Common use of Attestazione sullo stato del rischio Clause in Contracts

Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo di osservazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, un’Attestazione contenente: • la denominazione dell’impresa di assicurazione; • il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; • i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente diritto all’Attestazione; • il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto e patto di riservato dominio; • il numero di Polizza; • la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; • la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata; • i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta; • unatabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); • la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria; • il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Il contratto, stipulato sulla base diunaformula tariffaria Bonus/Malus, prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione e l’indicazione della classe di merito interna Linear di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva. In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. • contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza • cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso. L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

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Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo In occasione di osservazione, almeno 30 giorni prima della ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società consegna per via telematica deve rilasciare al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, un’Attestazione contenenteun'attestazione che contenga: • la denominazione dell’impresa di assicurazione; • il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o - la denominazione della ditta oppure la Società; - il nome - denominazione o ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica- del Contraente; • i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente diritto all’Attestazione; • il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto e patto di riservato dominio; • - il numero del contratto di Polizzaassicurazione, - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la formula tariffaria forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto periodo di assicurazione per il quale l’Attestazione l'attestazione viene rilasciata; • i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non . - nel caso che il contratto sia prescritta; • unatabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); • la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria; • il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Il contratto, stipulato sulla base diunaformula tariffaria Bonus/Malus, prevededi clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione variazioni del Premio applicato all’atto della stipulazione premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri sinistri nel corso del Periodo periodo di osservazione e l’indicazione della osservazione, la classe di merito interna Linear merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità l'annualità successiva, - l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone; - la firma dell’assicuratore. In L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di cessione tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. • contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti conclusorilascia l’attestazione nel caso di: - coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno; • contratti - coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premiopremio; • contratti annullati - coperture annullate o risolti risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per trasferimento alienazione del veicolo assicurato.. II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della proprietà del Xxxxxxx assicurato, qualora stipulazione di altro contratto per il Periodo medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di osservazione non risulti concluso. L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo premio in relazione al verificarsi o meno di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo non ha circolato sinistri nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18osservazione considerato.

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Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo di osservazione, almeno 30 giorni prima della scadenza Ai sensi del contratto, Regolamento IVASS n. 9/2015 la Società provvede - a richiesta del Contraente - alla consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, un’Attestazione contenentedelle Attestazioni sullo stato del rischio con le modalità con questi concordate. L’Attestazione contiene: - la denominazione dell’impresa di assicurazione; - il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; - i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente Avente diritto all’Attestazione; - il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro avente Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio; - il numero di PolizzaPolizza e di Applicazione; - la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata; - i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta; • unatabella - una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio; - la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria; - il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) Nel caso di stipula di Polizza Applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le PolizzeApplicazioni, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 201872/2018. Il contratto, stipulato Qualora l’Applicazione sia stipulata sulla base diunaformula di una formula tariffaria Bonus/Malus, prevedecon o senza Franchigia, che prevede ad ogni scadenza annuale, annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione e l’indicazione della osservazione, nell’Attestazione viene indicata la classe di merito interna Linear UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto dell’Applicazione per l’annualità successiva. In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto esclusione dell’Applicazione per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società consegna -a richiesta del Contraente -consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. • contratti sospesiNel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’Attestazione a richiesta del Contraente, viene consegnata telematicamente dalla delegataria. La Società non elabora l’Attestazione nel caso di: - Applicazioni sospese, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; - Applicazioni che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; • contratti annullati o risolti - Applicazioni escluse anticipatamente rispetto alla scadenza • cessione del contratto annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato, qualora il Periodo di osservazione non risulti conclusoVeicolo. L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto dell’Applicazione a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo dell’Assicurazione per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contrattodella medesima, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto Applicazione o alla data di sospensione del medesimo della medesima o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un annoanno (durata temporanea). In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione asse- gnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

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Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo di osservazioneAXA MPS Xxxxx trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la Società consegna per via telematica al Contraente eunitamente alla comunicazione informativa, se persona diversa, all’avente diritto, un’Attestazione un'attestazione contenente: • la denominazione dell’impresa della Società di assicurazione; • il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisicanome, o la denominazione della denominazione, o ragione sociale, o ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; • i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente diritto all’AttestazioneContraente; • il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolonome, o altro avente dirittodenominazione, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto e patto di riservato dominioragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A.; • il numero del contratto di Polizzaassicurazione; • la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; • la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione l'attestazione viene rilasciata; • i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio o, quando la targa questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; • unatabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale) , con Responsabilità distinta indicazione del numero dei sinistri pagati con responsabilità principale e del numero dei sinistri pagati con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia responsabilità concorsuale. Per quest’ultimi verranno inoltre indicati l’anno di danno liquidato (danno a coseaccadimento, danno a persone o danno sia a persone che a cose); • la percentuale di responsabilità e l’indicazione se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in Malus; • per i Sinistri con Responsabilità paritaria; • il numero contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione “Forma tariffaria Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134motocicli”, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate indicati la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Il contratto, stipulato sulla base diunaformula tariffaria Bonus/Malus, prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione e l’indicazione della classe di merito interna Linear di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva; • per i contratti stipulati nella forma Bonus/ Malus viene indicata la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successivasuccessiva denominata “Classe di conversione universale (CU)”, determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al regolamento Ivass n. 4 del 09/08/2006 e successive modificazioni; • la firma dell’Assicuratore. In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per Furtofurto totale/ rapina/ appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, distruzionedemolizione, demolizione o trasferimento cessazione definitiva della proprietà del Veicolo la Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora circolazione, e il Periodo periodo di osservazione risulti concluso, AXA MPS Danni trasmette al Contraente l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’annualità in corso. • contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premiopremio; • contratti annullati o risolti anticipatamente contrattiannullatiorisolutianticipatamente rispetto alla scadenza • cessione annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, AXA MPS Danni ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla stessa. Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, AXA MPS Xxxxx rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di contratti in leasing o di noleggio a lungo termine. L’attestazione sullo stato del rischio ha validità dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per trasferimento della proprietà il quale la stessa è stata rilasciata. Il duplicato dell’attestazione può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto. Il duplicato dell’attestazione viene rilasciato, su richiesta del Xxxxxxx assicuratoContraente, qualora il Periodo in adempimento all’art. 1, comma 1 del provvedimento Ivass n. 2590 del 08/02/2008. In tal caso l’attestazione sullo stato del rischio si riferisce all’ultima annualità assicurativa effettivamente conclusa. In caso di osservazione non risulti concluso. L’Attestazione furto /rapina /appropriazione indebita, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all’estero, cessazione del rischio assicurato o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo massimo di cinque anni a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Anche in caso di polizza sospesa e non riattivata la validità dell’ultima attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di 5 cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo riferisce sempreché il Contraente dichiari, ai sensi e per non utilizzo del Veicologli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c., decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza sospensione di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un annocontratto. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora Qualora siano decorsi più di 5 anni, l’Attestazione anni l’attestazione sullo stato del rischio non è più valida. In assenza Contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'Assicurato deve dare la prova di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione avere denunciato il fatto alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18competente Autorità.

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Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo di osservazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la La Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente all’Avente diritto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un’Attestazione contenente: - la denominazione dell’impresa di assicurazioneAssicurazione; - il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; - i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente Avente diritto all’Attestazioneall’Attestazione ; - il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro avente Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio; - il numero di Polizza; - la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata; - i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta; • unatabella - una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa viene progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio; - la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria; - il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice 8, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Il contratto, Qualora il contratto sia stipulato sulla base diunaformula di una formula tariffaria Bonus/Malus, prevede, Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione e l’indicazione della viene indicata: - la classe di merito interna Linear UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva; - la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, a prescindere dalla formula di Tariffa con la quale sia stato sottoscritto il contratto. In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo Veicolo, la Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più imprese, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria. La Società non elabora l’Attestazione nel caso di: - contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo; - cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Xxxxxxx Veicolo assicurato, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso. L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, 9 che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

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Samples: www.unipolsai.it

Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo In occasione di osservazione, almeno 30 giorni prima della ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società consegna per via telematica l'Impresa deve rilasciare al Contraente euna attestazione che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente (Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche), se persona diversa, all’avente diritto, un’Attestazione contenentequali a titolo esemplificativo: - la denominazione dell’impresa dell'impresa; - il nome; - denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; • il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o - la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; • i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente diritto all’Attestazione; • il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro avente diritto, e ciascun Veicolo forma di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto e patto di riservato dominio; • il numero di Polizza; • la formula tariffaria tariffa in base alla quale è é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto periodo di assicurazione per il quale l’Attestazione l'attestazione viene rilasciata; • i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non nel caso che il contratto sia prescritta; • unatabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); • la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria; • il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Il contratto, stipulato sulla base diunaformula tariffaria Bonus/Malus, prevededi clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri sinistri nel corso del Periodo periodo di osservazione e l’indicazione della osservazione, la classe di merito interna Linear di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successival'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta; - i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti; - la firma dell'assicuratore. L’attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Xxxxx. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria. In caso di cessione del contrattodeterioramento, risoluzione del contratto per Furtosmarrimento o mancato percepimento al Contraente dell’Attestazione dello stato di rischio, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di osservazione risulti concluso. • contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; • contratti annullati riservato dominio o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza • cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso. L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; locatario in caso di mancato rinnovo locazione finanziaria, nonché in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. L’attestazione deve essere xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla prima della scadenza annuale del contratto. L’attestazione viene trasmessa qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto ovvero l’esercizio della durata inferiore ad un annodisdetta contrattuale da parte dell’Impresa. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Artdeterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, la Società rilascia un duplicato dell’attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. 1.5 delle Condizioni Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza riservato dominio o del locatario in caso di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18locazione finanziaria .

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Attestazione sullo stato del rischio. Se risulta concluso il Periodo di osservazione, almeno 30 giorni prima della scadenza Ai sensi del contratto, Regolamento IVASS n. 9/2015 la Società provvede - a richiesta del Contraente - alla consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, un’Attestazione contenentedelle Attestazioni sullo stato del rischio con le modalità con questi concordate. L’Attestazione contiene: - la denominazione dell’impresa di assicurazione; - il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica; - i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso avente Avente diritto all’Attestazione; - il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro avente Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio; - il numero di PolizzaPolizza e di Applicazione; - la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata; - i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta; • unatabella - una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio; - la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria; - il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte. Nel caso di stipula di Polizza Applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Per tutte le PolizzeApplicazioni, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 201872/2018. Il contratto, stipulato Qualora l’Applicazione sia stipulata sulla base diunaformula di una formula tariffaria Bonus/Malus, prevedecon o senza Franchigia, che prevede ad ogni scadenza annuale, annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione e l’indicazione della osservazione, nell’Attestazione viene indicata la classe di merito interna Linear UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto dell’Applicazione per l’annualità successiva. In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto esclusione dell’Applicazione per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società consegna -a richiesta del Contraente -consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. • contratti sospesiNel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’Attestazione a richiesta del Contraente, viene consegnata telematicamente dalla delegataria. La Società non elabora l’Attestazione nel caso di: - Applicazioni sospese, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; - Applicazioni che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; • contratti annullati o risolti - Applicazioni escluse anticipatamente rispetto alla scadenza • cessione del contratto annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato, qualora il Periodo di osservazione non risulti conclusoVeicolo. L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto dell’Applicazione a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo dell’Assicurazione per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contrattodella medesima, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto Applicazione o alla data di sospensione del medesimo della medesima o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un annoanno (durata temporanea). In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l’Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione asse- gnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

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