Accuracy Clausole campione

Accuracy. If the data importer becomes aware that the personal data it has received is inaccurate, or has become outdated, it shall inform the data exporter without undue delay. In this case, the data importer shall cooperate with the data exporter to rectify or erase the data.

Related to Accuracy

  • Conclusioni Le prospettive aperte dal dettato costituzionale orientavano, dunque, verso la considerazione degli enti ecclesiastici come un “tertium genus” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private, o se si vuole un “quartum ge- nus”, se si considerano le persone giuridiche straniere operanti in Italia. Detta categoria, dopo la legge n. 222, appare regolata da una disciplina giu- ridica peculiare sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ca- ratterizzata da un riparto di competenze tra legislatore canonico e legislato- re civile. Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciu- to, ricavabili dall’ordito originario della ricordata legge del 1985, risultano sostanzialmente in attuazione di principi costituzionali: a) innanzitutto il principio dualistico per cui, posta la distinzione fra ordina- menti indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ambito, da un lato si nega la sussistenza di una “competenza delle competenze” a favore di un ordinamento rispetto all’altro, e dall’altro lato si pone la regola della sana collaborazione per la determinazione della regolamentazione di materie di comune interesse; b) in secondo luogo il principio della libertà religiosa istituzionale, che signi- fica libertà per la Chiesa di modellare le proprie strutture interne secondo 4 E ciò similmente agli enti di fatto di cui all’art. 38 cod. civ. Inoltre, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma non registrati, non potrebbero essere oppo- ste a terzi le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti a causa della mancata iscrizione e salva prova contraria della loro conoscenza (art. 19 cod. civ.). In tal senso ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, p. 87 ss. la propria natura e le proprie finalità, vedendole così come sono ricono- scibili nell’ordinamento civile; c) in terzo luogo il principio della libertà religiosa individuale e collettiva, che se da un lato postula il riconoscimento civile delle forme aggregative e fondazionali nate per finalità religiose, con una disciplina giuridica rispet- tosa della loro identità; dall’altro lato postula quel riconoscimento come strumentale al soddisfacimento dei bisogni religiosi e alla rimozione degli ostacoli che , in concreto, possono impedire la fruizione delle libertà in materia religiosa. In sostanza il legislatore del 1985, esprimendo chiaramente il proces- so di armonizzazione delle disposizioni concordatarie sugli enti al quadro costituzionale, si è sforzato di forgiare una disciplina peculiare, riflesso della peculiarità data dal fatto insolito della sussistenza di due sovranità sullo stesso territorio e – almeno potenzialmente – sugli stessi soggetti giuridici.

  • Conclusione Il presente lavoro costituisce una linea guida per la regione Campania ai fini della definizione degli strumenti necessari al supporto delle imprese durante la fase di transizione verso Industria 4.0. I vantaggi connessi all’utilizzo delle tecnologie comprese nel programma nazionale Industria 4.0 rappresentano un’importante opportunità in termini di produttività e competitività non solamente per le imprese del comparto manifatturiero, tuttavia l’individuazione di un percorso virtuoso di evoluzione dei processi organizzativi verso i nuovi traguardi dell’era digitale (la cosiddetta roadmap strategica) resta ancora un punto debole per gran parte delle PMI Campane. L’esistenza dei Modelli di Maturità Digitale, complessi strumenti operativi tesi a verificare il grado di sviluppo digitale dei processi aziendali per ogni singola funzione, consentono alle imprese interessate, da un lato, di monitorare lo stato dell’arte corrente dei loro processi produttivi (interni ed esterni), dall’altro, di tracciare nel tempo una strategia individuale che consenta il raggiungimento di un più elevato e rapido sviluppo delle tecnologie afferenti al programma Industria 4.0. Il presente documento è stato inoltre inteso come strumento ausiliario non solo per la regione e gli enti regionali preposti alle politiche di incentivazione delle attività economiche ma anche per tutti gli attori e referenti di strutture produttive campane che potranno utilizzarlo per orientare e supportare interventi e progetti di acquisizione di apparecchiature, macchinari, strumenti e sistemi software per I4.0. Un ulteriore contributo della presente guida è anche la definizione di un quadro d’azione a livello regionale per il miglioramento continuo delle competenze del personale impiegato nelle PMI campane. In questo senso, in accordo con la legge regionale del 08-08-2016 n.22 (“Manifattura@Campania: Industria 4.0”), le imprese potranno essere supportate anche nella fase di elaborazione di progetti formativi di qualificazione e la riqualificazione digitale del personale, candidabili al supporto di iniziative ed azioni regionali. Sono proposti pertanto interventi mirati allo sviluppo del territorio regionale attraverso Interventi di Formazione (IF); Interventi di Trasferimento Tecnologico (ITT); Programmi e Progetti Finalizzati (PPF); Interventi di Supporto di Diffusione e Promozione (ISDP) opportunamente sviluppati. La seconda parte del documento è diretta espressione del lavoro svolto dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’università “L’Orientale”, relativo all’elaborazione di un modello statistico capace di supportare le scelte strategiche delle imprese campane nell’ambito di un maggiore efficientamento dei processi di produzione aziendali. Tale modello, particolarmente adatto nei contesti produttivi attuali caratterizzati da una vasta disponibilità di dati, consente l’individuazione rapida delle operazioni meno efficienti in termini temporali che, nell’ottica di una sempre maggiore attenzione al cliente finale, possono comportare sostanziali ritardi nelle consegne dei lotti di produzione con eventuali aggravi di costi effettivi e potenziali per le imprese fornitrici (penali, perdita del cliente, etc…).

  • Verifiche e monitoraggio Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d ▇.▇.▇▇. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – il presente Accordo quadro. ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a ▇▇.▇▇.▇▇ S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da ▇▇.▇▇.▇▇. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 13. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.

  • Verifiche L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.