Cancellazione dall’elenco Clausole campione

Cancellazione dall’elenco. 1. L’operatore economico, a pena di cancellazione, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente all’iscrizione.
Cancellazione dall’elenco. 1. La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi: - per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 53; - per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione; - per mancata presentazione del D.U.R.C. a cadenza annuale; - per inosservanza dell’obbligo di comunicazione ex art. 1 di d.P.C.M. n. 187/1991; - quando l’impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione verso l’amministrazione; - per mancata presentazione di offerte in occasione di n. 3 inviti consecutivi.
Cancellazione dall’elenco. Il Comune di Grosseto, previa comunicazione al diretto interessato, si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione dall’elenco dei professionisti, che: • abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; • abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; • non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
Cancellazione dall’elenco. 1. E’ causa di cancellazione dall’Elenco:
Cancellazione dall’elenco. Sarà disposta la cancellazione dall’Elenco del professionista che: - non sia più in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui al punto 1), - abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; - sia incorso in situazioni di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni di cui al precedente punto 1.13; - abbia assunto comportamenti non conformi al Codice di Comportamento del Comune di Fiume Veneto; - abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; - abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell’espletamento dell’incarico.
Cancellazione dall’elenco. E' disposta la cancellazione dall’Albo a quei professionisti che: - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze nell’esercizio del mandato.
Cancellazione dall’elenco. 1. E' disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che: - ne abbiano fatto richiesta; - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; - abbiano, senza giustificato motivo, omesso di presentare il preventivo a seguito di n. 3 richieste dell'Ente; - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze contrattuali.
Cancellazione dall’elenco. 1. I Dirigenti delle UU.OO. Contenzioso Giudiziale e Stragiudiziale dispongono la cancellazione dall’elenco dei professionisti che: ● abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; ● abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; ● non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o siano incorsi nella revoca dell’incarico; ● siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
Cancellazione dall’elenco. Il Responsabile dell’Area competente, previa contestazione scritta, dovrà proporre senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione di disporre la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che:
Cancellazione dall’elenco. 1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi: