Definizione di Atto terroristico

Atto terroristico. Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Atto terroristico a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono atti di forza e/o violenza per ragioni politiche e/o religiose contro autorità governative od altre autorità statali volti ad incutere paura nella popolazione.
Atto terroristico. Atto che: i) sia compiuto da un gruppo terroristico organizzato; ii) sia riconosciuto dall'autorità governativa e dalla legge vigente nel tuo paese di residenza/domicilio; iii) arrechi lesioni a persone o danno alla proprietà per ottenere un risultato politico, etnico o religioso. Non rientrano qui le proteste di carattere civile, i disordini, le sommosse o le azioni di guerra. Attrezzatura sportiva: Avverse condizioni meteorologiche:

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Atto terroristico. Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi per- sona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizza- zione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale Generali Italia deve liquidare l’indennizzo in caso di infortunio mor- tale e/o di infortunio dal quale derivi invalidità permanente dell’Assicurato. Contraente La Cassa di Ravenna S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx P.IVA 01188860397. Day Hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente con- statabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente. Invalidità Permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Parti La Contraente e Generali Italia. Premio La somma dovuta dalla Contraente a Generali Italia. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Sinistro L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Atto terroristico. Un atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza, di qualsiasi persona o gruppo di persone, che agisce da solo o per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione, che costituisce un atto di terrorismo come riconosciuto dall'autorità di governo o secondo le leggi del vostro paese di residenza, e che è commesso per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili, incluso ma non limitato all'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere il pubblico, o qualsiasi sezione del pubblico, nella paura. Non include disordini o disordini civili generali, proteste, sommosse, rischi politici o atti di guerra. Auto a noleggio Un’auto o un altro veicolo per l’uso su strade pubbliche che lei ha noleggiato durante il suo viaggio per il periodo indicato nel contratto di noleggio auto.
Atto terroristico. Per atto terroristico si intende qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza volto a diffondere paura o sgomento tra la popo- lazione o in parte di essa oppure ad esercitare influsso su un governo o su istituzioni statali.

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  • Terrorismo Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

  • Atto di terrorismo azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

  • Orizzonte temporale medio/lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).

  • Eventi naturali le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;

  • IMPORTANTE L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Indirizzi internet (se del caso)

  • Codice Etico significa il codice etico adottato da Cerved e consultabile nell’apposita sezione del sito web xxxxxxx.xxxxxx.xxx;

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

  • Documento di Polizza documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

  • Aggravamento del rischio variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

  • PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Supporto durevole è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;