Bonifiche Clausole campione

Bonifiche. Lo stabilimento non è stato oggetto delle procedure di cui al titolo V della parte IV del D.L.vo 152/06 e s.m.i. relativo alle bonifiche ambientali.
Bonifiche. Tale operazione è rivolta prevalentemente all’eliminazione dei rettili nocivi e non nocivi.
Bonifiche. L’operazione dovrà essere eseguita con prodotti non nocivi per l’uomo e sarà rivolta alla completa eliminazione di tutti i rettili nocivi e non nocivi. Le modalità di esecuzione delle operazioni dovranno essere quelle proprie della regola dell’arte e secondo i sistemi più aggiornati in uso usando prodotti conformi alle normative vigenti all’atto dell’esecuzione. Tale operazione è da effettuarsi con n. 7 interventi nell’anno sopra indicato, in tutti i locali del piano terra, del piano magazzini e garage dei quattro edifici, nelle zone comuni e nelle aree esterne agli edifici medesimi.
Bonifiche. Se nel corso dei lavori si dovessero trovare zone di terreno non idoneo e/o comunque non conforme alle specifiche di progetto, si opererà come segue:
Bonifiche. Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al D.M.471/1999 relativo alle bonifiche ambientali.
Bonifiche. Se la natura e lo stato dei terreni di impianto dei rilevati non consentono di raggiungere, con il solo costipamento, i valori di portanza richiesti al precedente paragrafo, può essere introdotto, nel programma dettagliato delle lavorazioni, l’approfondimento degli scavi per la sostituzione di un opportuno spessore del materiale esistente con idonei materiali di apporto. In alternativa, si può adottare un adeguato trattamento di stabilizzazione (paragrafo 58.4.6). L'opportunità di realizzare questo tipo di lavorazione sarà valutata sulla base di un'analisi geotecnica del problema, che ne dimostri la necessità. Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di tale strato è indispensabile definire, sempre mediante una analisi geotecnica, le caratteristiche dimensionali dell'intervento (spessore ed estensione). L'idoneità dei materiali da impiegare per la realizzazione di strati di bonifica dei piani di appoggio dei rilevati sarà valutata sulla base dei requisiti richiesti ai materiali da impiegare nella formazione del corpo dei rilevati (riportati nel paragrafo 1.4.5.1) nel caso in cui gli strati di bonifica si trovino a distanza superiore a 1,00 m dal piano di posa della pavimentazione. Se gli strati di bonifica si trovano a distanza inferiore ad 1,00 m dal piano di posa della sovrastruttura, i materiali dovranno essere conformi a quanto previsto nel paragrafo
Bonifiche. L’unità produttiva non è stata e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al Titolo V della Parte VI del D.Lgs 152/2006 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.
Bonifiche. Il Gestore dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, dichiara che l’attività del proprio stabilimento non è stato in passato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al D.M. 471/1999 relativo alle bonifiche ambientali.
Bonifiche. Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.
Bonifiche. Lo stabilimento è stato soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. A seguito di sversamento di gasolio da Caterpillar 330, dichiarato dalla ditta causato da un furto a opera di ignoti, nel mese di Novembre 2014, la ditta ha eseguito un intervento di messa in sicurezza di emergenza consistente nella pulizia e decorticazione di una porzione di terreno, posto nel piazzale lato nord della ditta, che era stato interessato dallo sversamento. L’intervento di messa in sicurezza si è positivamente concluso (nota ARPA prot.n. 17272 del 10.02.2015). Presso la ditta era stata svolta nell’anno 2008 una precedente attività di indagine dei terreni a seguito di perdite dal serbatoio interrato di gasolio. In base ai risultati analitici delle analisi di parte e di ARPA che non hanno evidenziato in alcuno dei punti indagati superamenti delle C.S.C. di riferimento, colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, per i parametri indagati (Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12, BTEX, metalli e IPA) si erano ritenute concluse le indagini e chiuso il procedimento per assenza di contaminazione (nota ARPA prot.n. 153448 del 31.10.2008). Nella nota ARPA sopracitata si evidenziava comunque la presenza per il parametro Idrocarburi C>12 di valori prossimi al limite per la destinazione d’uso commerciale/industriale del sito che rilevavano quindi una alterazione della matrice terreno. In relazione alle modalità di campionamento (sondaggio inclinato) e quindi alla mancanza di informazioni in merito agli strati di terreno immediatamente al di sotto del piano di posa del serbatoio si evidenziava la necessità, al momento della rimozione del serbatoio o in occasione di eventuali movimentazioni di terreno in prossimità dello stesso, di effettuazione di ulteriori approfondimenti di indagine.