Common use of Ambiente Clause in Contracts

Ambiente. Al fine di effettuare un monitoraggio costante delle problematiche afferenti l'ambiente di lavoro e delle implicazioni attinenti alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, viene costituito un sistema di prevenzione che si esplica attraverso un complesso di attività realizzate dalla Società, costituite da: a) attuazione delle misure di sicurezza e igiene previste dalla legge mediante l'effettuazione di controlli preventivi o periodici volti alla valutazione sotto il profilo ambientale e/o sanitario dei fattori di rischio eventualmente rilevabili negli impianti, nelle specifiche attività lavorative o all'interno delle sedi di lavoro; b) individuazione di mezzi di protezione personale idonei a prevenire rischi infortunistici e a tutelare la salute dei lavoratori nonché adozione di attrezzature, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e dell'igiene del lavoro; c) informazione ai lavoratori circa i rischi connessi all'attività lavorativa, la presenza di eventuali fattori di rischio negli ambienti di lavoro anche mediante specifiche attività formative finalizzate a rendere edotti gli stessi dell'utilizzo di mezzi protettivi. Per rendere effettiva la tutela dei lavoratori in ordine alla prevenzione antinfortunistica e alla sicurezza sul lavoro i lavoratori stessi sono tenuti al pieno rispetto delle norme vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti. Viene costituita ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 una commissione ambiente, per ogni sede (Roma, Milano, Palermo), composta in modo paritetico da 3 rappresentanti della Società e da 3 delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Nella consapevolezza che l'evoluzione dello scenario tecnologico e delle problematiche di carattere ambientale e/o sanitario nonché il rapido evolversi della legislazione vigente richiedono una più incisiva presenza degli organismi preposti alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratori, le parti, nel ribadire la validità dell'esperienza maturata dalla commissione ambiente, convengono sull'opportunità di arricchire e potenziare le competenze della commissione stessa in modo da realizzare un più completo ed efficace presidio delle problematiche ambientali. A tal fine alla commissione viene affidato il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati: - garantire, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge n.300/70, il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - conoscere ed esaminare in via preventiva le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza, l'igiene del lavoro e le barriere architettoniche al fine di valutarne i diversi aspetti e proporre conseguentemente l'adozione di idonei interventi migliorativi; - individuare e promuovere adeguati interventi di informazione e formazione circa l'applicazione e l'osservanza delle norme di legge ed aziendali in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro. A cadenza quadrimestrale viene inoltre prevista la possibilità di riunioni congiunte delle Commissioni Ambiente Territoriali, rappresentate, per ciascuna delle parti stipulanti, da un solo delegato per ogni singola Commissione, per particolari valutazioni relative a problematiche ambientali, di sicurezza e igiene a carattere nazionale con particolare riferimento alle tematiche relative al piano di medicina preventiva per gli addetti a VDT, all'individuazione di univoche procedure di espletamento delle indagini e dei monitoraggi ambientali, nonché la definizione dei dati standard che qualificano i parametri fisici di idoneità degli ambienti di lavoro (microclima, illuminamento e rumore).

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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ambiente. Al fine Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il Rappresentante di effettuare un monitoraggio costante bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle problematiche afferenti l'ambiente cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro lavoro. In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati. Tra OO.AA. e delle implicazioni attinenti alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratoriRappresentante di bacino, viene costituito un sistema nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare ini- ziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose. Le parti concordano di prevenzione costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che si esplica attraverso un complesso di attività realizzate dalla Societàambientali, costituite da: a) attuazione delle misure di sicurezza e igiene previste dalla legge mediante l'effettuazione di controlli preventivi o periodici volti alla valutazione sotto il profilo ambientale e/o sanitario dei per individuare i fattori di rischio eventualmente rilevabili negli impiantinocività e di conseguenza proporre soluzioni, nelle specifiche attività lavorative o all'interno tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno. Per l'effettuazione delle sedi indagini di lavoro; b) individuazione di mezzi di protezione personale idonei a prevenire rischi infortunistici e a tutelare la salute dei lavoratori nonché adozione di attrezzaturecui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e dell'igiene medicina del lavoro; c) informazione ai lavoratori , patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti. Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa i eventuali rischi connessi all'attività lavorativa, la presenza con le sostanze impiegate noti sulla base di eventuali fattori acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Verranno istituiti libretti sanitari di rischio negli ambienti e schede di lavoro anche mediante specifiche attività formative finalizzate a rendere edotti gli stessi dell'utilizzo di mezzi protettivi. Per rendere effettiva la tutela dei lavoratori in ordine alla prevenzione antinfortunistica e alla sicurezza sul lavoro i lavoratori stessi sono tenuti al pieno rispetto delle norme vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti. Viene costituita ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 una commissione ambiente, per ogni sede (Roma, Milano, Palermo), composta in modo paritetico da 3 rappresentanti della Società e da 3 delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Nella consapevolezza che l'evoluzione dello scenario tecnologico e delle problematiche di carattere ambientale e/o sanitario nonché il rapido evolversi della legislazione vigente richiedono una più incisiva presenza degli organismi preposti alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratori, le parti, nel ribadire la validità dell'esperienza maturata dalla commissione ambiente, convengono sull'opportunità di arricchire e potenziare le competenze della commissione stessa in modo da realizzare un più completo ed efficace presidio delle problematiche ambientali. A tal fine alla commissione viene affidato il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati: - garantirematernità, in conformità quanto previste dalle disposizioni legislative. Le parti si impegnano ad incontrarsi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n.300/70livello nazionale e regionale, il controllo dell'applicazione su richiesta di una delle norme per parti stesse, ogni qualvolta, sorge la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricercanecessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - conoscere ed esaminare in via preventiva le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza, l'igiene del lavoro e le barriere architettoniche al fine di valutarne i diversi aspetti e proporre conseguentemente l'adozione di idonei interventi migliorativi; - individuare e promuovere adeguati interventi di informazione e formazione circa l'applicazione e l'osservanza delle norme di legge ed aziendali in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro. A cadenza quadrimestrale viene inoltre prevista la possibilità di riunioni congiunte o su espressa richiesta delle Commissioni Ambiente Territorialidi cui al punto 4, rappresentateo su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto. Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, per ciascuna delle parti stipulantiCISL, da un solo delegato per ogni singola Commissione, per particolari valutazioni relative a problematiche ambientali, di sicurezza e igiene a carattere nazionale con particolare riferimento alle tematiche relative al piano di medicina preventiva per gli addetti a VDT, all'individuazione di univoche procedure di espletamento delle indagini e dei monitoraggi ambientali, nonché la definizione dei dati standard che qualificano i parametri fisici di idoneità degli ambienti di lavoro (microclima, illuminamento e rumore)UIL in data 3 settembre 1996.

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Sources: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Acconciatura Ed Estetica E Tricologia Non Curativa

Ambiente. Al 2.1 L'Appaltatore dovrà dare evidenza, su richiesta di Centostazioni, delle attività volte ad assicura- re, per tutta la durata dei lavori e delle attività oggetto dell’appalto, il pieno rispetto della norma- tiva nazionale e locale vigente in materia ambientale e delle relative prescrizioni. 2.2 L’Appaltatore, ai fini della tutela ambientale nella fase di costruzione delle opere, predisporrà un “Piano di rispetto ambientale” nel quale saranno dettagliatamente descritti i controlli e le azioni che l’Appaltatore stesso porrà in essere al fine di effettuare un monitoraggio costante delle problematiche afferenti l'ambiente di lavoro garantire, per tutta la durata dei lavori e delle implicazioni attinenti alla tutela dell'integrità fisica attività oggetto dell’appalto il pieno e puntuale rispetto della normativa vigente anche loca- le e della salute buona pratica di lavoro. Gli argomenti che, in via esemplificativa e non esaustiva de- vono essere trattati sono: acque, terre, fumi, polveri, rumore, vibrazioni e la gestione dei lavoratoririfiuti prodotti dal cantiere e dalle attività lavorative. Quanto sopra dovrà essere esteso anche alle atti- vità affidate ai subappaltatori, viene costituito un sistema subcontraenti, ai fornitori in opera, ai lavoratori autonomi pre- senti in cantiere. Il Piano di prevenzione che si esplica attraverso un complesso rispetto ambientale dovrà essere trasmesso alla Direzione dei Lavo- ri entro 15 giorni dalla data della richiesta di attività realizzate dalla SocietàCentostazioni, costituite da: aunitamente al programma esecutivo di cui al successivo art. 18. In caso di commenti da parte della Direzione dei lavori l’Appaltatore dovrà modificare il Piano e restituirlo aggiornato entro 15 (quindici) attuazione delle misure giorni. Per ogni giorno di sicurezza e igiene previste dalla legge mediante l'effettuazione di controlli preventivi o periodici volti alla valutazione sotto il profilo ambientale ritardo nella consegna del Piano originale e/o sanitario aggiornato sarà applicata la penale stabilita all’art. 20, punto 2.1 del presente contratto, da effettuarsi con il primo SAL utile. La mancata appro- vazione del Piano conseguente al mancato recepimento delle prescrizioni della Direzione dei fattori la- vori, comporterà l’applicazione della medesima penale. 2.3 L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a suo carico, il libero accesso nelle aree di rischio eventualmente rilevabili negli impianti, nelle specifiche cantiere al personale di Centostazioni e di RFI per le attività lavorative o all'interno delle sedi di lavoro; b) individuazione di mezzi di protezione personale idonei a prevenire rischi infortunistici e a tutelare la salute dei lavoratori nonché adozione di attrezzature, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e dell'igiene del lavoro; c) informazione ai lavoratori circa i rischi connessi all'attività lavorativa, la presenza di eventuali fattori di rischio negli ambienti di lavoro anche mediante specifiche attività formative finalizzate a rendere edotti gli stessi dell'utilizzo di mezzi protettivi. Per rendere effettiva la tutela dei lavoratori in ordine alla prevenzione antinfortunistica e alla sicurezza sul lavoro i lavoratori stessi sono tenuti al pieno rispetto delle norme vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti. Viene costituita ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 una commissione ambiente, per ogni sede (Roma, Milano, Palermo), composta in modo paritetico da 3 rappresentanti della Società e da 3 delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Nella consapevolezza che l'evoluzione dello scenario tecnologico e delle problematiche di carattere ambientale controllo e/o sanitario nonché il rapido evolversi della legislazione vigente richiedono una più incisiva presenza degli organismi preposti alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratoriaudit ambientale, le parti, nel ribadire la validità dell'esperienza maturata dalla commissione ambiente, convengono sull'opportunità di arricchire e potenziare le competenze della commissione stessa in modo da realizzare un più completo ed efficace presidio delle problematiche ambientali. A tal fine alla commissione viene affidato il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati: - garantire, in conformità a restando inteso che quanto previsto dall'artnel presente punto 2 (Ambiente) è esteso anche alle attività affidate agli eventuali subappaltatori, subcontraenti e datori di lavoro presenti che utilizzino manodope- ra in cantiere. 9 L’Appaltatore dà atto di conoscere e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collabora- tori in merito ai contenuti della legge n.300/70, il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione Politica del sistema di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - conoscere ed esaminare in via preventiva le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la gestione integrato della sicurezza, l'igiene del lavoro della qualità e le barriere architettoniche dell’ambiente di Centostazioni, consultabile sul sito internet istituzionale al fine di valutarne i diversi aspetti seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ che si considerano integralmente richiamate in questo atto per costituirne parte integrante e proporre conseguentemente l'adozione di idonei interventi migliorativi; - individuare e promuovere adeguati interventi di informazione e formazione circa l'applicazione e l'osservanza delle norme di legge ed aziendali in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro. A cadenza quadrimestrale viene inoltre prevista la possibilità di riunioni congiunte delle Commissioni Ambiente Territoriali, rappresentate, per ciascuna delle parti stipulanti, da un solo delegato per ogni singola Commissione, per particolari valutazioni relative a problematiche ambientali, di sicurezza e igiene a carattere nazionale con particolare riferimento alle tematiche relative al piano di medicina preventiva per gli addetti a VDT, all'individuazione di univoche procedure di espletamento delle indagini e dei monitoraggi ambientali, nonché la definizione dei dati standard che qualificano i parametri fisici di idoneità degli ambienti di lavoro (microclima, illuminamento e rumore)sostanzia- le.

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Sources: Contratto Di Appalto

Ambiente. Al fine Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il Rappresentante di effettuare un monitoraggio costante bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle problematiche afferenti l'ambiente cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro lavoro. In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati. Tra OO.AA. e delle implicazioni attinenti alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratoriRappresentante di bacino, viene costituito un sistema nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose. Le parti concordano di prevenzione costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che si esplica attraverso un complesso di attività realizzate dalla Societàambientali, costituite da: a) attuazione delle misure di sicurezza e igiene previste dalla legge mediante l'effettuazione di controlli preventivi o periodici volti alla valutazione sotto il profilo ambientale e/o sanitario dei per individuare i fattori di rischio eventualmente rilevabili negli impiantinocività e di conseguenza proporre soluzioni, nelle specifiche attività lavorative o all'interno tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno. Per l'effettuazione delle sedi indagini di lavoro; b) individuazione di mezzi di protezione personale idonei a prevenire rischi infortunistici e a tutelare la salute dei lavoratori nonché adozione di attrezzaturecui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e dell'igiene medicina del lavoro; c) informazione ai lavoratori , patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti. Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa i eventuali rischi connessi all'attività lavorativa, la presenza con le sostanze impiegate noti sulla base di eventuali fattori acquisizione medico- scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Verranno istituiti libretti sanitari di rischio negli ambienti e schede di lavoro anche mediante specifiche attività formative finalizzate a rendere edotti gli stessi dell'utilizzo di mezzi protettivi. Per rendere effettiva la tutela dei lavoratori in ordine alla prevenzione antinfortunistica e alla sicurezza sul lavoro i lavoratori stessi sono tenuti al pieno rispetto delle norme vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti. Viene costituita ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 una commissione ambiente, per ogni sede (Roma, Milano, Palermo), composta in modo paritetico da 3 rappresentanti della Società e da 3 delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Nella consapevolezza che l'evoluzione dello scenario tecnologico e delle problematiche di carattere ambientale e/o sanitario nonché il rapido evolversi della legislazione vigente richiedono una più incisiva presenza degli organismi preposti alla prevenzione ed alla tutela della salute dei lavoratori, le parti, nel ribadire la validità dell'esperienza maturata dalla commissione ambiente, convengono sull'opportunità di arricchire e potenziare le competenze della commissione stessa in modo da realizzare un più completo ed efficace presidio delle problematiche ambientali. A tal fine alla commissione viene affidato il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati: - garantirematernità, in conformità quanto previste dalle disposizioni legislative. Le parti si impegnano ad incontrarsi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n.300/70livello nazionale e regionale, il controllo dell'applicazione su richiesta di una delle norme per parti stesse, ogni qualvolta, sorge la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricercanecessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; - conoscere ed esaminare in via preventiva le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza, l'igiene del lavoro e le barriere architettoniche al fine di valutarne i diversi aspetti e proporre conseguentemente l'adozione di idonei interventi migliorativi; - individuare e promuovere adeguati interventi di informazione e formazione circa l'applicazione e l'osservanza delle norme di legge ed aziendali in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro. A cadenza quadrimestrale viene inoltre prevista la possibilità di riunioni congiunte o su espressa richiesta delle Commissioni Ambiente Territorialidi cui al punto 4, rappresentateo su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto. Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, per ciascuna delle parti stipulantiCISL, da un solo delegato per ogni singola Commissione, per particolari valutazioni relative a problematiche ambientali, di sicurezza e igiene a carattere nazionale con particolare riferimento alle tematiche relative al piano di medicina preventiva per gli addetti a VDT, all'individuazione di univoche procedure di espletamento delle indagini e dei monitoraggi ambientali, nonché la definizione dei dati standard che qualificano i parametri fisici di idoneità degli ambienti di lavoro (microclima, illuminamento e rumore)UIL in data 3 settembre 1996.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro