozione tracciata all’art. 2464, peraltroco. 2, è necessaria l’attestazione ed in particolare alla classe dei conferimenti in natura, rispetto ai quali i dubbi del passato sono stati parzialmente risolti da parte interventi legislativi di settore. Per quanto riguarda sia lo sfruttamento del nome che dell’immagine di un personaggio noto l’art. 8 del CPI ammette, infatti, ormai, la possibilità di registrare come marchio il ritratto, il nome e altri segni; conseguentemente sarà possibile conferire in godimento o cedere alla società secondo la disciplina dei conferimenti in natura anche i diritti relativi a tali segni (XXXXXXXX [2008], 56, nt. 27), realizzando per tale via uno degli obiettivi della riforma consistente nell’offrire ai soci la possibilità di testimone accettabilepersonalizzare” l’apporto e la partecipazione all’impresa sociale. Un ultimo cenno in tema di entità conferibili deve, infine, essere concesso ai c.d. “nuovi beni, entità spesso di ancora incerta qualificazione giuridica, non assistite da specifici diritti esclusivi e quindi da un regime proprietario che ne agevoli la circolazione e la tutela, ma che sono, tuttavia, economicamente appetibili anche sotto il profilo dell’esercizio in comune dell’attività di impresa (MASI/Comm. XXX [0000], 1429). Così, per esemplificare, ci si domanda se e a quali condizioni siano conferibili in una società a responsabilità limitata i diritti di utilizzazione economica di un “format” televisivo o ancora se e come siano ⎪29 ⎪30 ⎪31 conferibili diritti su eventi sportivi di particolare rilievo o su un’idea pubblicitaria. Rispetto a questi “nuovi beni” dottrina e giurisprudenza oscillano nel riconoscere ora una tutela di stampo proprietario, ora una tutela di natura obbligatoria (RESTA [2011]); il fatto che tali beni si ritengano assistiti da un diritto esclusivo o meno non incide, in realtà, tanto sulla loro conferibilità, lo snodo cruciale essendo, piuttosto, quello dell’assegnazione a tali beni di un valore certo e dell’“assicurazione” di tale valore all’impresa sociale attraverso i congegni a tal fine predisposti dalla legge. Come già accennato in tema di diritti di proprietà indu- striale titolati e non titolati (n. 27), il fatto che a difesa, ancora per esemplificare, di una licenza esclusiva su un evento sportivo (che si intenda conferire in società) si possa agire attraverso rimedi di carattere assoluto e reale (inibitoria, sequestro, etc.) previsti per tali diritti o, al contrario, avvalersi unicamente di una tutela risarcitoria, incide decisamente sul regime di circolazione e conseguentemente sul valore economico da assegnare a tali “nuovi beni”. X. Xxxxxx

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Samples: aisberg.unibg.it

Casi particolari. In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza Persona trasferita all’estero: le agevolazioni spettano anche alla persona trasferita all'estero per ragioni di lavoro, che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del comune in vita cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende. Questa ipotesi è emerso cheriferibile al solo rapporto di lavoro subordinato - con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto - che può essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore. Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobile, talvolta, i pubblici funzionari quale che sia l'ubicazione di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibankquesto sul territorio nazionale. Per evitare difficoltà ai pensionatiOvviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in tali casi particolare, quello per cui l’immobile acquistato deve essere la Banca accetterà le certificazioni “prima casa” sul territorio nazionale. Deroga all’obbligo di esistenza stabilire la residenza entro 18 mesi: l’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in vita emesse cui il trasferimento è impedito da Enti pubblici localicause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità. Obbligo di residenza nel Comune in vita; cui s’intende effettuare l’acquisto: non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l’acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi. Termine entro il quale stabilire l’abitazione principale: se l’acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad esempioabitazione principale, certificati non decade dall’agevolazione fruita in sede di residenza)acquisto. La normativa non stabilisce, però, un limite temporale entro il quale il contribuente è tenuto a fissare nel nuovo immobile la propria abitazione principale. In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell’attestazione è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato dal pensionato. Tuttavia, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l’utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse. Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l’identificazione del funzionario e dell’Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l’attestazione autenticata dal “testimone accettabile” con l’indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l’identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l’Istituzione e/o il pubblico ufficiale che ha effettuato l’autenticazione. Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da xxxxxx, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome xxxxxx. Anche in questo ogni caso, peraltrol’acquirente non deve dilazionare eccessivamente il suo proposito di trasloco, è necessaria l’attestazione da parte del “testimone accettabile”anche in presenza di diritti di godimento di terzi vantati sulla nuova abitazione e, comunque, non oltre i tre anni previsti per l’accertamento ed il recupero eventuale delle imposte.

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Samples: Contratto Preliminare