ADESIONE AL CONTRATTO Clausole campione

ADESIONE AL CONTRATTO. CONFERMO e, dunque ADERISCO
ADESIONE AL CONTRATTO. Il presente Accordo Quadro viene stipulato da Anci Toscana al fine di fornire il servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e di redazione del Tax Gap oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fi- scale, ai comuni toscani agli Enti Locali toscani che ne faranno richiesta, nel ri - spetto delle condizioni riportate nel presente contratto. Gli Enti potranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno o più speci- fici atti di adesione, attraverso l’invio di due atti di adesione successivi per la pri - ma fase del servizio e (eventualmente) per la seconda fase, con le modalità indi- cate all’art. 4 del Capitolato descrittivo prestazionale. L’adesione avverrà previa verifica da parte dell’Amministrazione della capienza economica dell'importo massimo contrattuale. Per l’adesione alla seconda fase è inoltre richiesto alla Società la presentazione:
ADESIONE AL CONTRATTO. Il presente contratto viene stipulato da Regione Toscana anche quale centrale di committenza di cui all’art. 33 del D. Lgs. 163/2006, dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché ai sensi dell’art. 42 e dell'art. 53 della L.R. 38/2007. Gli importi per i quali è prevista l'adesione al presente contratto sono così suddivisi: − Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) oltre IVA, per l'adesione ai sensi dell'art. 53 della L.R. 38/2007 da parte degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, degli enti parco regionali, dell'Azienda agricola regionale di Alberese, del Consiglio Regionale; − Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) oltre IVA, per l'adesione ai sensi dell'art. 42 della L.R. 38/2007 degli enti regionali, degli enti locali, e degli enti e amministrazioni indicate all'art. 2 comma 1 della L.R. 38/2007; − Euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA, per eventuale proroga dell'adesione per gli enti di cui all'art. 53 L.R. 38/2007; − Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre IVA, per eventuale proroga dell'adesione per gli enti di cui all'art. 42 L.R. 38/2007. L'adesione al contratto potrà avvenire solo successivamente alla verifica positiva da parte di Regione Toscana del Progetto Pilota di cui all'articolo 3 del Capitolato. Il Raggruppamento è tenuto, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati a consentire l'adesione al contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nel presente contratto, anche a favore del Consiglio Regionale, degli Enti dipendenti della Regione nonché delle stazioni appaltanti e degli Enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano. Gli Enti interessati potranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, previa verifica da parte della Regione della capienza economica dell'importo massimo di adesione e della presentazione della cauzione, nei termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, calcolata nella misura percentuale del 17,26 % rispetto all’importo contrattuale di adesione. Gli importi dovuti dagli Enti, che aderiranno al contratto, sono a totale carico degli stessi. La Regione Toscana non assume alcun impegno nei confronti del Raggruppamento nel caso in cui gli Enti in questione non usufruiscano di questa possibilità. Analogamente a quanto previsto per Regione Toscana – Giunta Regionale, qualora la Regione Toscana si avvalga della facoltà di proroga del contratto, anche gli enti aderenti potranno esercitare tale fac...
ADESIONE AL CONTRATTO. Il Cliente dichiara che il/i prodotto/i e/o il/i servizio/i acquistato/i, come indicato nel presente Modulo di Adesione, gli è stato illustrato e dichiara di essere consapevole che il Contratto sarà eseguito alle condizioni contenute nel presente Modulo di Adesione e nelle CGE di cui ha preso preventivamente visione.
ADESIONE AL CONTRATTO. Ferme le disposizioni di cui agli artt. 15 e 21 del Contratto, in dipendenza delle dichiarate esigenze operative di un Gruppo societario del Cliente che possono prevedere l’interesse delle Società facenti parte del gruppo ad aderire al Contratto, il Locatore si impegna a considerare applicabili le condizioni contrattuali ed economiche applicate al Cliente anche alle società indicate nell’Allegato

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.