Definizione di Piano di Garanzie Famiglia

Piano di Garanzie Famiglia le garanzie operano a favore del Nucleo familiare.
Piano di Garanzie Famiglia le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: ▪ l'asfissia non di origine morbosa; ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; ▪ l'annegamento; ▪ l'assideramento o il congelamento; ▪ i colpi di sole o di calore; ▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; ▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclub; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; ▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici.

Examples of Piano di Garanzie Famiglia in a sentence

  • Con riferimento alle ipotesi a), b) e c), resta inteso che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

  • L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare.

  • Il Premio è pari a: € 18,50 al mese in caso di adesione al Piano di Garanz ie Individuo; € 35,00 al mese in caso di adesione al Piano di Garanzie Famiglia.

  • Il Premio è pari a: € 18,50 al mese in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo; € 35,00 al mese in caso di adesione al Piano di Garanzie Famiglia.

  • Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

  • Resta inteso che nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo continua ad operare, fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

  • Resta inteso che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, la copertura assicurativa continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

  • Resta inteso che l’Assicurato potrà usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo e che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, la copertura assicurativa continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

Related to Piano di Garanzie Famiglia

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Obiettivo collaborazione e consulenza tecnico giuridica in materia di foreste e forestazione. Attività informativa. Tale attività, nel 2019, si è concretizzata anzitutto nella divulgazione delle Prescrizioni di massima e polizia forestale, da poco aggiornate con la DGR n. 1732/2018 recante, appunto, l’adozione delle nuove “Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali. – Disciplina della attività di gestione forestale”. La proposta di nuove Prescrizioni di Xxxxxxx, è stata redatta da un apposito Gruppo di lavoro, istituito dalla Regione Marche, al quale i Carabinieri Forestale hanno garantito una costante e qualificata presenza. Nel mese di marzo 2019 si è tenuta una specifica riunione di tale Gruppo di lavoro con il quale sono state pianificate per il successivo autunno le attività congiunte di divulgazione della DGR suddetta, procedendo altresì alla redazione di un originale vademecum esplicativo. Tra i mesi di settembre e ottobre, la Regione ha quindi organizzato un convegno regionale ad Ascoli Xxxxxx e n. 3 incontri formativi a Cagli (PU), Fabriano (AN) e X. Xxxxxxxx (MC) destinati ai tecnici e agli operatori del settore. A tali incontri i Carabinieri Forestali non hanno mai fatto mancare il necessario sostegno. Oltre a ciò, nel 2019 hanno preso avvio i lavori di un Gruppo interforze istituito presso al Regione per la revisione e l’aggiornamento del Piano Regionale Antincendio. Infine, a livello locale è sempre stata garantita agli Enti competenti la necessaria collaborazione tecnico- giuridica per la gestione di problematiche puntuali.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Garanzie Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società.

  • Ricovero Ospedaliero Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.

  • Bando di Gara il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, nonché ai sensi dell’art. 70 commi 8° e 9°, del predetto Decreto con conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte di cui allo stesso articolo 70, comma 2°;

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Garanzia la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Spese di giustizia le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.

  • Danno parziale Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • CHE l’importo da impegnare comprende la quota incentivi ex art. 113 del Codice dei contratti che, in base alla disciplina comunale sul punto, quantifica presumibilmente nello 0,2% del valore della gara, pari ad € 2.120,00 gli oneri per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche; RITENUTO di impegnare la somma di € 2.300,00 al cap. 1310 “trasferimenti per servizi in convenzione”, missione 01, programma 11, titolo 1°, macro aggregato 04, conto PF U.1.04.01.02.003 del bilancio preventivo anno 2018, che presenta adeguata disponibilità di competenza e di cassa, specificando che la stessa deriva da importi dovuti/anticipati dal Comune di Sacile nella misura di € 1.000,00 costi di gestione gara, € 300,00 contributo da versare all’ANAC, € 1.000,00 costi di pubblicità e post-informazione, da trasferire successivamente al Comune di Sacile; RITENUTO di trasmettere la documentazione tecnica al responsabile della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Sacile, cui è demandato, in funzione delle competenze assegnate ai sensi della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione, ed in particolare: - la redazione del bando e disciplinare di gara, in collaborazione con gli uffici competenti del Comune di Brugnera; - gli adempimenti in materia di pubblicità del bando e dell’esito di gara; - gli adempimenti in materia di tracciabilità (codice CIG e versamento del contributo ANAC); - le verifiche sul possesso dei requisiti dei concorrenti;

  • Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 6,0%.

  • Partecipazione si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.