Accertamento danni Clausole campione

Accertamento danni. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio. A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di presenziare. Qualora l’impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
Accertamento danni. L’Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: • a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Impresa stessa; • a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ASL, che stipula il contratto; • a terzi e/o cose di loro proprietà. L’aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e della ASL per i danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione che provvederà a comunicare all’appaltatore, mediante posta-raccomandata con avviso di ricevimento o xxx xxx, xxxxx 00 xxxxxx dall’accertamento del danno, il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all’appaltatore stesso di intervenire. Qualora l’appaltatore non dovesse manifestare la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la ASL procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto anche a mezzo di rivalsa sulla cauzione definitiva.
Accertamento danni. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile Tecnico alla presenza del responsabile della ditta (o suo delegato). A tale scopo il responsabile Tecnico comunicherà con sufficiente anticipo alla Ditta il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla Ditta di intervenire. Qualora la Ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile Tecnico procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta.
Accertamento danni. 1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Referente Tecnico alla presenza del responsabile della ditta (o suo delegato).
Accertamento danni. L’accertamento dei danni sarà effettuato nell’immediatezza del sinistro dal Direttore dell’Esecuzione e dal Gestore Telefonico o da persona delegata munita di apposita procura, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica dell’accertamento. Qualora il Gestore Telefonico o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro la Società, verbalizzando la sua assenza, procederà all’accertamento in presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal Gestore Telefonico.
Accertamento danni. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Referente del servizio individuato dall’Appaltatore. A tale scopo il Committente comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire. Qualora l'impresa, sebbene invitata, non si presenti per partecipare all'accertamento in oggetto il Committente procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa. L’Amministrazione Comunale ha diritto d’ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, nonché di indicare le inottemperanze riscontrate. I rilievi, inerenti la tempistica e la qualità delle prestazioni indicate, saranno verbalizzati e firmati in contraddittorio fra il referente del Servizio Comunale Cimiteriale ed il personale dipendente dell’Appaltatore presente presso il cimitero, utilizzando la scheda di controllo da predisporsi a cura e spese del Comune. L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla rimozione dei rilievi inerenti i disservizi rilevati entro 3 gg lavorativi, comunicando per iscritto (o via e-mail) all’Amministrazione Comunale l’avvenuto adempimento. In caso di inadempienza, saranno applicate le sanzione di cui all’art. 23.
Accertamento danni. 1. Entro 10 giorni dalla data di chiusura del Parco deve essere effettuato apposito sopralluogo per constatare eventuali danni di qualsiasi natura.
Accertamento danni. L’appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi dall’adempimento del servizio di pulizia. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Funzionario Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, alla presenza del Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e del Direttore dell’Impresa, in modo da permettere all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. A tale scopo il Funzionario Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all’Impresa di intervenire. L’Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il Funzionario procederà autonomamente alla presenza di un testimone oltre al Responsabile del Servizio. Tale constatazione comporterà la stesura di un verbale da notificare al fine del risarcimento dei danni con raccomandata R.R. o via PEC, che dovrà essere corrisposto dall’Impresa anche mediante trattenuta sulla cauzione.
Accertamento danni. ART. 19.
Accertamento danni. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del servizio interessato o suo delegato alla presenza del supervisore del servizio. A tale scopo il responsabile del servizio interessato comunicherà, con sufficiente anticipo, alla cooperativa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla cooperativa di intervenire. Qualora la cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il responsabile del servizio interessato o suo delegato procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla cooperativa.