Common use of Banca delle ore Clause in Contracts

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2005.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In recupero; in tal caso, caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla alle infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli arttall’ottavo comma dell’art. 90, 97, 106 “43 Parte Generale (Giorni festivi - Riposo settimanale” Festivi) del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali che le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 nella banca delle ore - se annualmente già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal La relativa preventiva comunicazione del lavoratore sarà fatta nel periodo gennaio 2005- 30 giugno 2000. Fino al 31 dicembre 2000 resta in vigore la disposizione di cui all’art. 34, del CCNL 1995 in relazione al godimento individuale di tre giornate di permesso per ex festività o per riduzione di orario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una L’istituto della banca individuale delle ore costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa finalizzata alla conciliazione della vita personale e lavorativa consentendo al dipendente di accantonare in un conto individuale le prime 32 ore annue di maggior presenza autorizzate come lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma e di fruirne a titolo di riposi compensativicompensativi per proprie attività formative o per necessità personali e familiari, fatte salve secondo le relative maggiorazioni che verranno corrisposte modalità e i limiti di seguito indicati. Nel conto ore individuale può confluire massimo la metà delle ore di prestazione straordinaria mensilmente autorizzata, da utilizzare, in maniera coerente ed armonizzata con la retribuzione afferente ferie e/o altri permessi a disposizione, entro il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno trimestre successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinariamaturazione. Trascorso il trimestre di possibile fruizione, a condizione che sarà corrisposta la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso retribuzione relativa alle ore di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale maggior presenza accantonate e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolteutilizzate, esclusa la quota di maggiorazione per lavoro straordinario liquidata ai sensi dell’articolo che precede. I Nel caso di fruizione ad ore o a frazione di ora i riposi compensativi di norma non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore possono eccedere la metà dell’orario di lavoro straordinario prestate giornaliero e non sono cumulabili con altri giustificativi al fine di assentarsi dal lavoro per manutenzione l’intera giornata Nel caso di fruizione a giornate intere è ammessa la fruizione per un numero massimo di 2 giorni lavorativi all’anno. La richiesta di riposi compensativi deve essere avanzata con congruo anticipo, fatte salve situazioni di necessità ed urgenza, opportunamente giustificate. L'utilizzo delle ore accantonate come riposi compensativi, con riferimento ai tempi e inventarioal numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e Le ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella accantonate nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite sono evidenziate mensilmente in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2005busta paga.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli arttall’ottavo comma dell’art. 90, 97, 106 42 “Giorni festivi - Riposo settimanalefestivi” del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2005.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le Le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione eccedenti l’orario giornaliero normale ed effettuate oltre la fascia di flessibilità in uscita saranno compensate come segue: - le prime 50 ore annue saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e inventarionon costituiscono pertanto lavoro straordinario. Inoltre confluiranno L’utilizzo di tali permessi sarà concordato fra Impresa ed interessato. - le successive 50 ore, in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90base alla scelta individuale del lavoratore, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e in altrettante ore di permesso per ex festività o nelle quali aggiuntivo ovvero liquidate come prestazione di lavoro straordinario, fermo restando che il mancato esercizio della scelta vale come consenso a che tutte le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione prestazioni lavorative aggiuntive dalla 51^ alla 100^ ora siano liquidate come lavoro straordinario. La fruizione dei permessi di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca Banca delle ore - se già attivata da parte dovrà avvenire obbligatoriamente entro 24 mesi dalla maturazione, con periodi minimi di 15 minuti e multipli di tale durata. Nel caso in cui alla cessazione del lavoratore - confluiranno anche le rapporto di lavoro risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria calcolata dividendo un dodicesimo della retribuzione annua contrattuale per 160, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione. Nei casi di assenze continuative superiore ai 5 mesi – quali malattie, infortuni, maternità – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero, il Personale potrà realizzare il relativo recupero posticipando il rientro in servizio. La decorrenza della predetta norma deve intendersi riferita alle ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione che verranno maturate a partire dal 1° gennaio 20052018. Per le ore maturate in precedenza l’Impresa richiederà al personale interessato la pianificazione dei residui più consistenti fermo restando l’azzeramento degli stessi entro i 30 mesi successivi, ove non fruiti.

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Samples: www.firstcisl.it

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2005.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessatodell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per i lavoratori a tempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supplementare. Tale disposizione avrà decorrenza dal 1o gennaio 2014. Per dare attuazione all’accumulo all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “91,98,107 "Giorni festivi - Riposo settimanale" del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1o gennaio 2005.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Banca delle ore. Ciascun Il vigente CCNL ha introdotto, per la prima volta la disciplina della banca delle ore. A tale istituto, disponibile dal 1° maggio 2003, le parti hanno dato carattere sperimentale e, per tale motivo, le stesse si sono assunte l’impegno di incontrarsi per una verifica degli esiti applicativi dello stesso. Nonostante questa peculiarità, l’istituto della banca delle ore, al pari di tutti gli altri previsti dal CCNL in vigore, atteso che la sua applicabilità non è rimessa alla discrezionalità delle parti interessate, ha una valenza generale “erga omnes”. La sua applicabilità, come si evince, del resto, dal tenore letterale della norma contrattuale, si fonda sulla qualificazione di clausole normative che viene attribuita a quella parte di disposizioni contrattuali le quali, avendo per oggetto la disciplina del rapporto individuale di lavoro, sono destinate a vincolare il comportamento del singolo lavoratore potrà far confluire e dell’azienda datrice di lavoro. L’azienda non può applicare detto istituto solo ad una parte di lavoratori ed accordare, a chi ne faccia richiesta, trattamenti diversi . L’istituto della banca delle ore, pertanto, deve essere applicato alla generalità dei lavoratori secondo le disposizioni dettate dalla stessa norma contrattuale. Esso è funzionalmente concepito per attuare una maggiore e migliore flessibilità temporale della prestazione lavorativa e rappresenta uno strumento per la gestione della stessa. Consiste ne ll’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestato in una più oltre l’orario normale, la cui entità e modalità di fruizione vengono definite dalla norma contrattuale. L’istituto prevede che, con cadenza mensile l’azienda accrediti nella banca individuale delle ore le prime 32 di ogni singolo lavoratore il 50% delle ore annue prestate oltre il normale orario di lavoro (prolungamento orario e lavoro straordinario) ed il 50% del lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale, fermo restando il pagamento della sola percentuale di maggiorazione prevista dal CCNL per il prolungamento orario, per il lavoro straordinario chee per il lavoro supplementare. I 2/3 delle ore accreditate sul conto individuale possono essere fruite a richiesta del lavoratore, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore15 giorni, mentre 1/3 viene fruito come da programmazione aziendale, comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. Le ore accreditate nella “banca” devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno e, in caso di proroga, non risulti contemporaneamente assente oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’ “accredito”. In buona sostanza, a fronte di una maggiore durata della prestazione lavorativa rispetto al normale orario di lavoro, il lavoratore matura un “credito” cui consegue il diritto al recupero – per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolteun periodo corrispondente – della maggiore prestazione effettuata. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2005.

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Samples: www.federenergia.org

Banca delle ore. Ciascun lavoratore potrà L’istituzione della banca è entrata in vigore a far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuatedata 1° gennaio 2001. Per dare attuazione all’accumulo di oreore del presente articolo, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal casoCiascun lavoratore potrà far confluire in una “Banca individuale delle ore” le prime 32 40 ore annue di lavoro straordinario / supplementare (part-time) che, i su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Inoltre confluiranno nella “Banca ore individuale” le quattro giornate complessive di permesso per ex festività di cui al comma precedente all’art. 44 (giorni festivi - punto “D”) del presente ccnl. I riposi accantonati potranno essere goduti entro l’anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinariastraordinaria o della maturazione delle ex festività, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla alle infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione manuten- zione e inventario. Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 90, 97, 106 “Giorni festivi - Riposo settimanale” del presente contratto. Sono altresì escluse da tale disposizione dall’accumulo le aziende nelle quali sia stato concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o e che tali ore vengano siano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. Nella Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite frui- te in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dal 1° gennaio 2005.

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Samples: Accordo Quadro Sulle Molestie E La Violenza Nei Luoghi Di Lavoro