Bilancio e utili Clausole campione

Bilancio e utili. 1) L’esercizio sociale si chiude l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno.
Bilancio e utili. 32.1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Bilancio e utili. Articolo 23
Bilancio e utili. 21.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Bilancio e utili. 23.1Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. 23.2Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo della società provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 23.3Il bilancio deve essere approvato dai soci nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge. 23.4Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli eventuali ulteriori utili sono distribuiti ai soci salva diversa deliberazione dell'Assemblea. 23.5I soci che approvano il bilancio decidono anche in merito alla distribuzione degli utili.
Bilancio e utili. ARTICOLO 32
Bilancio e utili. Articolo 32
Bilancio e utili. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presiden- te dell’Organo Direttivo il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assem- blea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore se- condo le modalità stabilite dall’art. 13 del D.Lgs.vo 117/2017. Tuttavia si di- spone un maggior termine di approvazione del bilancio dalla chiusura dell’e- sercizio quando lo richiedono particolari esigenze. L’associazione al ricorre- re delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tene- re aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Direttivi e di controllo, ai dirigenti e agli associati. L’associazione al ricorrere delle con- dizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E’ fatto divieto di distribuire an- che in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi- tale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla leg- ge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali. A- gli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali potranno es- sere corrisposti compensi proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Bilancio e utili. 1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).