Accesso agli atti dell’Impresa Clausole campione

Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008. Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 14.
Accesso agli atti dell’Impresa. Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti dell’Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere inoltrata se il danneggiato ha già ricevuto un’offerta di risarcimento o se la Compagnia abbia comunicato la propria intenzione di non formulare offerta precisandone i motivi. Il richiedente può inoltrare la richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni comunicandone l’eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia; in caso contrario può rivolgere le proprie doglianze direttamente ad IVASS.
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
Accesso agli atti dell’Impresa. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:
Accesso agli atti dell’Impresa. Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato: - dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; - in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
Accesso agli atti dell’Impresa. Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi previsti dalla Legge, la Società comunica l’accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l’indicazione del responsabile dell’Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del Sinistro, l’indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l’accesso ed il periodo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.
Accesso agli atti dell’Impresa. L'art.146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il diritto di accesso agli atti in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono: le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico- legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: • decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli; • decorsi 60 giorni dalla medesima data, se si tratta di danno a cose, in assenza del summenzionato requisito; • decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali; • in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,i termini suindicati per l 'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettu...
Accesso agli atti dell’Impresa. I contraenti e i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’art. 146 del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) stabilisce che ogni impresa è tenuta a consentire agli assicurati ed ai danneggiati coinvolti in sinistri di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale di accedere alla documentazione del sinistro che li riguarda a conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Il D.M. n. 191 del 29/10/2008 specifica che è necessaria una richiesta scritta, che contenga il riferimento all’interesse personale del soggetto interessato, gli elementi necessari per individuare il sinistro, allegando il documento d’identità. La Società deve comunicare per iscritto sia l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta, sia l’accoglimento della medesima ed in questo secondo caso specificherà dove e in quali giorni la documentazione è disponibile. È possibile richiedere l’accesso ai seguenti documenti: la denuncia, le perizie per i danni materiali, le dichiarazioni testimoniali (senza riferimenti anagrafici), le quietanze di liquidazione oltre alla propria visita medica. Non si possono ottenere informazioni relative a persone diverse dal soggetto richiedente, salvo casi particolarissimi. Il procedimento di accesso agli atti si conclude nel termine di 60 giorni dal giorno del ricevimento della richiesta.
Accesso agli atti dell’Impresa. Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
Accesso agli atti dell’Impresa. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Reale Mutua a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare: