Common use of Beneficiari della prestazione Clause in Contracts

Beneficiari della prestazione. Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate. Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario. In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.

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Samples: Cessione Del Quinto Della Pensione, Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione, Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Beneficiari della prestazione. Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate. Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre, • solo insieme all’attribuzione al cessionario del credito del Finanziamento anche del vincolo sulla Polizza Credito e, comunque, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario. In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio, Cessione Del Quinto Dello Stipendio

Beneficiari della prestazione. Beneficiario della Prestazione è Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso o la persona giuridicavincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all’art. 1922 c.c.. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita a mezzo lettera raccomandata, eventualmente indicata ovvero mediante apposito modulo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (es. banca, agente assicurativo, ecc.), sottoscritti in originale dal Contraente. Le stesse possono essere altresì disposte per testamento. La Compagnia può opporre ai Beneficiari diverse designazioni che revochino o modifichino l’individuazione dei beneficiari della polizza. Credemvita si riserva di richiedere ai beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la polizza, un’appendice alla polizza, una lettera, o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto dalla documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che ha messo i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia. Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a disposizione 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Le contestazioni riguardanti il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono opponibili alla Compagnia, non potendo, questa, sostituirsi all’Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia, ogni pretesa di colui che si riterrà beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all’apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme finanziateoggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all’epoca del pagamento. Fermo quanto sopra, Per i contratti nei quali il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (osia diverso dall’Assicurato, in caso di cartolarizzazione premorienza del Contraente in corso di cui alla Legge n. 130/1999contratto, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza subentreranno nella titolarità del cessionario in liste a contrasto medesimo gli eredi del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario. In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.deceduto

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Samples: www.credemvita.it

Beneficiari della prestazione. Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate. Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre, • solo insieme all’attribuzione al cessionario del credito del Finanziamento anche del vincolo sulla Polizza Xxxxx e, comunque, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario. In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Beneficiari della prestazione. Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate. Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre,  solo insieme all’attribuzione al cessionario del credito del Finanziamento anche del vincolo sulla Polizza Xxxxx e, comunque,  a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario. In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Beneficiari della prestazione. Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate. Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della vincolare a terzi la Polizza Vita Credito esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre, • solo insieme alla designazione del cessionario del credito del Finanziamento anche quale beneficiario della Polizza Vita e, comunque, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario il vincolo della Polizza in favore di un nuovo Beneficiario dovrà essere specificamente comunicata comunicato dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario. In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione il vincolo a favore del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.

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Samples: Polizza Credito

Beneficiari della prestazione. Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate. Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre,  solo insieme all’attribuzione al cessionario del credito del Finanziamento anche del vincolo sulla Polizza Credito e, comunque,  a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario. In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio