AIMA. ART. 67 1. Con decorrenza 1.1.1996, è istituita presso l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo una indennità mensile, corrisposta per dodici mensilità, a favore di tutto il personale disciplinato dal presente contratto collettivo di lavoro, nelle misure di seguito indicate: Livello I 176.000 Livello II 202.000 Livello III 247.000 Livello IV 273.000 Livello V 306.000 Livello VI 345.000 Livello VII 397.000 Livello VIII 481.000 Livello IX 540.000 2. Le misure della indennità di cui al comma 1, distinte per livello, comprendono le quote di retribuzione accessoria corrisposte con carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993. 3. Per il finanziamento della indennità si provvede anche mediante l’utilizzo delle somme destinate al premio di incentivazione di cui all’art. 82 del D.P.R. n. 335 del 1990.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro