Definizione di Rete personale

Rete personale. (5). Sistema di comunicazione di dati avente tutte le caratteristiche seguenti:

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  • Personale centri di costo come da sottosistema contabile del personale ☐ consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) ☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) ☐ cespiti (indicare centro di costo) ☐ altro (indicare centro di costo) ☐ vedi allegato Centro di costo 1: Importo 1: Centro di costo 2: Importo 2: Centro di costo 3: Importo 3: Centro di costo 4: Importo 4: Bergamo, 25/07/2022 Il Direttore n. conto descrizione del conto n. autorizzazione/anno n. sub- autorizzazione importo IVA inclusa Vedi allegato Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

  • Dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

  • Dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Regola proporzionale quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Appaltatore il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

  • Informazioni generali Risposta: In caso affermativo,

  • Stile gestionale La strategia d'investimento si basa su una gestione attiva fondata sull'approccio sistematico e disciplinato alla selezione dei titoli, che coniuga l'attività di ricerca di natura finanziaria a quella extra finanziaria. La ricerca finanziaria si affida ai gruppi di analisti che valutano l'attrattiva finanziaria delle società legate al settore idrico (tecnologie, servizi e infrastrutture di trattamento, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque) basandosi su una serie di criteri di crescita e sui livelli delle loro valutazioni. La ricerca extra-finanziaria si affida a gruppi di analisti dedicati che valutano il rispetto da parte delle società dei 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Le società che si sono rese responsabili di violazioni accertate e ripetute di uno o più di tali principi vengono escluse dall'universo di investimento. L’obiettivo è conseguire una performance di gestione principalmente mediante la selezione dei titoli, senza fare ricorso a tecniche sintetiche di sovraesposizione. Peraltro, a titolo eccezionale e a discrezione del Gestore, il portafoglio potrà essere sottoposto a copertura, sia relativamente alla propria esposizione al mercato azionario sia rispetto al rischio di cambio. In quest'ultimo caso, i gestori potranno utilizzare, secondo l'opportunità, contratti future, opzioni o acquisti/vendite di valute. Inoltre, il fondo potrà utilizzare questi strumenti per completare la propria esposizione al mercato azionario senza tuttavia sovraesporsi.

  • Danno parziale Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • Luogo Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11.

  • PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

  • Contatti Università Ca’ Foscari Venezia – Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali Campus di Xxx Xxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxx-Xxxxxxx (XX) Telefono: 000 000 0000 E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx.

  • Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

  • Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

  • Titolare CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

  • Terremoto si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

  • Titolo titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente. CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

  • Circostanza a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;