Common use of CONDIZIONI GENERALI Clause in Contracts

CONDIZIONI GENERALI. Articolo 3: Tutela dei dati I dati personali devono essere trattati Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non xxxxx il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo. Articolo 2: Risoluzione del contratto Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla xxxxx applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita xxxx’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dell’Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Xxxxx o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per xx Xxxxxx dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da 5 parte della Commissione Europea.

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CONDIZIONI GENERALI. Articolo 3: Tutela dei dati I dati personali devono essere trattati diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non xxxxx il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo. Articolo 2: Risoluzione del contratto Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla xxxxx applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita xxxx’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenzaArticolo 3: Tutela dei dati Tutti i dati personali contenuti xxxx’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Xxxxxxxxx Europeo per xx xxxxxx dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e xxxxx xxxxxx circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dell’Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Xxxxx o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, 4 accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per xx Xxxxxx dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da 5 parte della Commissione Europea.

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CONDIZIONI GENERALI. Articolo 31: Tutela dei dati I dati personali devono essere trattati Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non xxxxx il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo. Articolo 2: Risoluzione del contratto Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla xxxxx applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita xxxx’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dell’Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Xxxxx o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per xx Xxxxxx dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da 5 parte della Commissione Europea.

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