Definizione di Perdita di Impiego

Perdita di Impiego. Lo stato dell’Assicurato, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, qualora egli:
Perdita di Impiego indica la perdita involontaria del posto di lavoro da parte dell’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, che generi uno stato di Disoccupazione, ivi inclusa l’ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato all’esito della procedura di conciliazione che deve essere esperita, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ai sendi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966 così come modificata dalla legge n. 92/2012. Resta inteso che non rientra nella presente definizione qualsiasi altra ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato diversa da quella sopramenzionata. Non rientrano altresì nella presente definizione tutte le ipotesi di dimissioni dell’Assicurato che sia Xxxxxxxxxx Dipendente di Ente Xxxxxxx salvo le dimissioni per giusta causa. Non è considerata Perdita di Xxxxxxx la scadenza naturale del contratto a tempo determinato o di apprendistato.
Perdita di Impiego la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente-Assicurato, che generi lo stato di “Disoccupazione”.

Examples of Perdita di Impiego in a sentence

  • L’Assicurazione per Inabilità Totale Temporanea, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero ha validità nell’ambito dell’Unione Europea.

  • L’Assicurato è altresì tenuto, una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o Perdita di Impiego e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi, a redigere a propria cura il modulo per la continuazione del Sinistro di cui al precedente punto e inoltrarlo alla Compagnia nei tempi di cui sopra.

  • Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Perdita di Impiego se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia superato il periodo di prova.

  • L’Indennizzo previsto nel caso di Perdita di Impiego consiste in importi mensili di ammontare pari a quello delle rate protette, comprensive di capitale ed interessi, che l’Assicurato deve alla Banca Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto.

  • La Copertura Perdita di Impiego è soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni.


More Definitions of Perdita di Impiego

Perdita di Impiego la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato un importo pari alle Rate Mensili del finanziamento, in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della polizza e l'importo dovuto dall‘Assicurato ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento. La copertura Perdita di Xxxxxxx opera solo per coloro che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato di età non superiore a 69 anni, che abbiano un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana. ✓Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia: la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato un importo pari alle Rate Mensili del finanziamento moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della polizza e l'importo dovuto dall‘Assicurato ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento. La copertura Inabilità Temporanea Totale opera solo per l’Assicurato che, al momento del Sinistro, non sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, poiché ha modificato la propria attività lavorativa durante la vigenza della polizza, o sia un Lavoratore Dipendente di Ente Privato di età superiore a 69 anni o che abbia un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana. Le coperture assicurative Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale sono operanti in alternativa tra loro in base all’occupazione lavorativa e all’età dell’Assicurato al momento del Sinistro. Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva.
Perdita di Impiego la cessazione, avvenuta nel xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx di lavoro subordinato dell’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato alla data del sinistro riconducibile esclusivamente ad una delle seguenti cause: a) giustificato motivo oggettivo; b) licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità.
Perdita di Impiego. La garanzia prevede un periodo di franchigia pari a 60 giorni. Periodo di Carenza 180 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione; qualora la Perdita di Impiego avvenga quindi entro 180 giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Qualora la Disoccupazione perduri oltre il Periodo di Franchigia, l’Impresa corrisponderà, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione successivi al termine del Periodo di Franchigia, un Indennizzo mensile di importo pari alla Rata Mensile Assicurata, con il massimo di € 2.000,00. In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato: a) un Indennizzo mensile di importo maggiore di € 2.000,00 anche in caso di più polizze esistenti in capo al medesimo Assicurato; b) più di 12 Indennizzi mensili per Sinistro e più di 24 Indennizzi mensili complessivamente per l’intera durata dell’Assicurazione. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 180 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita di Impiego se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il periodo di prova. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia La garanzia prevede un periodo di franchigia pari a 7 giorni. Periodo di Carenza 30 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione; qualora il Ricovero Ospedaliero avvenga quindi entro trenta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Qualora il Ricovero Ospedaliero perduri oltre il Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale periodo l’Impresa corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla Rata mensile Assicurata, con il massimo di € 500,00; successivamente, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero successivi al termine del Periodo di Franchigia, l’Impresa corrisponderà un Indennizzo mensile di importo pari alla Rata Mensile Assicurata, con il massimo di € 2.000,00. In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato: a) un Indennizzo mensile di importo maggiore di € 2.000,00 anche in caso di più polizze esistenti in capo al medesimo Assicurato; b) più di 12 Indennizzi mensili per Sinistro e più di 24 Indennizzi mensili complessivamente per l’intera durata dell’Assicurazione. ...
Perdita di Impiego. Periodo di Franchigia 60 (sessanta) giorni. Viene previsto un Periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione ovvero qualora la Perdita di Impiego avvenga entro novanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Nel caso in cui durante il periodo di validità dell’Assicurazione l’Aderente-Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di variazione della posizione lavorativa ed a patto che l’Aderente-Assicurato abbia superato il periodo di prova. Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un sinistro durante l’iniziale periodo di carenza, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo sinistro e la cessazione dello stato di disoccupazione di cui al sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso dei quali l’Aderente-Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente privato ed abbia superato il relativo periodo di prova.
Perdita di Impiego. La perdita involontaria da parte dell’Assicurato dello status di Lavoratore dipendente a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato) e che comporti lo Stato di Disoccupazione involontaria.
Perdita di Impiego. 67 anni compiuti, in qualità di titolare del pagamento del Corso di Studio organizzato dal Contraente, nominativamente indicata al momento dell’Iscrizione purché il nominativo risulti dai registri amministrativi del Contraente. Se l’Assicurato compie i 75 o 67 anni durante il Periodo di Assicurazione, lo stesso rimane Assicurato fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione durante il quale ha compiuto tale età. Nel caso di erronea indicazione di un Assicurato con età superiore ai 75 anni, viene considerato Assicurato lo Studente.
Perdita di Impiego. (Valida solo per il Lavoratore Dipendente Xxxxxxx): la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione.