Common use of Analisi del rischio Clause in Contracts

Analisi del rischio. Nei procedimenti in esame sono stati individuati i seguenti fattori di rischio: - funzionario responsabile del procedimento e/o responsabile dell’adozione del provvedimento finale in posizione di conflitto di interessi; - titolarità della fase istruttoria e decisoria del procedimento in capo al medesimo soggetto; - eccessiva confidenzialità tra funzionari addetti al procedimento e soggetti richiedenti, dovuta alla mancanza di rotazione del personale nelle funzioni e/o alla mancata osservanza del Codice di comportamento; - mancato rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle istanze senza plausibile giustificazione; - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione nei confronti dell’utenza; - inesistenza di protocolli procedurali e ordini di servizio; - mancato/scarso utilizzo delle procedure informatiche, ove previste; - mancato rispetto dei protocolli di sicurezza informatica; - mancata tracciabilità dei controlli effettuati nella fase istruttoria del procedimento; - mancata effettuazione di attività audit sui processi; - affidamento di posizioni di responsabilità decisionale a funzionari già destinatari di provvedimenti disciplinari per fattispecie rilevanti ai sensi della l. 190/2012.

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Samples: www.adm.gov.it, www.adm.gov.it

Analisi del rischio. Nei procedimenti in esame Anche per questa categoria di processi, oltre alle tipologie di rischio indicate per le autorizzazioni/concessioni, sono stati individuati i seguenti fattori alcuni specifici fattori/indici di rischio: - funzionario responsabile del procedimento e/o responsabile dell’adozione redazione di provvedimenti di annullamento in autotutela recanti motivazioni contra legem, inopportune, contraddittorie, ovvero solo formalmente legittime; - provvedimenti che evidenzino carenza di motivazione; decisioni che non comprendano una valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento sussistente al momento dell’emissione del provvedimento finale in posizione di conflitto di interessisecondo grado; - titolarità della fase istruttoria e decisoria inefficace/inefficiente gestione del procedimento in capo al medesimo soggettocontenzioso nei confronti di soggetti privati; - eccessiva confidenzialità tra funzionari addetti al procedimento e soggetti richiedentifascicolazione disordinata, dovuta alla inefficiente gestione degli archivi; - mancanza di rotazione del personale nelle funzioni e/o alla mancata osservanza del Codice di comportamento; - mancato rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle istanze senza plausibile giustificazione; - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza comunicazione e di informazione nei confronti dell’utenza; - inesistenza di protocolli procedurali coordinamento fra Ufficio istruttore e ordini di servizio; - mancato/scarso utilizzo delle procedure informatiche, ove previste; - mancato rispetto dei protocolli di sicurezza informaticaUfficio titolare del potere decisorio; - mancata tracciabilità dei controlli effettuati nella fase istruttoria del procedimentostandardizzazione delle procedure; - mancata effettuazione di attività audit sui processi; - affidamento di posizioni di responsabilità decisionale a funzionari già destinatari di provvedimenti disciplinari per fattispecie condotte rilevanti ai sensi della l. 190/2012in materia di corruzione (intesa nell’accezione ampia del P.N.A.); - mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza; - inosservanza dei termini procedurali.

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Analisi del rischio. Nei procedimenti in esame Anche per questa categoria di procedimenti, oltre alle tipologie di rischio indicate per le autorizzazioni/concessioni, sono stati individuati i seguenti fattori alcuni specifici fattori/indici di rischio: - funzionario responsabile del procedimento e/o responsabile dell’adozione redazione di provvedimenti di annullamento in autotutela recanti motivazioni contra legem, inopportune, contraddittorie, ovvero solo formalmente legittime; - provvedimenti che evidenzino carenza di motivazione; decisioni che non comprendano una valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento sussistente al momento dell’emissione del provvedimento finale in posizione di conflitto di interessisecondo grado; - titolarità della fase istruttoria e decisoria inefficace/inefficiente gestione del procedimento in capo al medesimo soggettocontenzioso nei confronti di soggetti privati; - eccessiva confidenzialità tra funzionari addetti al procedimento e soggetti richiedentifascicolazione disordinata, dovuta alla inefficiente gestione degli archivi; - mancanza di rotazione del personale nelle funzioni e/o alla mancata osservanza del Codice di comportamento; - mancato rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle istanze senza plausibile giustificazione; - mancato rispetto degli obblighi di trasparenza comunicazione e di informazione nei confronti dell’utenza; - inesistenza di protocolli procedurali coordinamento fra Ufficio istruttore e ordini di servizio; - mancato/scarso utilizzo delle procedure informatiche, ove previste; - mancato rispetto dei protocolli di sicurezza informaticaUfficio titolare del potere decisorio; - mancata tracciabilità dei controlli effettuati nella fase istruttoria del procedimentostandardizzazione delle procedure; - mancata effettuazione di attività audit sui processi; - affidamento di posizioni di responsabilità decisionale a funzionari già destinatari di provvedimenti disciplinari per fattispecie condotte rilevanti ai sensi della l. 190/2012in materia di corruzione (intesa nell’accezione ampia del P.N.A.); - mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza; - inosservanza dei termini procedurali.

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