Common use of Autorità Giudiziaria Clause in Contracts

Autorità Giudiziaria. In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla indennizzabilità e/o alla quantificazione del Sinistro, sul rimborso delle spese mediche, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assi- curazione, le decisioni sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medi- ci, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispen- sa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o viola- zione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Autorità Giudiziaria. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la pos- sibilità per il reclamante di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbligatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione di una controversia in materia assicurativa, o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla indennizzabilità e/o alla quantificazione del Sinistro, sul rimborso delle spese mediche, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assi- curazione, le decisioni sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medi- ci, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispen- sa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o viola- zione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione